§ 1.13.7 - Legge Regionale 5 gennaio 1977, n. 1.
Comunità Montane del Molise - Intervento finanziario della Regione nelle spese di funzionamento e norme integrative della legge regionale 30 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.13 comunità montane
Data:05/01/1977
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Ai fini del trattamento di previdenza il personale dipendente dalle Comunità Montane del Molise è iscritto, con spesa a carico delle Comunità stesse, alla Cassa per le Pensioni dei dipendenti [...]
Art. 2.      Alle Comunità Montane è concesso, nei limiti dello stanziamento previsto, un contributo straordinario a titolo di concorso nelle spese di primo impianto e per assicurare la copertura delle spese [...]
Art. 3.      Lo stanziamento straordinario, determinato nell'ammontare di Lire 568.630.000, viene ripartito tra le Comunità Montane come segue:
Art. 4.      L'erogazione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale da adottarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.      All'onere derivante dall'art. 3, determinato in Lire 568.630.000, si fa fronte mediante l'iscrizione al Titolo II - Rubrica 9 - Settore 3° del nuovo Capitolo 1091 del Bilancio 1976, "Intervento [...]
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 1.13.7 - Legge Regionale 5 gennaio 1977, n. 1. [1]

Comunità Montane del Molise - Intervento finanziario della Regione nelle spese di funzionamento e norme integrative della legge regionale 30 maggio 1973, n. 11 ai fini del trattamento previdenza del personale.

(B.U. n. 1 del 15 gennaio 1977).

 

Art. 1.

     Ai fini del trattamento di previdenza il personale dipendente dalle Comunità Montane del Molise è iscritto, con spesa a carico delle Comunità stesse, alla Cassa per le Pensioni dei dipendenti degli Enti Locali amministrata dal Ministero del Tesoro.

     Il personale proveniente dalle soppresse Aziende Speciali Consorziali trasferito alle Comunità Montane con legge regionale 30 Maggio 1973, n. 11 conserva l'iscrizione alla predetta Cassa senza interruzione del preesistente rapporto assicurativo.

 

     Art. 2.

     Alle Comunità Montane è concesso, nei limiti dello stanziamento previsto, un contributo straordinario a titolo di concorso nelle spese di primo impianto e per assicurare la copertura delle spese di funzionamento relative all'anno 1975.

 

     Art. 3.

     Lo stanziamento straordinario, determinato nell'ammontare di Lire 568.630.000, viene ripartito tra le Comunità Montane come segue:

 

1) Volturno - Venafro                              L. 54.610.000

2) Centro Pentria - Isernia                        L. 70.340.000

3) Alto Molise - Agnone                            L. 86.230.000

4) Sannio - Frosolone                              L. 25.870.000

5) Matese - Boiano                                 L. 57.850.000

6) Molise Centrale - Campobasso                   L. 106.540.000

7) Cigno-Valle Biferno - Casacalenda               L. 23.400.000

8) Fortore Molisano - Riccia                       L. 74.770.000

9) Trigno-Medio Biferno - Trivento                 L. 48.770.000

10) Monte Mauro - Mafalda                          L. 20.250.000

Totale                                           L. 568.630.000.

 

 

     Art. 4.

     L'erogazione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale da adottarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5.

     All'onere derivante dall'art. 3, determinato in Lire 568.630.000, si fa fronte mediante l'iscrizione al Titolo II - Rubrica 9 - Settore 3° del nuovo Capitolo 1091 del Bilancio 1976, "Intervento finanziario della Regione a favore delle Comunità Montane nelle spese di funzionamento" previa riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 2130.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.