§ 1.11.5 - Legge Regionale 20 gennaio 1982, n. 5.
Indennità agli Amministratori dell'ERSAM e dell'ERIM.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.11 enti dipendenti o a partecipazione regionale
Data:20/01/1982
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del comitato esecutivo dell'E.R.S.A.M. ed al Presidente, al Vicepresidente ed al Consiglio di Amministrazione dell'E.R.I.M. è dovuta [...]
Art. 2.      Ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.A.M. è dovuta un'indennità pari a quella fissata per i componenti degli Organi regionali di Controllo, il rimborso delle spese di [...]
Art. 3.      Ai componenti le Commissioni consiliari dell'ERSAM e dell'ERIM è dovuta un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta pari a quella fissata per i componenti degli Organi regionali di [...]
Art. 4.      Le spese per le indennità previste nella presente legge per gli Amministratori ERSAM ed ERIM graveranno sui bilanci dei rispettivi Enti.
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 1.11.5 - Legge Regionale 20 gennaio 1982, n. 5. [1]

Indennità agli Amministratori dell'ERSAM e dell'ERIM.

(B.U. n. 2 del 1 febbraio 1982).

 

Art. 1.

     Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del comitato esecutivo dell'E.R.S.A.M. ed al Presidente, al Vicepresidente ed al Consiglio di Amministrazione dell'E.R.I.M. è dovuta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 3, I comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, per i Sindaci dei Comuni con popolazione pari a quella dell'ambito territoriale degli Enti, nelle seguenti rispettive misure del 100% per il Presidente, del 75% per i Vicepresidenti, del 65% per i componenti del Comitato esecutivo dell'E.R.S.A.M. e del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.I.M., nonchè il rimborso delle spese di viaggio. [2]

 

     Art. 2.

     Ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.A.M. è dovuta un'indennità pari a quella fissata per i componenti degli Organi regionali di Controllo, il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta se dovuta, a norma dell'art. 1 della legge regionale n. 11 dell'8 giugno 1981.

     Ai revisori dei conti effettivi è dovuta un'indennità rapportata a quella prevista per il Presidente degli Enti nelle seguenti rispettive misure:

     1) Presidente del Collegio 50%

     2) Revisori effettivi 35%

     Ai revisori supplenti, che hanno diritto di partecipazione alle sedute dei Collegi, è corrisposta un'indennità di presenza, per ogni giornata di seduta, pari a quella fissata per i componenti degli organi regionali di controllo.

     Ai revisori dei conti effettivi e supplenti, compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta, se dovuta a norma dell'art. 1 della legge regionale n. 11 dell'8 giugno 1981. [3]

 

     Art. 3.

     Ai componenti le Commissioni consiliari dell'ERSAM e dell'ERIM è dovuta un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta pari a quella fissata per i componenti degli Organi regionali di Controllo, il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta, se dovuta, a norma dell'art. 1 della legge regionale n. 11 dell'8 giugno 1981, per un numero di sedute non superiore a 5 nel mese.

 

     Art. 4.

     Le spese per le indennità previste nella presente legge per gli Amministratori ERSAM ed ERIM graveranno sui bilanci dei rispettivi Enti.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 maggio 1987, n. 4.

[3] Articolo dapprima modificato dall'art. 1 della L.R. 26 maggio 1982, n. 11, ora così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 maggio 1987, n. 4.