§ 1.11.4 - Legge Regionale 2 settembre 1980, n. 31.
Istituzione dell'Ente Risorse Idriche Molise.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.11 enti dipendenti o a partecipazione regionale
Data:02/09/1980
Numero:31


Sommario
Art. 1      E' istituito l'Ente Risorse Idriche Molise (E.R.I.M.) avente personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Campobasso.
Art. 2.      L'Ente provvede, nel rispetto dei piani regionali di sviluppo, alla progettazione, realizzazione, esercizio e manutenzione delle opere di captazione, raccolta e distribuzione con acquedotti [...]
Art. 3.      L'Ente assicura la propria assistenza tecnica agli Enti locali su richiesta di questi e, con il loro consenso, si avvale degli uffici tecnici degli enti locali per il perseguimento delle proprie [...]
Art. 4.      Il Consiglio regionale esercita l'indirizzo ed il controllo sull'Ente, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto Regionale, mediante l'approvazione del regolamento interno di funzionamento dell'Ente e [...]
Art. 5.      Sono organi dell'Ente:
Art. 6.      Il Consiglio di Amministrazione si compone di nove membri eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato a sei.
Art. 7.      Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme delibera della Giunta stessa tra i componenti il Consiglio di Amministrazione.
Art. 8.      Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Regionale con voto [...]
Art. 9.      I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti per cinque anni.
Art. 10.      Qualora il regolare funzionamento dell'Ente Risorse Idriche Molise risulti compromesso per qualsivoglia causa, il Presidente della Giunta regionale scioglie l'Amministrazione ordinaria dell'Ente [...]
Art. 11.      L'ordinamento dell'Ente è disciplinato dal regolamento interno di funzionamento che viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato, ai sensi del precedente art. 4, dal Consiglio [...]
Art. 12.      Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dell'Ente è equiparato a quello dei dipendenti regionali.
Art. 13.      Sono trasferite all'Ente Risorse Idriche Molise le opere già realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno e quelle di cui all'art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183, nelle materie di cui al 1° [...]
Art. 14.      L'inquadramento è disposto con provvedimento dell'Amministrazione dell'Ente sulla base delle risultanze della Commissione di cui all'articolo precedente e comunicato personalmente al dipendente. [...]
Art. 15.      Il patrimonio dell'Ente Risorse Idriche Molise è costituito, oltre che dai beni descritti nel precedente articolo 13, dalle entrate proprie derivanti dall'attività d'istituto, dai trasferimenti [...]
Art. 16.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 1.11.4 - Legge Regionale 2 settembre 1980, n. 31. [1]

Istituzione dell'Ente Risorse Idriche Molise.

(B.U. n. 18 del 16 settembre 1980).

 

Art. 1

     E' istituito l'Ente Risorse Idriche Molise (E.R.I.M.) avente personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Campobasso.

 

     Art. 2.

     L'Ente provvede, nel rispetto dei piani regionali di sviluppo, alla progettazione, realizzazione, esercizio e manutenzione delle opere di captazione, raccolta e distribuzione con acquedotti delle acque nella Regione.

     A tal fine l'Ente:

     a) provvede agli studi tecnici concernenti le opere;

     b) delibera la realizzazione delle opere;

     c) provvede all'esercizio delle opere eseguite;

     d) assicura la loro manutenzione;

     e) promuove tutte le iniziative necessarie a programmare ed assicurare l'approvvigionamento idrico per usi potabili e produttivi nel rispetto delle attribuzioni degli Enti pubblici e privati previste da leggi dello Stato.

 

     Art. 3.

     L'Ente assicura la propria assistenza tecnica agli Enti locali su richiesta di questi e, con il loro consenso, si avvale degli uffici tecnici degli enti locali per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

     A tal fine l'Ente e gli enti locali stipulano convenzioni che disciplinano i rapporti di cooperazione anche sotto il profilo finanziario.

 

     Art. 4.

     Il Consiglio regionale esercita l'indirizzo ed il controllo sull'Ente, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto Regionale, mediante l'approvazione del regolamento interno di funzionamento dell'Ente e delle sue modifiche, dei bilanci preventivi e consuntivi.

     Il bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Esso è approvato con le formalità previste dall'art. 26 della legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44 e forma allegato al bilancio della Regione.

     Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Esso è approvato con le formalità previste dall'art. 71 della legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44 e forma allegato al rendiconto della Regione.

     La Giunta regionale approva le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente non comprese nel 1° comma del presente articolo ed i provvedimenti del Presidente dell'Ente; qualora la Giunta Regionale non si pronunci su di essi entro trenta giorni dal loro ricevimento si intendono approvati a tutti gli effetti.

 

     Art. 5.

     Sono organi dell'Ente:

     a) il Consiglio di Amministrazione;

     b) il Presidente;

     c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

     Art. 6.

     Il Consiglio di Amministrazione si compone di nove membri eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato a sei.

     Il Consiglio delibera validamente con la presenza di sei consiglieri Il Consiglio è competente a deliberare il Regolamento interno di funzionamento e le sue modifiche, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e gli altri atti previsti dal Regolamento stesso.

 

     Art. 7.

     Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme delibera della Giunta stessa tra i componenti il Consiglio di Amministrazione.

     Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, è sostituito in caso di assenza o impedimento da uno dei Consiglieri all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione, delibera sulle liti attive e passive, designa un vice presidente tra i Consiglieri e compie tutti gli altri atti che non siano espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio dalla legge o dal Regolamento interno di funzionamento.

 

     Art. 8.

     Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato rispettivamente a due e uno. Il Presidente del Collegio è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è scelto tra i componenti effettivi il Collegio stesso. Il Collegio dei revisori dei Conti vigila sulla gestione dell'Ente; presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo; esamina e vista quadrimestralmente il conto di cassa.

 

     Art. 9.

     I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti per cinque anni.

     Fino alla rielezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica il Consiglio ed il Collegio precedente. Il Presidente dell'Ente ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati per cinque anni.

 

     Art. 10.

     Qualora il regolare funzionamento dell'Ente Risorse Idriche Molise risulti compromesso per qualsivoglia causa, il Presidente della Giunta regionale scioglie l'Amministrazione ordinaria dell'Ente sentita la Giunta Regionale e nomina un commissario regionale.

     Il Commissario esercita tutte le attribuzioni spettanti al Consiglio di Amministrazione e al Presidente dell'Ente per un periodo non eccedente un anno dall'esecutività del decreto di nomina. Scaduto il suddetto termine senza che siano stati ricostituiti gli organi amministrativi ordinari, il Presidente della Giunta Regionale può nominare un nuovo Commissario in persona diversa dal primo Commissario o, su conforme delibera della Giunta Regionale, può confermare nell'incarico il Commissario regionale. In nessun caso il Commissario può essere confermato per un terzo anno consecutivo.

 

     Art. 11.

     L'ordinamento dell'Ente è disciplinato dal regolamento interno di funzionamento che viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato, ai sensi del precedente art. 4, dal Consiglio regionale.

 

     Art. 12.

     Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dell'Ente è equiparato a quello dei dipendenti regionali.

     L'Ente può assumere con contratto a termine, limitatamente alla durata dei lavori da eseguire, personale tecnico ed amministrativo necessario alla progettazione ed all'esecuzione delle opere affidate alla cura dell'Ente.

 

     Art. 13.

     Sono trasferite all'Ente Risorse Idriche Molise le opere già realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno e quelle di cui all'art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183, nelle materie di cui al 1° comma del precedente articolo 2 con le procedure e con le modalità previste dallo stesso articolo 6.

     Il personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno impegnato nell'esercizio delle opere anzidette è del pari trasferito alla Regione ed assegnato all'E.R.I.M. con le modalità indicate nello stesso articolo.

     Sono trasferiti all'Ente Risorse Idriche Molise i rapporti giuridici, attivi e passivi, i beni mobili ed immobili ed ogni altro rapporto di cui sia titolare il Consorzio di 2° Grado per la valorizzazione economico - sociale del Molise, istituito con D.P.R. 17 ottobre 1961 e successive modificazioni, nonchè il Consorzio per l'acquedotto per il Molise con sede in Campobasso e il Consorzio per l'acquedotto Basso Larinese con sede in Termoli.

     Il trasferimento di cui al comma precedente è subordinato allo scioglimento volontario dei predetti Consorzi ed opera a far tempo dalla data concordata dal legale rappresentante dell'Ente Risorse Idriche Molise. Il personale di ruolo, in servizio presso i Consorzi di cui ai precedenti commi alla data del 30 giugno 1979, può essere trasferito all'E.R.I.M. su domanda da presentare entro 60 giorni dalla data della sua istituzione.

     Il personale è inquadrato nei ruoli organici dell'E.R.I.M. conservando le posizioni economiche e di carriera nonchè la complessiva anzianità maturata al momento della domanda. Qualora il trattamento economico previsto per i dipendenti dell'Ente Risorse Idriche Molise risulti inferiore a quello fruito dal personale dipendente dai Consorzi di provenienza, è corrisposto un assegno "ad personam" riassorbibile con gli aumenti di retribuzione disposti per il personale dipendente dell'Ente regionale.

     All'inquadramento del personale dell'Ente provvede la Commissione prevista dalle leggi regionali 31 agosto 1974, nn. 11 e 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 14.

     L'inquadramento è disposto con provvedimento dell'Amministrazione dell'Ente sulla base delle risultanze della Commissione di cui all'articolo precedente e comunicato personalmente al dipendente. In tale provvedimento dovranno essere specificatamente e separatamente indicati:

     - il livello funzionale di inquadramento;

     - la retribuzione mensile ed annua lorda;

     - l'anzianità riconosciuta nel ruolo dell'Ente;

     - l'ufficio o il settore dell'Ente cui il dipendente è provvisoriamente assegnato.

     Avverso il provvedimento di inquadramento è ammessa opposizione da presentarsi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'Amministrazione dell'Ente entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

     Entro 60 giorni l'Amministrazione dell'Ente decide sull'opposizione, sentita la Commissione di cui all'articolo precedente.

 

     Art. 15.

     Il patrimonio dell'Ente Risorse Idriche Molise è costituito, oltre che dai beni descritti nel precedente articolo 13, dalle entrate proprie derivanti dall'attività d'istituto, dai trasferimenti regionali, nonchè dagli eventuali contributi statali e di altri enti.

 

     Art. 16.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.