§ 1.10.61 - Legge Regionale 27 novembre 1996, n. 37.
Trattenimento in servizio del personale delle Comunità Montane delle aree interne, utilizzato nell'ambito del Progetto speciale 33 della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:27/11/1996
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Disposizioni finanziarie.
Art. 3.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 1.10.61 - Legge Regionale 27 novembre 1996, n. 37. [1]

Trattenimento in servizio del personale delle Comunità Montane delle aree interne, utilizzato nell'ambito del Progetto speciale 33 della ex Cassa per il Mezzogiorno.

(B.U. n. 23 del 30 novembre 1996).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Per garantire una efficace funzionalità alla struttura dell'assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste e la continuità del relativo servizio, si autorizza a trattenere in posizione di comando presso la Regione Molise il personale dell'assistenza tecnica agricola delle Comunità Montane di Frosolone, Trivento e Riccia, utilizzato nell'ambito del Progetto speciale 33 della Cassa per il Mezzogiorno, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui ai successivi commi.

     2. L'autorizzazione di cui al primo comma si riferisce al personale già in posizione di comando presso la Regione Molise alla data del 31 dicembre 1995.

     3. I trattenimenti in posizione di comando sono disposti previo assenso delle Amministrazioni di appartenenza ed avranno durata sino al 31 dicembre 1997 ovvero sino alla pubblicazione della nuova pianta organica determinata ai sensi del decreto legislativo n. 29/1993, ove tale pubblicazione abbia luogo in data anteriore al 31 dicembre 1997.

     4. I provvedimenti di cui al comma terzo dovranno rispettare la condizione che siano liberi i relativi posti nell'organico regionale provvisoriamente rideterminato ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge n. 537 del 1993.

 

     Art. 2. Disposizioni finanziarie.

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico sugli appositi capitoli del bilancio regionale.

 

     Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

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[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.