§ 1.10.78 - R.R. 17 ottobre 2003, n. 3.
Disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione presso l'Amministrazione Regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:17/10/2003
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Oggetto del regolamento
Art. 2.  Criteri generali
Art. 3.  Norme di riferimento
Art. 4.  Norma di rinvio
Art. 5.  Requisiti generali
Art. 6.  Titoli di studio e professionali per l'accesso alle selezioni pubbliche
Art. 7.  Modalità di accesso
Art. 8.  Selezioni pubbliche
Art. 9.  Corso-concorso
Art. 10.  Preselezione
Art. 11.  Ricorso a ditte specializzate
Art. 12.  Contenuti del bando di selezione
Art. 13.  Riapertura dei termini
Art. 14.  Domanda e documenti per l'ammissione alle selezioni
Art. 15.  Ammissione ed esclusione dalla selezione
Art. 16.  Svolgimento delle prove
Art. 17.  Individuazione dei titoli: punteggio delle singole prove e punteggio finale
Art. 18.  Categorie riservatarie e titoli preferenziali
Art. 19.  Commissioni giudicatrici Composizione
Art. 20.  Compenso ai componenti delle commissioni esaminatrici.
Art. 21.  Incompatibilità.
Art. 22.  Adempimenti preliminari.
Art. 23.  Verbali relativi al concorso
Art. 24.  Prova scritta: modalità di espletamento
Art. 25.  Svolgimento delle prove orali
Art. 26.  Formazione della graduatoria
Art. 27.  Tipologia delle flessibilità
Art. 28.  Contratti di formazione e lavoro
Art. 29.  Lavoro interinale
Art. 30.  Tirocinio formativo
Art. 31.  Assunzioni a tempo determinato
Art. 32.  Modalità di accesso alla qualifica dirigenziale
Art. 33.  Requisiti di accesso generali
Art. 34.  Requisiti di accesso specifici
Art. 35.  Disposizione finale


§ 1.10.78 - R.R. 17 ottobre 2003, n. 3. [1]

Disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione presso l'Amministrazione Regionale.

(B.U. 31 ottobre 2003, n. 22).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto del regolamento

     1. Il presente regolamento disciplina le modalità di acquisizione e sviluppo delle risorse umane dell'Amministrazione Regionale del Molise finalizzate al miglioramento dell'organizzazione regionale.

     2. Il presente regolamento disciplina in particolare:

     a. le modalità di accesso dall'esterno dei lavoratori ai profili professionali, con efficaci tipologie selettive volte all'accertamento delle attitudini e della professionalità necessaria per l'espletamento delle mansioni correlate ai posti da ricoprire;

     b. le condizioni e i limiti per la utilizzazione delle diverse tipologie di rapporto di lavoro.

 

     Art. 2. Criteri generali

     1. I processi di acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse umane sono realizzati nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti dalla legislazione vigente in materia e dai contratti collettivi di lavoro. In particolare i sistemi di selezione si conformano ai principi stabiliti dall'articolo 35, comma 3 e art. 28 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 3. Norme di riferimento

     1. Per le procedure di assunzione mediante i Centri per l'impiego si applicano le disposizioni del capo III del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni.

     2. Per i rapporti di lavoro a part-time si applicano le clausole degli articoli 4, 5 e 6 del c.c.N.L. del 14 settembre 2000 e successive modificazioni.

     3. Per i rapporti di impiego a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 368 del 2001 e, in quanto compatibili, all'articolo 7 del c.c.N.L. del 14 settembre 2000.

     4. Per le riserve dei posti nei specifici bandi a favore di particolari categorie si applica la normative vigente nazionale e regionale in materia.

 

     Art. 4. Norma di rinvio

     1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative, regolamentari e negoziali vigenti in materia ed in particolare al D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

 

CAPO II

CONDIZIONI DI ACCESSO

 

     Art. 5. Requisiti generali

     1. Possono accedere all'impiego presso l'Amministrazione Regionale i soggetti che posseggano i seguenti requisiti generali:

     a. cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea;

     b. età non inferiore agli anni 18;

     c. godimento dei diritti politici;

     d. non essere stato licenziato o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

     e. idoneità fisica;

     f. titolo di studio prescritto.

     2. Non possono accedere agli impieghi coloro che:

     a. siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo;

     b. siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

     c. siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

     d. hanno subito condanne penali che costituiscono causa ostativa all'accesso al pubblico impiego;

     3. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

     4. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono accedere agli impieghi purché abbiano, in aggiunta ai requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, fatta eccezione della cittadinanza italiana:

     a. il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

     b. adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove di esame o con specifica prova qualora il concorso sia indetto per soli titoli.

     5. Non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per l'accesso ai posti di livello dirigenziale.

     6. Con l'atto che indice il concorso possono essere prescritti i requisiti specifici in relazione a particolari esigenze di posti da ricoprire nonché la reintroduzione di limitazioni particolari all'accesso riferite all'età, per esigenze connesse alla natura del servizio o a oggettive necessità specificatamente motivate nel bando.

     7. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

     8. L'accertamento del possesso dei requisiti dei candidati può essere effettuato, dopo le prove selettive, in relazione ai soli candidati utilmente collocati in graduatoria.

     9. Il provvedimento di esclusione dalla selezione deve essere motivato e comunicato tempestivamente agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero notificato a mani proprie.

     10. I requisiti generali e quelli speciali previsti dal presente Regolamento, esclusi quelli relativi a precedenti anzianità di servizio, debbono essere posseduti, con riferimento ai relativi profili professionali, anche da coloro che vengono assunti con rapporti di lavoro a tempo determinato o a carattere stagionale.

 

     Art. 6. Titoli di studio e professionali per l'accesso alle selezioni pubbliche

     1. I titoli di studio o professionali per l'accesso dall'esterno agli impieghi dell'Amministrazione Regionale, sono i seguenti:

     a. CATEGORIA A:

     licenza di scuola media inferiore (o dell'obbligo) e qualificazione professionale, se richiesta;

     b. CATEGORIA B:

     licenza di scuola media inferiore (o dell'obbligo) e specializzazione professionale, se richiesta;

     c. CATEGORIA C:

     diploma di scuola secondaria superiore;

     d. CATEGORIA D:

     PROFILI CON TABELLARE D1: diploma di laurea di 1° Livello;

     e. CATEGORIA D

     PROFILI CON TABELLARE D3:

     diploma di laurea ordinaria o specialistica ed eventuale iscrizione ad albi, se richieste.

     2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea l'equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle disposizioni statali vigenti.

     3. I bandi per le selezioni pubbliche stabiliscono esattamente la natura e la tipologia dei requisiti culturali e professionali che devono essere posseduti dai candidati in relazione ai contenuti peculiari dei profili oggetto della selezione, nel rispetto delle indicazioni espressamente contenute nella declaratoria dei profili professionali definita nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1472/1999 e n. 712/2002.

 

CAPO III

MODELLO DI SELEZIONE

 

     Art. 7. Modalità di accesso

     1. L'assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione Regionale, avviene con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, con rapporto a tempo pieno o a tempo parziale, nel rispetto delle seguenti procedure di reclutamento:

     a. selezione pubblica per esami, per titoli ed esami o per soli titoli, volta all'accertamento della professionalità richiesta, secondo la disciplina dell'articolo 8;

     b. corso-concorso per i profili delle categorie D, e qualifica dirigenziale secondo la disciplina dell'articolo 9;

     c. avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi della legislazione vigente, per le categorie A e B, per i profili per i quali non sono richiesti particolari titoli di abilitazione professionale;

     d. chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste formate in base alla normativa vigente per gli appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 35, comma 2, primo periodo del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere;

     e. chiamata diretta nominativa, per le categorie espressamente indicate nell'articolo 35, comma 2, secondo periodo del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;m

     f. mobilità da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 165, del 2001, con le modalità previste nel regolamento di mobilità approvato con deliberazione n. 501 del 14 aprile 2003.

     2. Le determinazioni relative all'avvio e all'espletamento delle procedure di reclutamento, sono adottate dal Direttore Generale competente per materia nel rispetto delle prescrizioni contenute nel programma triennale dei fabbisogni.

 

     Art. 8. Selezioni pubbliche

     1. Le selezioni pubbliche possono essere articolate sulla base di una pluralità di momenti valutativi, strutturati in modo diversificato in relazione alle peculiarità del profilo oggetto della selezione e alla complessità professionale della categoria nella quale il profilo stesso è collocato.

     2. I distinti momenti valutativi, disgiunti e non necessariamente tutti presenti, possono avere ad oggetto:

     a. i titoli di studio e di specializzazione conseguiti;

     b. le prove di capacità finalizzate a verificare la idoneità allo svolgimento delle mansioni tipiche del profilo oggetto della selezione, per i profili delle categorie A e B;

     c. le prove scritte, per i profili delle categorie C e D, possono consistere nella redazione di un elaborato, di un progetto, di uno o più pareri, nella formulazione di atti amministrativi o tecnici, nella risposta a più quesiti a risposta multipla con risposta predefinita o, infine, a quesiti a risposta sintetica;

     d. le prove e i test psico-attitudinali, per i profili di categoria D; le prove e i test sono finalizzati alla verifica delle attitudini del candidato all'assolvimento di compiti appartenenti al profilo oggetto di selezione;

     e. la prova orale o colloquio o intervista-colloquio deve tendere ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale del candidato con riferimento ai contenuti tipici del profilo oggetto di selezione.

     3. Per tutte le categorie può essere previsto nel programma d'esame l'accertamento dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di una lingua straniera a livello di conoscenza scolastica. Tale accertamento viene diversamente graduato in relazione alla specificità del profilo oggetto di selezione.

 

     Art. 9. Corso-concorso

     1. Per particolari profili professionali e per l'accesso alla dirigenza può essere prevista l'assunzione a seguito di un corso-concorso.

     2. In tal caso l'Amministrazione Regionale pubblica apposito bando contenente gli elementi di cui all'articolo 12 con la precisazione che saranno ammessi al corso un numero di concorrenti in misura superiore del 20% rispetto ai posti a concorso.

     3. L'ammissione al corso-concorso può essere per titoli, per esami, per titoli ed esami.

     4. Il bando deve prevedere, tra l'altro:

     a. i requisiti, le modalità e i criteri di ammissione al corso;

     b. la durata del corso e la sede ove già individuata;

     c. le materie trattate che saranno poi oggetto dell'esame finale;

     d. la frequenza minima necessaria per ottenere l'ammissione al concorso;

     e. la possibilità di attribuire una borsa di studio;

     f. l'eventualità di periodo applicativo al termine del corso e prima delle prove d'esame.

     5. L'Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti per l'ammissione al corso-concorso.

     6. La selezione dovrà concludersi,con la formazione di una graduatoria da cui attingere gli idonei da ammettere al corso.

     7. A parità di punteggio dei candidati risultati nell'ultima posizione, sono ammessi al corso tutti coloro che hanno ottenuto uguale punteggio anche in deroga alla percentuale massima prima determinata.

     8. Dopo l'espletamento del corso, l'Amministrazione dovrà procedere, con atto del Direttore Generale competente per materia, all'ammissione al concorso dei candidati che hanno partecipato all'attività corsuale, realizzando almeno la frequenza minima necessaria prevista dal bando.

     9. Almeno un docente del corso deve far parte della commissione costituita per il concorso.

     10. Per le selezioni si osserveranno le norme previste dal presente regolamento.

     11. Il punteggio ottenuto nella valutazione ai fini dell'ammissione al corso non viene calcolato ai fini della formazione della graduatoria finale di merito.

 

     Art. 10. Preselezione

     1. Per il perseguimento di obiettivi di celerità, economicità ed efficacia, ove il numero delle domande di partecipazione alle selezioni esterne superi di 20 volte il numero dei posti da conferire, con un minimo di cinquanta, l'Amministrazione può procedere a forme di preselezione indicando nel Bando il numero massimo dei candidati da ammettere alla successiva prova di selezione.

     2. Di norma il numero degli ammessi, dopo le preselezioni, non può essere inferiore a cinque volte il numero dei posti da conferire, con un minimo di quindici candidati.

     3. La gestione della preselezione può essere affidata a ditte specializzate, sulla base di criteri stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

     4. Sede, data ed ora di svolgimento della prova di preselezione saranno indicate nelle stesse forme previste per la comunicazione delle prove d'esame. Questa forma di pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati; pertanto la mancata presentazione alla sede d'esame nella data ed ora stabilita comporta l'esclusione dal concorso. Con lo stesso mezzo sarà pubblicizzato l'eventuale rinvio della prova.

     5. Per garantire la maggiore celerità di espletamento della procedura di reclutamento, possono essere ammessi a partecipare alla prova preselettiva tutti i candidati, con riserva di successiva verifica dei requisiti prescritti dal bando ai fini della partecipazione a concorso.

     6. La valutazione dell'esito della prova è affidata alla commissione esaminatrice ovvero alla ditta eventualmente affidataria della gestione della fase concorsuale, la correzione della predetta prova può essere effettuata con supporti informatici.

     7. L'esito della prova preselettiva è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito internet della Regione Molise.

 

     Art. 11. Ricorso a ditte specializzate

     1. L'Amministrazione Regionale per operare in termini di economicità, celerità e trasparenza nello svolgimento delle procedure di reclutamento può ricorrere a ditte specializzate nell'applicazione di procedure automatizzate per la gestione dei concorsi pubblici.

     2. Per l'individuazione della ditta, l'Amministrazione Regionale ricorre ad indagini di mercato valutando le migliori condizioni offerte a parità di prestazioni.

     3. L'Amministrazione può attribuire alla ditta la gestione di una o più fasi ovvero l'intera procedura di reclutamento.

     4. Nell'ipotesi in cui la gestione dell'intera procedura di concorso sia affidata ad una ditta specializzata, quest'ultima provvede anche a garantire, a proprie spese, il funzionamento della commissione del concorso, secondo quanto stabilito al successivo articolo 19, comma 8.

 

CAPO IV

PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

 

     Art. 12. Contenuti del bando di selezione

     1. Le selezioni sono indette con atto del Direttore Generale competente per materia; sono pubblicate per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise nel contempo sul sito internet della Regione Molise.

     2. Il bando di selezione deve indicare:

     a. il numero, la categoria, il profilo professionale e il trattamento economico annuo lordo dei posti messi a selezione;

     b. il numero dei posti riservati agli aventi diritto a norma delle vigenti disposizioni legislative;

     c. i requisiti soggettivi generali per l'ammissione dei candidati e i requisiti specifici per il posto oggetto di selezione;

     d. i titoli che danno luogo a precedenza e/o preferenza a parità di punteggio, nonché le modalità della loro presentazione;

     e. le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche o tecnico-pratiche o dei test attitudinali e le relative modalità di svolgimento;

     f. gli eventuali titoli valutabili, il punteggio massimo attribuibile per categoria e le modalità di presentazione degli stessi;

     g. la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove e la ripartizione del punteggio massimo complessivo fra le prove pratiche o scritte, le prove orali e i titoli;

     h. i termini e le modalità per la compilazione e la presentazione della domanda di ammissione alla selezione con l'elencazione delle dichiarazioni da effettuare obbligatoriamente nella stessa, nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche;

     i. l'indicazione dell'eventuale prova di preselezione e le relative modalità di svolgimento;

     j. la citazione della Legge lO aprile 1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 61 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

     3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione.

 

     Art. 13. Riapertura dei termini

     1. Il Direttore Generale competente per materia, in caso di scarsa partecipazione, da valutare con criterio discrezionale, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande può con proprio provvedimento, riaprire i termini del concorso dandogli la medesima pubblicità, di cui all'articolo 12.

     2. Per i nuovi candidati tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla scadenza dei nuovi termini fissati dall'atto di riapertura.

     3. Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, alla integrazione della documentazione.

 

     Art. 14. Domanda e documenti per l'ammissione alle selezioni

     1. Per l'ammissione alle selezioni, gli aspiranti devono presentare domanda in carta semplice conforme allo schema allegato al bando, debitamente sottoscritta, nella quale devono indicare:

     a. il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

     b. l'espressa indicazione del concorso al quale si intende partecipare;

     c. il possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

     d. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o la cancellazione dalle liste medesime;

     e. le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

     f. i titoli di studio posseduti;

     g. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

     h. gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

     i. l'eventuale appartenenza a categorie che danno diritto a precedenza o preferenza;

     j. il recapito, fermo restando che in mancanza della sua indicazione si considera tale la residenza indicata al punto a);

     k. il consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità della procedura di reclutamento;

     l. la sottoscrizione, non autenticata, del candidato.

     2. Gli elementi di cui al precedente comma dalla lettera a) alla lettera g) e dalla lettera k) alla lettera l) devono essere espressamente riportati nel testo della domanda a pena di esclusione dal concorso. Costituisce eccezione il fatto che alcuno degli elementi non dichiarati possa essere inequivocabilmente desunto dalla domanda stessa o da eventuali documenti allegati. Le dichiarazioni di cui alle lettere h) e i) devono essere riportate solo se ne ricorrono le condizioni.

     3. Il candidato deve, altresì dichiarare i titoli che gli danno diritto ad usufruire della riserva prevista dal bando e allegare alla domanda i documenti richiesti.

     4. La domanda deve essere corredata degli eventuali documenti richiesti dal bando. L'elenco degli eventuali documenti è riportato in apposito foglio separato e sottoscritto dal candidato.

     5. Nella domanda non devono essere elencati, né allegati, i titoli valutabili, qualora non richiesti dal bando.

     6. I candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge 5 gennaio 1992 n. 104, devono fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo all'ausilio necessario, nonché all'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d'esame.

     7. I concorrenti che partecipano alle procedure di reclutamento, in quanto dipendenti di ruolo dell'Ente che l'indice, devono dichiarare il loro stato e l'intenzione di avvalersi della riserva qualora prevista.

     8. Le domande devono essere presentate all'ufficio indicato nel bando entro il termine di scadenza, ovvero spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno entro lo stesso termine; nel secondo caso fa fede la data del timbro dell'ufficio postale ricevente. Le domande presentate, ovvero, spedite oltre il termine di scadenza sono irricevibili. Il bando può prevedere comunque un termine massimo oltre la scadenza per l'arrivo delle domande inviate per posta.

     9. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

     10. I concorrenti che hanno superato l'unica o l'ultima prova scritta o pratica che precede la prova orale e che intendono far valere i titoli di cui all'art. 18 dovranno far pervenire, entro il termine fissato dall'Amministrazione, i documenti in originale o copia autenticata attestanti il possesso dei medesimi titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

     11. I documenti devono essere presentati all'ufficio indicato nel bando entro il termine di scadenza, ovvero, spediti con raccomandata con ricevuta di ritorno entro lo stesso termine; nel secondo caso fa fede la data del timbro dell'ufficio postale ricevente. I documenti presentati, ovvero, spediti oltre il termine di scadenza sono irricevibili.

 

     Art. 15. Ammissione ed esclusione dalla selezione

     1. L'Amministrazione al termine delle operazioni di riscontro delle domande di partecipazione alla selezione forma l'elenco:

     a. dei candidati ammessi;

     b. dei candidati ammessi con riserva (la cui posizione è suscettibile di regolarizzazione);

     c. candidati esclusi.

     2. Costituiscono cause di esclusione dalla selezione:

     a. l'omessa sottoscrizione della domanda;

     b. la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza fissato dal bando;

     c. la mancata dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dal bando e richiesti a pena di esclusione.

     3. Per garantire la maggiore celerità di espletamento della procedura di reclutamento, l'Amministrazione Regionale può ammettere a partecipare alle prove scritte, ove prescritte, tutti i candidati che hanno prodotto domanda, con riserva di successiva verifica del possesso dei requisiti prescritti dal bando dei soli candidati ammessi a sostenere le prove orali.

 

     Art. 16. Svolgimento delle prove

     1. Il bando disciplina i termini di avviso per la convocazione delle prove d'esame, nonché le modalità di comunicazione dell'esito delle prove stesse.

     2. Il diario e la sede delle prove, se non determinati nel bando, possono essere comunicati ai candidati, non meno di quindici giorni prima della prova medesima, con raccomandata con avviso di ricevimento o in alternativa mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise o con altra modalità esplicitata nel bando.

     3. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere comunicato direttamente ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle medesime.

     4. Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

     5. Espletate le prove orali la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

     6. Le prove dei concorsi, sia scritte che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

 

     Art. 17. Individuazione dei titoli: punteggio delle singole prove e punteggio finale

     1. Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli, deve essere effettuata prima dell'espletamento della prova scritta. La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati ammessi alla prova orale, va effettuata prima dell'espletamento della medesima prova orale. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

     2. Nelle procedure di reclutamento per soli titoli e per titoli ed esami il bando determina i titoli da richiedere e i criteri di valutazione degli stessi. I titoli sono individuati come segue:

     a. TITOLI DI SERVIZIO:

     sono quelli che attestano il servizio prestato e la sua durata;

     b. TITOLI DI STUDIO:

     sono valutati liberamente i titoli di studio superiore a quello previsto per l'accesso dall'esterno che abbiano attinenza con il posto messo a concorso;

     c. TITOLI VARI:

     rientrano in questa categoria i titoli che attestano un accrescimento della professionalità quali:

     a. Incarichi professionali e consulenze;

     b. Abilitazioni;

     c. Partecipazioni a corsi;

     d. Pubblicazioni.

     3. Il superamento di ciascuna delle prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, stabilita dal bando di concorso per ciascuna prova.

     4. Nella valutazione delle singole prove d'esame, sia scritte che orali, il punteggio assegnato ad ogni prova è dato dalla media aritmetica dei voti espressi dai commissari.

     5. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e in quella orale. Nei concorsi per titoli ed esami viene sommato anche il punteggio assegnato ai titoli. Il bando stabilisce il punteggio massimo da attribuire ai titoli, che non può comunque essere superiore ad 1/3 di quello complessivo. Nei concorsi in cui sono previste due prove scritte il punteggio finale si ottiene sommando i voti conseguiti nelle prove scritte e la votazione conseguita nella prova orale, fermo restando quanto previsto per i titoli.

 

     Art. 18. Categorie riservatarie e titoli preferenziali

     Nei bandi di selezione per le riserve dei posti a favore di particolari categorie si applica la vigente normativa nazionale e regionale.

     1. Le riserve dei posti non possono comunque superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso. In ogni caso le riserve non si applicano nei bandi di concorso a posti unici.

     2. I posti riservati che non vengono coperti sono conferiti agli altri candidati idonei.

     3. La riserva opera nel senso che il soggetto che ne gode ha diritto alla nomina, qualora abbia conseguito l'idoneità, indipendentemente dalla collocazione nella graduatoria degli idonei.

     4. La precedenza opera in situazioni di parità di merito per cui il soggetto che ne beneficia è preferito ad un altro, nelle modalità previste dai commi 4 e 5 dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, che qui di seguito si elencano:

     a. gli insigniti di medaglia al valor militare;

     b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

     c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

     d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

     e. gli orfani di guerra;

     f. gli orfani di caduti per fatto di guerra;

     g. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

     h. i feriti in combattimento;

     i. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

     j. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

     k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

     l. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

     m. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

     n. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

     o. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

     p. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

     q. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;

     r. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

     s. gli invalidi ed i mutilati civili;

     t. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

     5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

     a. dal numero dei figli a carico;

     b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

     c. dai periodi di utilizzazione nei LSU qualora sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori;

     d. se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delleprove di esame, pari punteggio è preferito infine il candidato più giovane.

 

CAPO V

COMMISSIONI GIUDICATRICI

 

     Art. 19. Commissioni giudicatrici Composizione

     1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione agli impieghi della Regione Molise sono nominate con provvedimento del Direttore Generale competente per materia e sono composte da tecnici esperti nella materia oggetto del concorso.

     2. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione di personale su posti corrispondenti a posizioni funzionali non dirigenziali sono composte come di seguito:

     a. da un dipendente della Regione Molise, con funzione di presidente, di posizione funzionale uguale o superiore a quella del posto messo a concorso ed in possesso del titolo di studio di livello pari o superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso;

     b. da due esperti scelti nell'ambito di pubbliche amministrazioni o di aziende private con posizioni funzionali uguale o superiore a quella del posto messo a concorso, ed in possesso del titolo di studio di livello pari o superiore a quello richiesto per l'ammissione, ovvero esperienza acquisita nell'esercizio di attività professionale, nella medesima materia o in materie analoghe a quelle su cui vertono le prove concorsuali.

     3. Per le commissioni esaminatrici dei concorsi, per l'assunzione di personale su posti corrispondenti a posizioni funzionali dirigenziali il presidente è scelto tra i dirigenti di amministrazioni pubbliche ovvero tra i magistrati del Consiglio di Stato o avvocati di stato, nonché tra i professori di ruolo universitari. Gli altri due componenti sono scelti tra i dirigenti delle amministrazioni pubbliche, professori di ruolo universitari nonché esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame.

     4. Per ogni componente delle commissioni, compreso il Presidente, viene nominato un supplente. I supplenti intervengono alle sedute della commissione in caso di assenza o impedimento degli effettivi. In caso di rinuncia o dimissioni dei componenti effettivi, subentrano ad essi i componenti supplenti sino al termine delle operazioni di selezione. La sostituzione di uno o più componenti della commissione non comporta la rinnovazione delle operazioni di selezione già effettuate.

     5. Almeno un terzo dei posti dei componenti delle commissioni, salva motivata impossibilità, è riservato a ciascuno dei due sessi, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti.

     6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione Molise di adeguata qualificazione, coadiuvato, ove necessario, da uno o più segretari aggiunti in considerazione del numero dei partecipanti alla selezione.

     7. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e, per le prove speciali sull'uso della strumentazione informatica.

     8. Nell'ipotesi in cui la gestione dell'intera procedura concorsuale sia affidata ad una ditta specializzata, la commissione è composta da tre componenti, aventi le competenze e le professionalità di cui ai commi 1, 2 e 3 nominati dal Direttore Generale competente per materia d'intesa con la ditta appaltatrice.

 

          Art. 20. Compenso ai componenti delle commissioni esaminatrici.

     1. Ai componenti delle commissioni esaminatrici, che non siano dipendenti dell'Amministrazione regionale, è corrisposta una indennità di funzione di Euro 1.050,00 per le funzioni di categoria D e della dirigenza e di Euro 650,00 per le selezioni delle categorie B e C, se il numero dei candidati che ha sostenuto le prove scritte o tecniche o tecnico-pratiche non è superiore a 100 unità.

     2. L'indennità è aumentata di Euro 110,00 per ogni gruppo di 100 di candidati o frazione di esso in più.

     3. Ai componenti sostituiti o sostituti l'indennità viene corrisposta in proporzione alle giornate di riunioni alle quali gli stessi hanno partecipato. Ai membri aggiunti previsti dall'art. 19, comma 7, va corrisposto un compenso commisurato alle prestazioni prestate nella misura unitaria stabilita dal comma 1.

     4. L'indennità del Presidente viene incrementato del 20%.

     5. La Giunta regionale può incrementare del 5% il compenso ogni 5 anni.

     6. Il compenso correlato alla partecipazione dei dirigenti dell'ente alle commissioni esaminatrici, negli importi indicati nel presente articolo, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 23 del C.C.N.L. del 23 febbraio 1999. Agli altri componenti dipendenti dell'ente viene corrisposta una indennità pari al 50% degli importi indicati nel comma 1. Tale indennità non può essere in ogni caso cumulata con il compenso per lavoro straordinario. Al segretario della commissione compete la normale retribuzione, nonché i compensi per il lavoro straordinario, qualora ne ricorrano le condizioni.

     7. Ai componenti esterni, ricorrendone le condizioni, compete il rimborso delle spese sostenute secondo la normativa vigente per il personale regionale.

 

          Art. 21. Incompatibilità.

     1. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici:

     - i membri del Parlamento nazionale ed europeo;

     - i componenti delle Giunte e i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

     - i componenti degli organi direttivi nazionali e a qualsiasi livello organizzativo territoriale, di partiti, movimenti politici, associazioni sindacali e di rappresentanza di lavoratori comunque denominati.

     2. I componenti, presa visione dell'elenco dei candidati, sottoscrivono una dichiarazione di non sussistenza di incompatibilità in quanto tra essi e i componenti non sussiste grave inimicizia, vincolo di coniugo, né rapporto di parentela fino al quarto grado né convivenza abituale.

 

          Art. 22. Adempimenti preliminari.

     1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali, la commissione, in relazione al numero dei candidati, stabilisce il termina del procedimento concorsuale, rendendolo pubblico.

     2. La commissione alla prima riunione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali che costituiranno motivazione del punteggio attribuito alle singole prove.

     3. Prima dell'inizio di ciascuna prova, il segretario della commissione, eventualmente coadiuvato dal personale di vigilanza, procede al riconoscimento dei candidati, mediante esibizione di un documento personale di riconoscimento.

     4. La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla commissione con l'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente regolamento.

 

     Art. 23. Verbali relativi al concorso

     1. La commissione in tutte le fasi del concorso opera con la presenza di tutti i suoi componenti.

     2. Di ogni seduta della commissione il segretario redige il processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi e le operazioni concorsuali nonché le decisioni prese dalla commissione. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario stesso.

     3. La commissione deve procedere alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione delle prove, scritte, pratiche ed orali, ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati.

     4. I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi.

     5. Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso e il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti la commissione. Eventuali osservazioni dei candidati inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto scritto che deve essere allegato al verbale.

 

     Art. 24. Prova scritta: modalità di espletamento

     1. Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta la commissione al completo predispone una terna di temi o di questionari a risposta sintetica o a risposta multipla, li registra con numeri progressivi, fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova. I temi o questionari, sono chiusi in una busta sigillata priva di segni di riconoscimento e firmata esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.

     2. I questionari possono essere predisposti con modalità che consentano la loro correzione con sistemi automatizzati.

     3. Il presidente della commissione, ammessi i candidati nei locali d'esame, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro, indi, fa constatare l'integrità delle buste contenenti i temi o questionari e fa sorteggiare, da uno dei candidati, il tema o questionario da svolgere.

     4. Durante lo svolgimento delle prove non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro o con altri salvo che con i membri della commissione.

     5. Le prove devono essere svolte su fogli o moduli predisposti dalla commissione, recanti il timbro dell'Amministrazione Regionale e la firma di un membro della commissione.

     6. I concorrenti possono portare con sè e consultare durante le prove esclusivamente i testi e i dizionari consentiti dalla commissione e comunicati ai candidati contestualmente alla convocazione.

     7. Durante le prove e fino alla consegna dell'elaborato il candidato non può uscire dai locali assegnati per gli esami, che devono essere adeguatamente vigilati, secondo le disposizioni della commissione.

     8. La commissione cura l'osservanza delle disposizioni e adotta i provvedimenti necessari a garantire il corretto svolgimento delle prove.

     9. Per ogni prova sono consegnate ad ogni candidato due buste, di cui una grande ed una piccola contenente un foglietto bianco. Il candidato, eseguita la prova, introduce l'elaborato nella busta grande senza apporvi sottoscrizione o altro segno di riconoscimento, quindi scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel foglietto bianco e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande, che chiude e consegna ad un membro della commissione il quale registra la consegna dell'elaborato ed appone la sua firma trasversalmente sul lembo di chiusura della busta che lo contiene.

     10. Sono esclusi dal concorso, previa decisione della commissione esaminatrice e per essa dei componenti presenti alla prova, adottata motivatamente, seduta stante e verbalizzata, i candidati che siano risultati in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie salvo quelli consentiti.

     11. Nel caso in cui, risulti che uno o più candidati abbiano copiato in tutto o in parte, è disposta l'esclusione nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

     12. Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere nei locali degli esami almeno uno dei membri della commissione ed il segretario. Tale adempimento deve espressamente risultare dai verbali del concorso.

     13. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti nella seduta destinata alla correzione e valutazione degli elaborati. Un membro della commissione appone su ciascuna delle buste contenenti gli elaborati, man mano che si procede alla loro apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sull'elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa. Tale numero è riprodotto su un apposito elenco destinato alla registrazione delle valutazioni dei singoli elaborati.

     14. Dopo che siano state espresse le votazioni di tutti gli elaborati si procede all'apertura delle buste piccole e alla conseguente identificazione degli autori degli elaborati.

 

     Art. 25. Svolgimento delle prove orali

     1. La commissione decide le modalità di svolgimento della prova orale e i quesiti da porre a ciascun candidato, immediatamente prima dell'inizio della prova.

     2. Le prove orali sono pubbliche; l'accesso ai locali in cui si svolgono le prove orali è consentito secondo le modalità definite dal presidente della commissione.

     3. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

     4. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno alla porta dei locali in cui si è svolta la prova orale, ovvero presso altro locale di più facile accesso al pubblico individuato dal presidente della commissione.

 

     Art. 26. Formazione della graduatoria

     1. Espletate le prove, la commissione formula la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine della valutazione complessiva riportata da ciascun concorrente nelle prove previste dal bando.

     2. La graduatoria definitiva di merito, con l'osservanza delle riserve e delle preferenze previste per legge, è approvata con provvedimento del Direttore Generale competente per materia.

     3. La graduatoria è unica anche nel caso in cui vi siano posti riservati al personale interno.

     4. La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e rimane efficace e può essere utilizzata nei limiti di tempo stabiliti per legge.

 

CAPO VI

FORME CONTRATTUALI FLESSIBILI

 

     Art. 27. Tipologia delle flessibilità

     1. L'ente, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento sul reclutamento del personale e nell'ambito delle previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni, si avvale di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa e dal c.C.N.L, ed in particolare:

     a. del contratto a tempo determinato e di formazione e lavoro;

     b. del lavoro interinale;

     c. del tirocinio formativo;

     d. del telelavoro.

 

     Art. 28. Contratti di formazione e lavoro

     1. In via sperimentale e con l'impegno ad adeguarsi alle successive disposizioni legislative e contrattuali, l'ente può attivare, secondo le previsioni del programma dei fabbisogni e previo confronto con la RSU e con le Organizzazioni sindacali, contratti a tempo determinato di formazione e lavoro, per una durata massima di 24 mesi, non rinnovabili, nel rispetto e nei limiti consentiti dalla vigente legislazione.

     2. Il contratto individuale di lavoro, preceduto da selezioni semplificate, può essere trasformato, alla scadenza, in contratto a tempo indeterminato, previa verifica del percorso formativo, nonché della valutazione da parte del dirigente sull'attività prestata dal lavoratore e limitatamente a quanto previsto dalla programmazione dei fabbisogni. In tal casi il lavoratore è esonerato dal periodo di prova.

     3. La elaborazione e l'attuazione del progetto rivolto alla utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro compete al Direttore Generale competente per materia.

 

     Art. 29. Lavoro interinale

     1. Il lavoro interinale consiste in un contratto attraverso il quale una impresa per la fornitura di lavoro temporaneo pone uno o più lavoratori a disposizione dell'Amministrazione Regionale affinché ne utilizzi le prestazioni lavorative per il soddisfacimento delle proprie esigenze organizzative.

     2. Le modalità di scelta dell'impresa fornitrice sono definite nel rispetto della legislazione vigente in materia.

     3. L'ente può ricorrere al lavoro interinale, secondo le previsioni del programma dei fabbisogni: per sostituire personale assente, per acquisire profili non previsti in organico, per le ulteriori esigenze indicate dal c.c.N.L.. Sono escluse le mansioni ascrivibili alle categorie A e B.

     4. Il contratto di lavoro interinale viene sottoscritto dal Direttore Generale competente per la materia delle Risorse Umane e dall'Impresa fornitrice.

 

     Art. 30. Tirocinio formativo

     1. Il tirocinio formativo intende realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nel rispetto dei vincoli posti dalla legislazione vigente nella specifica materia.

     2. L'ente realizza le relative iniziative nell'ambito di progetti di formazione e orientamento mediante la stipula di convenzioni con le autorità scolastiche e universitarie; deve essere prevista, in ogni caso, la presenza di un tutor, come responsabile didattico-organizzativo delle attività.

     3. La durata massima del tirocinio non può superare i dodici mesi.

     4. I progetti di tirocinio formativo vengono attuati dal Direttore Generale competente per la materia delle Risorse Umane e, nell'ambito delle specifiche previsioni contenute nel programma triennale dei fabbisogni e nel rispetto dei relativi finanziamenti.

 

     Art. 31. Assunzioni a tempo determinato

     1. Le assunzioni a tempo determinato avvengono nei casi previsti dalla vigente disciplina legislativa e contrattuale.

     2. Per le assunzioni a tempo determinato in categoria A e nei profili della categoria Bl per i quali è prescritto il possesso del solo requisito della scuola dell'obbligo, si fa ricorso alle procedure di reclutamento previste dalla vigente normativa in materia.

     3. Per soddisfare con tempestività le esigenze organizzative mediante utilizzazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in tutti gli altri casi, vengono predisposte specifiche graduatorie degli aspiranti, per categoria e profilo professionale, sulla base di selezioni pubbliche per soli titoli. Le graduatorie hanno validità triennale.

     4. Le assunzioni a tempo determinato, nei limiti previsti dalla programmazione dei fabbisogni ed a richiesta dei singoli Direttori Generali, avvengono per chiamata degli aspiranti nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

     5. Il contratto individuale di assunzione è sottoscritto dal Direttore Generale competente per la materia delle Risorse Umane. Possono essere instaurati successivi rapporti a tempo determinato con il medesimo aspirante qualora siano trascorsi i termini minimi di interruzione fissati dalla vigente normativa.

 

CAPO VII

ACCESSO ALLA QUALIFICA DIRIGENZIALE

 

     Art. 32. Modalità di accesso alla qualifica dirigenziale

     L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante:

     1. Concorso pubblico per esami.

     2. Concorso pubblico per titoli ed esami.

     3. Corso-Concorso.

     4. Non è consentito l'accesso a chi ha superato i 65 anni di età, previsti per essere collocato d'ufficio in quiescenza ai sensi della normativa vigente.

     5. Al personale dipendente dell'Amministrazione Regionale appartenente alla categoria D, avente i requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno, è riservato il 30% arrotondato all'unità superiore, dei posti messi a concorso nei bandi, ad eccezione dei bandi con posti unici.

     6. Per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono previste almeno due prove scritte ed un colloquio.

     7. Il bando di concorso definirà la tipologia, i contenuti e le materie delle prove medesime e i criteri di valutazione dei titoli richiesti dal bando stesso.

     8. L'accesso alla dirigenza attraverso il corso-concorso si svolgerà nelle modalità specificate all'art. 9 del presente regolamento.

 

     Art. 33. Requisiti di accesso generali

     1. Per l'accesso alle procedure di reclutamento delle qualifiche dirigenziali è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

     a. cittadinanza italiana o di Stato appartenente all'Unione Europea;

     b. godimento dei diritti politici;

     c. non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa per persistente insufficiente rendimento o decadenza da impiego presso amministrazioni pubbliche;

     d. posizione regolare nei confronti dell'obbligo militare di leva.

 

     Art. 34. Requisiti di accesso specifici

     1. I requisiti specifici di accesso alla qualifica dirigenziale per la partecipazione al concorso per esami e per titoli ed esami sono i seguenti:

     a. essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni muniti di laurea, con almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con almeno 3 anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;

     b. essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche reclutati a seguito di corso-concorso con un periodo di servizio ridotto a quattro anni;

     c. essere in possesso della qualifica di dirigente in Enti e Strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001, muniti del diploma di laurea e con almeno due anni di servizio svolto ricoprendo funzioni dirigenziali;

     d. aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti del diploma di laurea;

     e. essere in possesso di idoneo titolo di studio universitario ed aver maturato con servizio continuativo per almeno quattro mesi presso Enti ed Organismi internazionali, esperienze lavorative in posizione funzioni apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

     2. I requisiti specifici di accesso alla qualifica dirigenziale per la partecipazione al corso-concorso sono i seguenti:

     a. essere muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli;

     b. laurea specialistica;

     c. diploma di specializzazione universitario;

     d. dottorato di ricerca;

     e. altro titolo post-universitario rilasciato da Istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da istituzioni formative pubbliche o private, secondo le modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Scuola superiore della pubblica Amministrazione;

     f. ovvero essere dipendente di ruolo della pubblica amministrazione ed in possesso di diploma di laurea e con almeno 5 anni di servizio, svolti in posizione funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONE FINALE

 

     Art. 35. Disposizione finale

     1. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente disciplina in materia di accesso al ruolo unico regionale.

 


[1] Convalidato dall'art. 8 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.