§ 1.10.29 - Legge Regionale 3 novembre 1983, n. 19.
Determinazione e liquidazione dell'acconto sul trattamento economico derivante dall'applicazione della disciplina contenuta nell'accordo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:03/11/1983
Numero:19


Sommario
Art. 1.      Al personale regionale, ivi compreso quello proveniente dallo Stato ex decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e dagli Enti disciolti che abbia acquisito il diritto [...]
Art. 2.      A decorrenza dal 1° gennaio 1983, al personale di cui al precedente articolo 1 sono concessi gli aumento lordi mensili di retribuzione previsti nell'allegata tabella "A" annessa alla presente [...]
Art. 3.      Le somme di cui al precedente articolo sono da computare a tutti gli effetti nel trattamento di previdenza e quiescenza.
Art. 4.      L'onere presunto dalla spesa derivante dall'applicazione della presente legge relativamente ai dipendenti regionali, valutato per l'anno 1983 in L. 460.000.000, viene posto a carico del capitolo [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul [...]


§ 1.10.29 - Legge Regionale 3 novembre 1983, n. 19. [1]

Determinazione e liquidazione dell'acconto sul trattamento economico derivante dall'applicazione della disciplina contenuta nell'accordo relativo ai dipendenti delle Regioni e degli Enti pubblici non economici da esse dipendenti per i quali già si applicano le normative regionali in vigore.

(B.U. n. 22 del 16 novembre 1983).

 

Art. 1.

     Al personale regionale, ivi compreso quello proveniente dallo Stato ex decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e dagli Enti disciolti che abbia acquisito il diritto all'inquadramento nei ruoli regionali, nonchè a quello degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione per il quale già si applicano le normative regionali in vigore, è concesso un acconto sul beneficio contrattuale di cui all'accordo del 29 aprile 1983 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207/1983 - tra i rappresentanti del Governo e delle Regioni ed i rappresentanti sindacali relativo al personale regionale di cui al successivo articolo 2.

     A contratto definito ed introdotto con legge nell'ordinamento regionale, si procede ai conguagli positivi e negativi a favore e, rispettivamente, a carico del personale.

 

     Art. 2.

     A decorrenza dal 1° gennaio 1983, al personale di cui al precedente articolo 1 sono concessi gli aumento lordi mensili di retribuzione previsti nell'allegata tabella "A" annessa alla presente legge.

 

     Art. 3.

     Le somme di cui al precedente articolo sono da computare a tutti gli effetti nel trattamento di previdenza e quiescenza.

 

     Art. 4.

     L'onere presunto dalla spesa derivante dall'applicazione della presente legge relativamente ai dipendenti regionali, valutato per l'anno 1983 in L. 460.000.000, viene posto a carico del capitolo di uscita n. 4000 i cui stanziamenti di competenza e di cassa vengono incrementati di L. 700.000.000, mediante riduzioni di pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo di spesa n. 55500 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1983.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

Tabella "A"

Tabella concernente gli acconti sul trattamento economico iniziale del

livello di appartenenza ed il trattamento economico nella qualifica

corrispondente di cui al contratto del 29 aprile 1983.

 

Livello       Importo Lire

I               25.000

II              25.000

III             30.000

IV              35.000

V               50.000

VI              65.000

VII             75.000

VIII           120.000

 

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.