§ 1.10.11 - Legge Regionale 25 novembre 1977, n. 42.
Indennità ai componenti le Commissioni d'esame estranei all'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:25/11/1977
Numero:42


Sommario
Art. 1.      Ai componenti le Commissioni d'esame estranei all'Amministrazione regionale, di cui all'art. 10 delle leggi regionali nn. 11 e 12 del 31 agosto 1974, spetta per ogni giornata di seduta [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con quota parte del fondo attribuito alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 3.      E' abrogata la legge regionale 7 luglio 1977, n. 17.
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 1.10.11 - Legge Regionale 25 novembre 1977, n. 42. [1]

Indennità ai componenti le Commissioni d'esame estranei all'Amministrazione regionale.

(B.U. n. 22 del 1 dicembre 1977).

 

Art. 1.

     Ai componenti le Commissioni d'esame estranei all'Amministrazione regionale, di cui all'art. 10 delle leggi regionali nn. 11 e 12 del 31 agosto 1974, spetta per ogni giornata di seduta l'indennità lorda di L. 25.000 prevista dalla legge regionale 7 agosto 1972, n. 11 per i Presidenti degli organi regionali di controllo.

     Spetta altresì, in quanto dovuta, l'indennità di trasferta nella misura e con le modalità previste dall'art. 2, terzo e quarto comma, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 8 così come modificati dall'art. 7 della legge regionale 15 luglio 1976, n. 22.

     Per il rimborso delle spese di viaggio e per le riduzioni dell'indennità di trasferta, qualora le spese di alloggio e vitto siano sostenute direttamente dalla Regione, si applicano le norme in vigore per i dipendenti statali.

 

     Art. 2.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con quota parte del fondo attribuito alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Per l'anno 1977 le spese saranno poste a carico del capitolo 330 del bilancio di previsione "Spese per le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ruolo", che prevede una dotazione di L. 4.500.000.

     Per gli anni successivi, si provvederà ad iscrivere le somme necessarie con la stessa legge approvativa dei relativi bilanci.

 

     Art. 3.

     E' abrogata la legge regionale 7 luglio 1977, n. 17.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.