§ 1.10.17 - Legge Regionale 27 luglio 1979, n. 22.
Miglioramenti economici in applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:27/07/1979
Numero:22


Sommario
Art. 1.      La Regione Molise, in fase di parziale applicazione del contratto nazionale dei lavoratori regionali, fermo restando l'impegno di emanare una legge regionale organica entro il 1979, stabilisce [...]
Art. 2.      L'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1979 in L. 244.353.417, graverà sul bilancio regionale 1979 per L. 191.981.000, - sul Cap. 4000 "Stipendi ed altri assegni fissi di [...]
Art. 3.      La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 1.10.17 - Legge Regionale 27 luglio 1979, n. 22. [1]

Miglioramenti economici in applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.

(B.U. n. 14 del 1 agosto 1979).

 

Art. 1.

     La Regione Molise, in fase di parziale applicazione del contratto nazionale dei lavoratori regionali, fermo restando l'impegno di emanare una legge regionale organica entro il 1979, stabilisce di fissare, con decorrenza 1° ottobre 1978, le aggiunzioni economiche spettanti al personale nei seguenti importi mensili lordi comprensivi delle aggiudicazioni senza titolo di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1977, n. 14 e riferiti alle retribuzioni iniziali stabilite per l'accesso ai livelli di cui alla Tab. B allegata alle leggi regionali 31 agosto 1974, n. 11 e n. 12 ed in atto al 30 settembre 1978, esclusa l'indennità integrativa speciale:

     1) fino a L. 2.000.000 annue L. 55.000 mensili

     fino a L. 3.000.000 annue L. 47.000 mensili

     fino a L. 4.000.000 annue L. 43.000 mensili

     oltre L. 4.000.000 annue  L. 40.000 mensili.

 

     Art. 2.

     L'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1979 in L. 244.353.417, graverà sul bilancio regionale 1979 per L. 191.981.000, - sul Cap. 4000 "Stipendi ed altri assegni fissi di carattere continuativo al personale" -; per L. 39.509.690, - sul Cap. 4300 "Contributi previdenziali su stipendi ed assegni fissi al personale" -; per L. 12.862.727, - sul Cap. 4400 " Contributi assistenziali GESCAL su stipendi ed assegni fissi al personale".

     Per gli esercizi successivi gli oneri saranno previsti sui corrispondenti capitoli di spesa dei rispettivi bilanci.

 

     Art. 3.

     La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.