§ 1.14.7 - R.R. 28 ottobre 2002, n. 12.
Regolamento recante norme per l'istituzione del registro delle persone giuridiche private, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e per le [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.14 persone giuridiche di interesse regionale
Data:28/10/2002
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Riconoscimento delle persone giuridiche private).
Art. 3.  (Registro regionale delle persone giuridiche private).
Art. 4.  (Istanze per il riconoscimento delle persone giuridiche private).
Art. 5.  (Istruttoria).
Art. 6.  (Iscrizione nel registro).
Art. 7.  (Modificazioni dello statuto e dall'atto costitutivo).
Art. 8.  (Altre iscrizioni).
Art. 9.  (Estinzione delle persone giuridiche e devoluzione dei beni residuali).
Art. 10.  (Norme finali).
Art. 11.  Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni.


§ 1.14.7 - R.R. 28 ottobre 2002, n. 12. [1]

Regolamento recante norme per l'istituzione del registro delle persone giuridiche private, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e per le connesse procedure amministrative.

(B.U. n. 23 del 31 ottobre 2002).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Con il presente regolamento vengono dettate norme per il riconoscimento delle persone giuridiche private e per l'esercizio delle connesse funzioni amministrative di competenza regionale.

     2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione Molise.

 

     Art. 2. (Riconoscimento delle persone giuridiche private).

     1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private di cui al comma 2 dell'art. 1 è determinato dall'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

 

     Art. 3. (Registro regionale delle persone giuridiche private).

     1. E' istituito il registro regionale delle persone giuridiche private, di cui agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

     2. Il registro constata di due parti, l'una generale e l'altra analitica, contenenti le indicazioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

     3. Il registro, prima de essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio e recare, nell'ultima pagina, l'indicazione del numero di fogli che lo compongono.

     4. Il registro è tenuto dal dirigente responsabile della struttura organizzativa della Presidenza della Giunta regionale competente per materia, il quale in particolare:

     a) cura la numerazione e la vidimazione del registro;

     b) è responsabile dell'istruttoria dei procedimenti di iscrizione, di approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, di estinzione e di cancellazione delle persone giuridiche, di unificazione e trasformazione delle fondazioni, di devoluzione dei beni residuati dalla liquidazione;

     c) propone al Presidente della Giunta regionale l'adozione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 35 del codice civile, nonché gli interventi nei confronti delle fondazioni previsti dagli articoli 25, 26 e 28 del codice civile;

     d) cura il deposito degli atti di cui al comma 5;

     e) rilascia, a richiesta, estratti e certificati.

     5. Le copie di tutti gli atti la cui iscrizione nel registro è espressamente prevista sono depositate presso la struttura amministrativa di cui al comma 4 e sino ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.

 

     Art. 4. (Istanze per il riconoscimento delle persone giuridiche private).

     1. La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, contenente l'indicazione, anche sintetica, degli scopi dell'Associazione, dell'entità del patrimonio e dell'ambito territoriale di operatività, è indirizzata al Presidente della Giunta regionale.

     2. La domanda, redatta in bollo salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente, è sottoscritta dal fondatore o dal rappresentante legale della istituzione interessata, all'uopo delegato con verbale del Consiglio di Amministrazione da allegare in copia autentica.

     3. Alla domanda dovranno essere altresì allegati:

     a) copia autentica in bollo, salvo i casi di esenzione, dell'atto pubblico di costituzione e dell'allegato statuto;

     b) relazione sullo stato patrimoniale, le relative rendite e gli altri mezzi finanziari di cui l'istituzione dispone, corredata di idonea documentazione atta a dimostrare la consistenza del patrimonio;

     c) copia dell'ultimo bilancio di previsione approvato, nonché dell'ultimo consuntivo approvato, accompagnati dalla relazione dell'organo di revisione contabile ove istituito. In luogo dell'autentica, la conformità all'origine può essere dichiarata dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

     d) relazione sull'attività eventualmente già svolta in precedenza e su quella che si intende svolgere,

     e) elenco nominativo dei soci, completo dei dati anagrafici e del codice fiscale,

     f) ogni altra documentazione utile a dimostrare più compiutamente lo scopo della istituzione ed i mezzi patrimoniali per provvedervi;

     g) documentazione idonea a dimostrare l'eventuale diritto all'esenzione dal bollo, come l'attestazione dell'iscrizione nell'apposito registro regionale, per le organizzazioni di volontariato, oppure copia della documentazione inviata alla Direzione regionale delle entrate territorialmente competente, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

     4. La struttura amministrativa competente rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.

 

     Art. 5. (Istruttoria).

     1. L'istruttoria è svolta dalla struttura amministrativa, di cui all'art. 3, comma 4, la quale in particolare:

     a) verifica la regolarità della domanda, richiedendo, se necessario, ulteriori informazioni e documentazione da prodursi nel termine di giorni 30;

     b) accerta la sussistenza delle condizioni, di cui all'art. 1, comma 2;

     c) valuta la conformità dell'atto costitutivo e dello statuto con le disposizioni del codice civile e con i principi di trasparenza e di democraticità, nonché l'idoneità delle previsioni ivi contenute ad assicurare il buon funzionamento e la corretta gestione amministrativa dell'ente;

     d) valuta la consistenza del patrimonio iniziale che deve essere adeguato alla realizzazione dello scopo. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile, non inferiore a 15.000,00 euro per le Associazioni e a 30.000,00 euro per le Fondazioni. Qualora tale patrimonio sia costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore dovrà risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro;

     e) accerta che siano soddisfatte tutte le condizioni previste da disposizioni de legge o di regolamento per la costituzione della specifica tipologia di ente;

     f) acquisisce il parere delle strutture regionali interessate per materia, in relazione alle finalità dell'ente, le quali esprimono motivato parere sulla richiesta nel termine di trenta giorni. I pareri possono essere sostituiti a tutti gli effetti dal verbale della conferenza di servizi convocata allo scopo con anticipo di quindici giorni. La Conferenza di servizi è convocata e presieduta dal Direttore responsabile della struttura organizzativa competente per materia di persone giuridiche. Vi partecipano tramite propri dirigenti o funzionari: I. il Dipartimento regionale competente nel settore di attività in cui è destinato ad operare il soggetto che richiede il riconoscimento, al fine di esprimere una valutazione in merito alla rilevanza degli scopi e dell'attività dell'istituzione; II. Il Dipartimento regionale competente in materia di bilancio e finanze, per l'espressione di un parere sulla congruità dei mezzi finanziari dell'Ente rispetto agli scopi perseguiti; III. la struttura organizzativa regionale competente in materia di consulenza giuridica.

     2. Acquisiti i pareri di cui al comma 1, e valutata la richiesta con particolare riferimento alle finalità, alla organizzazione dell'attività ed alla congruità dei mezzi in relazione ai fini statutari, la struttura amministrativa predispone, con motivata relazione, gli atti per il riconoscimento della personalità giuridica, ovvero per il diniego del riconoscimento stesso.

 

     Art. 6. (Iscrizione nel registro).

     1. Entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda o dall'acquisizione della documentazione regolarizzata e completa, il Presidente della Giunta Regionale provvede all'iscrizione con decreto.

     2. Ove, nel termine di cui al comma 1, il Presidente non provveda all'iscrizione ovvero non comunichi il motivato diniego, l'iscrizione si intende negata.

     3. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e viene notificato al legale rappresentante della persona giuridica.

 

     Art. 7. (Modificazioni dello statuto e dall'atto costitutivo).

     1. La domanda per l'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, redatta in bollo salvo i casi di esenzione, deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'art. 4 e trasmessa al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla deliberazione di modifica.

     2. La domanda, con l'indicazione sintetica delle modifiche, deve essere corredata da:

     a) copia autentica in carta libera della deliberazione dell'Assemblea, se si tratti di associazione o dell'organo amministrativo competente per la fondazione, con allegato nuovo atto costitutivo e statuto redatto in forma di atto pubblico;

     b) documentazione idonea a dimostrare, per le associazioni, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21, secondo comma del codice civile, e per le fondazioni il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto;

     c) copia autentica dei documenti contabili approvati nell'ultimo anno di attività, accompagnati dalla relazione dell'organo di revisione contabile ove istituito. In luogo dell'autentica, la conformità all'originale può essere dichiarata dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

     3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sono approvate con le stesse modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica.

 

     Art. 8. (Altre iscrizioni).

     1. Nel registro devono essere altresì iscritti il trasferimento di sede, l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è prevista da norme di legge o di regolamento.

     2. Per le iscrizioni di cui al comma 1, il richiedente deve presentare istanza nel termine di 30 giorni dalla data della relativa deliberazione o dell'accettazione dalla carica in caso di modificazioni degli organi, unitamente a copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.

 

     Art. 9. (Estinzione delle persone giuridiche e devoluzione dei beni residuali).

     1. Il Presidente della Giunta Regionale, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio o anche d'ufficio, accerta l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile. Lo scopo deve intendersi divenuto impossibile qualora sia venuta meno la congruità dal patrimonio e dei mezzi della istituzione.

     2. La dichiarazione di estinzione è comunicata agli amministratori ed al presidente del tribunale, ai fini di quanto disposto dall'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile, ed è iscritta nel registro delle persone giuridiche.

     3. La cancellazione della persona giuridica dal registro di cui all'articolo 3 è effettuata a seguito della comunicazione, ad opera del presidente del tribunale, della chiusura della procedura di liquidazione. Contestualmente il Presidente della Giunta regionale, provvede alla devoluzione dei beni che eventualmente residuino dalla liquidazione, ai sensi dell'articolo 31 del codice civile.

 

     Art. 10. (Norme finali).

     1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

     2. I registri delle persone giuridiche trasmessi in copia conforme all'originale dai Tribunali della Regione conservano validità ai fini delle successive t trascrizioni e certificazioni relative alle persone giuridiche ivi iscritte.

 

     Art. 11. Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni.

     1. Il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni, si sensi dell'art. 25 del Codice civile, sono esercitati dalla Giunta regionale alla quale spetta in particolare:

     a) provvedere alla nomina ed alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;

     b) annullare, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume;

     c) disporre lo scioglimento dell'Amministrazione e la nomina di un commissario straordinario qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge;

     d) autorizzare l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori.

     2. Le funzioni di controllo e vigilanza sono svolte secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.


[1] Convalidato dall'art. 8 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13. Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dal R.R. 25 novembre 2020, n. 5.