§ 1.10.67 - Legge Regionale 14 aprile 2000, n. 26.
Istituzione dell'Ufficio del Difensore civico.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:14/04/2000
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge).
Art. 2.  (Destinatari degli interventi).
Art. 3.  (Ambito di intervento).
Art. 4.  (Attivazione dell'intervento).
Art. 5.  (Divieto di ricorrere al Difensore civico).
Art. 6.  (Rapporti con i ricorsi amministrativi e giurisdizionali).
Art. 7.  (Modalità d'intervento).
Art. 8.  (Esito degli interventi).
Art. 9.  (Sanzioni).
Art. 10.  (Relazione al Consiglio regionale).
Art. 11.  (Elezione del Difensore civico e revoca).
Art. 12.  (Durata in carica).
Art. 13.  (Cause ostative).
Art. 14.  (Trattamento economico).
Art. 15.  (Sede e supporto organizzativo).
Art. 16.  (Compiti della segreteria).
Art. 17.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 18.  (Norma transitoria).


§ 1.10.67 - Legge Regionale 14 aprile 2000, n. 26. [1]

Istituzione dell'Ufficio del Difensore civico.

(B.U. n. 8 del 15 aprile 2000).

 

Art. 1. (Oggetto della legge).

     1. E' istituito presso il Consiglio regionale del Molise l'Ufficio del Difensore civico regionale.

     2. Il Difensore civico svolge in piena autonomia attività al servizio dei cittadini e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.

 

     Art. 2. (Destinatari degli interventi).

     1. Il Difensore civico interviene nei confronti di:

     a) amministrazione regionale;

     b) enti o aziende dipendenti dalla Regione;

     c) enti locali nell'esercizio di funzioni attribuite o delegate dalla Regione;

     d) uffici amministrativi delle AA.UU.SS.LL. operanti nel territorio regionale, collaborando, in particolare, con le commissioni miste conciliative di cui all'articolo 8, allegato 1 della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari;

     e) enti o aziende con partecipazione di capitale regionale qualora i medesimi vi acconsentano;

     f) ogni altro ente pubblico sottoposto alla vigilanza della Regione.

 

     Art. 3. (Ambito di intervento).

     1. Il Difensore civico assicura una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge, in tutti i casi valutabili come violazione dell'articolo 97 della Costituzione e della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di garantire legalità, imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficienza ed efficacia di uffici e servizi, suggerendo anche ipotesi di corretta amministrazione.

     2. L'azione del Difensore civico può essere estesa, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, all'attività di Comuni e Province.

     3. Il Difensore civico regionale coordina la propria attività con i Difensori civici istituiti dai Comuni e dalle Province, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione.

 

     Art. 4. (Attivazione dell'intervento).

     1. Il Difensore civico interviene:

     a) dietro reclamo del diretto interessato in relazione a qualunque atto o procedimento amministrativo;

     b) dietro reclamo di persone giuridiche pubbliche o private, associazioni o formazioni sociali portatrici di interessi diffusi.

     2. I reclami possono essere formulati per iscritto oppure oralmente. Nel secondo caso è redatto verbale dal funzionario ricevente che viene sottoscritto da chi presente il reclamo.

     3. Il Difensore civico interviene d'ufficio:

     a) nei casi che destino particolare allarme o preoccupazione nella cittadinanza;

     b) qualora venga a conoscenza di azioni non rispondenti al principio della corretta amministrazione nell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2.

     4. Il Difensore civico in particolare esercita l'iniziativa d'ufficio nei settori e verso le strutture della pubblica amministrazione che svolgono compiti od erogano servizi nei confronti di anziani, minori, soggetti portatori di handicap, tossicodipendenti, extraeuropei ed altri soggetti deboli, anche al fine di verificare che la pubblica amministrazione svolga i propri compiti con umanità, sollecitudine ed equità.

     5. Gli esiti dell'iniziativa del Difensore civico di cui al comma 3 sono comunicati alle autorità competenti indicando, se possibile, modi e termini necessari per rimuovere le omissioni o inefficiente riscontrate.

 

     Art. 5. (Divieto di ricorrere al Difensore civico).

     1. Non possono ricorrere al Difensore civico i dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti ed aziende indicati nell'articolo 2 per fatti o questioni attinenti al rapporto di lavoro nonché i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti ed aziende indicati nell'articolo 2.

 

     Art. 6. (Rapporti con i ricorsi amministrativi e giurisdizionali).

     1. Il reclamo al Difensore civico è indipendente dall'esperimento di ricorsi od azioni dinanzi ad organi giurisdizionali od amministrativi.

     2. Il Difensore civico, quando lo ritenga opportuno, può o sospendere il proprio intervento, in attesa della pronunzia sui ricorsi od azioni di cui al comma 1.

 

     Art. 7. (Modalità d'intervento).

     1. Il Difensore civico, valutata la fondatezza del reclamo in relazione agli interessi di cui si chiede tutela ed ai soggetti reclamanti, chiede all'ufficio interessato informazioni o chiarimenti sull'atto o sul comportamento oggetto del suo intervento. La manifesta infondatezza del reclamo dà luogo ad archiviazione dello stesso ed a conseguente comunicazione motivata al reclamante.

     2. In caso di mancata risposta, o di risposta non esauriente o insufficientemente documentata, il Difensore civico può:

     a) accedere a qualsiasi ufficio dei soggetti di cui all'articolo 2;

     b) esaminare provvedimenti ed atti inerenti l'oggetto del proprio intervento ed ottenerne copia, usando anche i collegamenti telematici, con spese a carico dell'amministrazione controllata e senza i limiti del segreto d'ufficio, anche qualora si tratti di documenti sottratti all'accesso in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

     c) convocare, con congruo preavviso, il responsabile del procedimento e i funzionari competenti a provvedere per esaminare congiuntamente la questione oggetto del suo intervento.

     3. Il Difensore civico è tenuto al segreto su quanto acquisito in atti esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in atti comunque da considerare riservati in base alle leggi vigenti.

     4. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni il Difensore civico venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato ne riferisce all'autorità giudiziaria competente.

 

     Art. 8. (Esito degli interventi).

     1. Il Difensore civico, esaurita l'istruttoria, sulla base degli accertamenti compiuti, formula le sue osservazioni ai soggetti competenti a procedere o a provvedere.

     2. Il funzionario o l'organo competente:

     1) provvede, in accoglimento delle richieste del Difensore civico, nel termine stabilito dalla legge;

     b) comunica al Difensore civico gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali ha ritenuto di non accogliere, anche in parte, le sue osservazioni.

     3. In caso di comportamento omissivo o ritardante del funzionario o dell'organo amministrativo, il Difensore civico può chiedere all'autorità competente la nomina di un commissario ad acta.

     4. Il Difensore civico comunica all'interessato l'esito dell'intervento indicandogli le eventuali iniziative che può intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

 

     Art. 9. (Sanzioni).

     1. Il funzionario o il dipendente regionale che non collabora o impedisce o ritarda l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è perseguibile disciplinarmente nei limiti delle vigenti disposizioni sulle infrazioni disciplinari. Negli altri casi l'addebito viene segnalato all'amministrazione di appartenenza.

 

     Art. 10. (Relazione al Consiglio regionale).

     1. Il Difensore civico, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una dettagliata relazione sull'attività complessivamente svolta e sui provvedimenti adottati, indicando in essa le disfunzioni riscontrate ed indicando i possibili rimedi.

     2. Il Consiglio regionale entro i successivi 30 giorni, esaminata la relazione e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in essa contenuti, formula direttive ai competenti organi perché adottino le misure di loro competenza, con particolare riguardo:

     a) alla modifica dell'organizzazione degli uffici e dei servizi;

     b) all'attivazione delle misure disciplinari, ove ne ricorrano gli estremi, nei confronti dei funzionari il cui operato abbia dato luogo all'intervento del Difensore civico.

     3. La relazione del Difensore civico è pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     4. Il Difensore civico ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione di massa sulle attività svolte dal suo Ufficio.

     5. Le Commissioni consiliari possono sentire il Difensore civico su aspetti particolari inerenti le materie di loro competenza.

 

     Art. 11. (Elezione del Difensore civico e revoca).

     1. Il Difensore civico è scelto tra persone in possesso di qualificate esperienze giuridico-amministrative che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione a Consigliere regionale e si siano distinti per attività non lucrative afferenti al volontariato, alla tutela di soggetti deboli o di interessi collettivi e diffusi.

     2. L'elezione del Difensore civico è effettuata dal Consiglio regionale con voto segreto.

     3. E' eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la seconda votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

     4. Il Difensore civico può essere revocato a seguito di mozione adducente gravi motivi. La mozione è validamente approvata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.

 

     Art. 12. (Durata in carica).

     1. Il Difensore civico regionale dura in carica 5 anni e può essere rieletto una sola volta.

     2. Salvi i casi di decadenza, le funzioni del Difensore civico sono prorogate sino all'insediamento del successore.

 

     Art. 13. (Cause ostative).

     1. Non possono essere eletti all'Ufficio di Difensore civico:

     a) I membri del Governo e del Parlamento nazionale o europeo; i presidenti o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali e di comunità montana; gli amministratori e dirigenti delle Unità sanitarie locali;

     b) i membri in carica degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali dei partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;

     c) i dipendenti regionali, degli enti locali e delle Prefetture, degli enti o aziende di cui all'articolo 2:

     d) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;

     e) i componenti della commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale, dei comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche.

     2. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

     3. Ove la nomina riguardi i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti commi ovvero in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità ai sensi della legge n. 154 del 1981, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica, entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di notificazione dell'avvenuta nomina o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.

     4. Sono estese al Difensore civico regionale le disposizioni sulla ineleggibilità a Consigliere regionale di cui alla legge n. 55/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

     5. Il titolare dell'incarico di Difensore civico ha l'obbligo di residenza nel Molise.

 

     Art. 14. (Trattamento economico). [2]

     1. Al Difensore civico spetta un'indennità di funzione mensile pari al 25 per cento di quella stabilita, ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i sindaci dei comuni di dimensione demografica pari a quella della regione Molise.

 

     Art. 15. (Sede e supporto organizzativo).

     1. L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale.

     2. Per le funzioni di assistenza e segreteria del Difensore civico è istituito presso il Consiglio regionale la struttura speciale denominata "Servizio per la Segreteria del Difensore civico", affidata alla responsabilità di un dirigente, anche assunto a tempo determinato.

     3. La dotazione di personale e di risorse strumentali della struttura di cui al comma 2 è deliberata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale su proposta del Difensore civico.

     4. La struttura di cui al comma 2 ed il dirigente ad essa preposto dipendono funzionalmente dal Difensore civico, il quale determina gli obiettivi e valuta i risultati delle relative attività.

 

     Art. 16. (Compiti della segreteria).

     1. La segreteria dell'Ufficio del Difensore civico provvede a tutte le incombenze dirette ad assicurare lo svolgimento delle sue funzioni.

     In particolare:

     a) classifica le richieste di intervento;

     b) cura la conservazione degli atti;

     c) svolge l'istruttoria preliminare dei casi;

     d) riceve i cittadini fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire o dando loro suggerimenti nei casi in cui le richieste di intervento esulano dalla competenza del Difensore civico;

     e) intrattiene rapporti con gli enti di cui all'art. 2 per le finalità della presente legge.

 

     Art. 17. (Disposizioni finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono posti a carico del Consiglio regionale mediante stanziamento di appositi fondi con legge di approvazione o di variazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 2000 e corrispondente istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del Consiglio regionale.

     2. Per gli esercizi 2001 e successivi si provvederà con le rispettive leggi approvative di bilancio.

 

     Art. 18. (Norma transitoria).

     1. Il Difensore civico esercita, sino all'istituzione del Difensore civico nazionale, le funzioni previste dall'articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, ed invia ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 25.

[2] Articolo sostituito dall’art. 1 della L.R. 2 settembre 2003, n. 27, già modificato dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 2011, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 15 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.