§ 1.10.15 - Legge Regionale 9 giugno 1978, n. 14.
Norme sulla disciplina degli acconti sul trattamento di quiescenza del personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:09/06/1978
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Al personale regionale che cessa dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza, la Regione corrisponde l'acconto mensile di cui all'art. 62, quinto comma, del R.D.L. 3 marzo 1938, n. [...]
Art. 2.      La Regione, nelle more degli adempimenti per la definizione del trattamento di fine servizio da parte dei competenti istituti previdenziali, corrisponde, con decreto del Presidente della Giunta [...]
Art. 3.      La presente legge si applica anche al personale cessato dal servizio prima della sua entrata in vigore e che abbia maturato il diritto al trattamento di quiescenza.
Art. 4.      Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con parte del fondo attribuito alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1907, n. 281.
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.10.15 - Legge Regionale 9 giugno 1978, n. 14. [1]

Norme sulla disciplina degli acconti sul trattamento di quiescenza del personale regionale.

(B.U. n. 11 del 16 giugno 1978).

 

Art. 1.

     Al personale regionale che cessa dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza, la Regione corrisponde l'acconto mensile di cui all'art. 62, quinto comma, del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, nella misura del novanta per cento del trattamento definitivamente spettante allo stesso da parte della cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

     Alla corresponsione dell'acconto sarà provveduto con decreto del Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore Regionale al Personale.

     Il recupero delle anticipazioni sarà effettuato in sede di liquidazione, da parte della cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, del trattamento definitivo di quiescenza.

 

     Art. 2.

     La Regione, nelle more degli adempimenti per la definizione del trattamento di fine servizio da parte dei competenti istituti previdenziali, corrisponde, con decreto del Presidente della Giunta Regionale e su proposta dell'Assessore alle Finanze, all'impiegato cessato dal servizio, a titolo di acconto, una somma pari a nove decimi del trattamento spettante in base alle norme vigenti.

     L'Amministrazione regionale si sostituisce al personale predetto nei diritti verso gli istituti previdenziali per quanto si riferisce a tale indennità. A tal fine il dipendente stipula con l'Amministrazione regionale contratto di mandato irrevocabile per la riscossione delle indennità dovutegli dagli istituti previdenziali.

     Dopo quindici giorni dall'avvenuto pagamento da parte degli istituti previdenziali del totale delle indennità dovute al dipendente, l'Amministrazione regionale provvede ad erogare, all'avente diritto, il restante decimo delle indennità.

 

     Art. 3.

     La presente legge si applica anche al personale cessato dal servizio prima della sua entrata in vigore e che abbia maturato il diritto al trattamento di quiescenza.

     A carico di detto personale si provvederà, solo in sede di liquidazione definitiva, ad eventuali recuperi di somme per ratei mensili già corrisposti oltre il limite dei nove decimi previsto dalla presente legge, purchè non eccedenti il trattamento definitivamente spettante allo stesso personale da parte della Cassa per il Pensioni ai Dipendenti degli Enti locali, calcolato per il periodo cui gli eventuali recuperi si riferiscono.

 

     Art. 4.

     Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con parte del fondo attribuito alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1907, n. 281.

     Per l'anno 1978, l'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, calcolato in presunte L. 250.000.000, è iscritto al capitolo 410 dello stato di previsione della spesa, un fondo di competenza di pari importo e con una dotazione di cassa di L. 245.000.000.

     Per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 2 della presente legge, l'onere per l'anno 1978 calcolato in presunte L. 150.000.000, viene iscritto al nuovo capitolo di spesa n. 415 dotato di una previsione di competenza di L. 150.000.000, e di una disponibilità di cassa i pari importo.

     Al bilancio di previsione per l'esercizio 1978 sono introdotte le variazioni descritte nelle tabelle "A" e "B" annesse alla presente legge.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

Allegato "A"

(Omissis)

 

Allegato "B"

(Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.