§ 1.8.7 - Legge Regionale 25 gennaio 1993, n. 4.
Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Molise.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale
Data:25/01/1993
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Rinnovo degli organi.
Art. 3.  Designazione da parte di soggetti terzi.
Art. 4.  Norma transitoria.
Art. 5.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della [...]


§ 1.8.7 - Legge Regionale 25 gennaio 1993, n. 4. [1]

Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Molise.

(B.U. 26 gennaio 1993, n. 3 E.S.).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge detta, in deroga alla normativa vigente, la disciplina transitoria del rinnovo degli organi di amministrazione di competenza della Regione Molise, in attesa di una nuova disciplina organica da emanare entro la scadenza di cui al comma 2 Art. 4.

 

     Art. 2. Rinnovo degli organi.

     1. Gli organi amministrativi scaduti devono essere rinnovati obbligatoriamente entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto dalla legge.

     2. In tale periodo gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

     3. Decorso il termine di cui al primo comma senza che si sia proceduto al rinnovo, gli organi amministrativi decadono.

     4. Nei casi in cui titolari della competenza al rinnovo siano il Consiglio Regionale o la Giunta Regionale e questi non procedano, almeno tre giorni prima del termine di cui al primo comma, la relativa competenza è trasferita rispettivamente al Presidente del Consiglio Regionale su parere dell'Ufficio di Presidenza se espresso ed al Presidente della Giunta, i quali devono comunque provvedere entro tale termine.

 

     Art. 3. Designazione da parte di soggetti terzi.

     1. In assenza, o comunque in carenza, di designazioni da parte di soggetti terzi nei casi previsti dalla legge, il Consiglio o la Giunta Regionale, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, possono eleggere o nominare altre persone al posto di quelli per i quali non vi siano candidature sufficienti.

 

     Art. 4. Norma transitoria.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data della sua entrata in vigore a tutti gli organi amministrativi che, alla stessa data, non siano ancora scaduti.

     2. Salva l'applicazione del precedente art. 2, gli organi amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge siano già scaduti, devono essere rinnovati entro quarantacinque giorni dalla data medesima.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.