§ 1.14.4 - Legge Regionale 27 luglio 1987 n. 9.
Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale del Molise - Anticipazioni finanziarie della Regione per l'anno 1987.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.14 persone giuridiche di interesse regionale
Data:27/07/1987
Numero:9


Sommario
Art. 1.      La Regione, nelle more dell'approvazione di una disciplina organica di intervento in materia di consorzi industriali, che dovrà intervenire entro quattro mesi dall'approvazione della presente [...]
Art. 2.      Le anticipazioni, di cui al precedente art. 1 sono erogate sulla base di documentazione dimostrante la necessità dell'intervento regionale per fronteggiare il deficit della gestione consortile.
Art. 3.      Gli enti interessati debbono inoltrare domanda all'Assessorato Regionale all'Artigianato, Industria e Commercio entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      Per l'anno 1987 l'onere presunto valutato in 1.900 milioni di lire è posto a carico del nuovo capitolo di spesa n. 48700 da iscriversi nella rubrica XIII - Settore II - Consorzi per i Nuclei [...]
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 1.14.4 - Legge Regionale 27 luglio 1987 n. 9. [1]

Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale del Molise - Anticipazioni finanziarie della Regione per l'anno 1987.

(B.U. n. 14 del 1 agosto 1987).

 

Art. 1.

     La Regione, nelle more dell'approvazione di una disciplina organica di intervento in materia di consorzi industriali, che dovrà intervenire entro quattro mesi dall'approvazione della presente legge, concede anticipazioni per l'anno 1987 ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale allo scopo di permettere l'indispensabile funzionamento dei servizi, nonchè la gestione delle infrastrutture.

     Le modalità ed i termini di restituzione delle anticipazioni concesse ai sensi del precedente comma 1 saranno regolamentati in sede di approvazione della disciplina organica di intervento in materia di Consorzi Industriali [2].

 

     Art. 2.

     Le anticipazioni, di cui al precedente art. 1 sono erogate sulla base di documentazione dimostrante la necessità dell'intervento regionale per fronteggiare il deficit della gestione consortile.

 

     Art. 3.

     Gli enti interessati debbono inoltrare domanda all'Assessorato Regionale all'Artigianato, Industria e Commercio entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge.

     La domanda dovrà essere corredata dalla situazione finanziaria, di data non anteriore ad un mese, certificata dal Presidente e dal Collegio Sindacale, con l'esposizione dei dati di gestione e delle motivazioni che hanno determinato il disavanzo di cassa.

     Le anticipazioni, determinate sulla base delle accertate effettive esigenze dei singoli consorzi, con priorità per gli oneri riguardanti le retribuzioni dei dipendenti, sono concesse, fino ad un massimo di novecentomilioni di lire per ciascun Consorzio, con deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regione all'Artigianato, Industria e Commercio sentita la Commissione consiliare permanente competente.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [3]

     Fino a quando non verrà integralmente rimborsata l'anticipazione di cui alla presente legge è fatto divieto ai Consorzi di conferire incarichi di progettazione e direzione lavori di opere a professionisti esterni.

 

     Art. 5.

     Per l'anno 1987 l'onere presunto valutato in 1.900 milioni di lire è posto a carico del nuovo capitolo di spesa n. 48700 da iscriversi nella rubrica XIII - Settore II - Consorzi per i Nuclei Industriali - avente per oggetto: "Anticipazioni finanziarie della Regione a favore dei Consorzi per i Nuclei Industriali per ripiano di passività" con uno stanziamento di competenza e una dotazione di cassa di 1.900 milioni di lire, previa riduzione di uguale importo agli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti al capitolo n. 55210" fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] Comma aggiunto dall'art. unico, secondo comma, della L.R. 21 novembre 1997, n. 26.

[3] Comma abrogato dall'art. unico, primo comma, della L.R. 21 novembre 1997, n. 26.