§ 1.10.6 - Legge Regionale 25 giugno 1976, n. 21.
Istituzione del servizio stenografico e di resocontazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.10 ordinamento degli uffici e del personale e organizzazione
Data:25/06/1976
Numero:21


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.      Fino a quando non entrerà in vigore la legge regionale sull'ordinamento degli uffici il numero dei posti in organico previsti per il funzionamento del servizio stenografico e di resocontazione è [...]
Art. 3.      La copertura dei posti previsti dal precedente art. 2 ha luogo mediante il pubblico concorso per esami disciplinato dall'art. 7 della legge regionale 31 agosto 1974 n. 11.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.      La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 1.10.6 - Legge Regionale 25 giugno 1976, n. 21.

Istituzione del servizio stenografico e di resocontazione. [1]

(B.U. n. 12 del 1 luglio 1976).

 

Art. 1.

     [E' istituito presso il Consiglio Regionale, per il funzionamento dei suoi organi collegiali, un servizio stenografico e di resocontazione.

 

     Art. 2.

     Fino a quando non entrerà in vigore la legge regionale sull'ordinamento degli uffici il numero dei posti in organico previsti per il funzionamento del servizio stenografico e di resocontazione è fissato dalla Tabella A allegata alla presente legge, risultando o in pari misura aumentato l'organico provvisorio del personale regionale, di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 31 agosto 1974, n. 11.

     Le mansioni corrispondenti ai singoli livelli funzionali e lo specifico titolo di studio richiesto per la partecipazione ai concorsi sono indicati nell'allegata Tabella B.

 

     Art. 3.

     La copertura dei posti previsti dal precedente art. 2 ha luogo mediante il pubblico concorso per esami disciplinato dall'art. 7 della legge regionale 31 agosto 1974 n. 11.

     Fino a quando non sarà emanato il regolamento per i concorsi previsto dall'art. 8 della legge regionale 31 agosto 1974, n. 11, le procedure per l'espletamento dei concorsi sono disciplinate, in quanto applicabili, dalle norme vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     L'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 25.000.000 (venticinque milioni), graverà sui capitoli 40, 200, 210 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1976.

     Agli oneri per gli esercizi degli anni successivi si provvederà con adeguati finanziamenti negli appositi capitoli dei rispettivi bilanci.

 

     Art. 5.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.]

 

(Si omettono le tabelle A e B)

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 47, comma 1, lettera a) della L.R. 8 aprile 1997, n. 7, con effetto dall'adozione dell'atto di organizzazione ai sensi dell'art. 30 della legge di abrogazione.