§ 1.8.6 - Legge Regionale 18 settembre 1989, n. 19.
Nuova disciplina delle nomine di competenza della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale
Data:18/09/1989
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. Le nomine esterne presso Enti, Istituti od Organismi Collegiali, di competenza del Consiglio regionale, non sono tra loro cumulabili.
Art. 2.      1. Le persone nominate dal Consiglio regionale di cui all'art. 1 devono possedere specifici requisiti di professionalità e competenza indicati nelle leggi istitutive di enti e commissioni ed [...]
Art. 3.      1. Salvo che singole norme non richiedono requisiti più specifici, coloro che sono nominati dalla Regione, in organi di controllo contabile presso enti e società di diritto privato e pubblico, [...]
Art. 4.      1. Per le nomine, le proposte o le designazioni dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti ed istituti pubblici, anche economici, di competenza del Presidente della Regione, della Giunta [...]
Art. 5.      1. Alle persone nominate dalla Regione si applicano le disposizioni della legge 1 giugno 1977, n. 286 e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 6.      1. Sono abrogate le leggi regionali 6 dicembre 1976, n. 33 e 27 novembre 1980, n. 36.
Art. 7.      1. La presente legge è dichiarata urgente a i sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 1.8.6 - Legge Regionale 18 settembre 1989, n. 19. [1]

Nuova disciplina delle nomine di competenza della Regione.

(B.U. n. 18 del 30 settembre 1989).

 

Art. 1.

     1. Le nomine esterne presso Enti, Istituti od Organismi Collegiali, di competenza del Consiglio regionale, non sono tra loro cumulabili.

 

     Art. 2.

     1. Le persone nominate dal Consiglio regionale di cui all'art. 1 devono possedere specifici requisiti di professionalità e competenza indicati nelle leggi istitutive di enti e commissioni ed inviare, qualora vengano richieste dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, una relazione annuale dell'attività svolta.

     Copia della relazione viene trasmessa, a cura del Presidente del Consiglio, a tutti i Consiglieri regionali.

 

     Art. 3.

     1. Salvo che singole norme non richiedono requisiti più specifici, coloro che sono nominati dalla Regione, in organi di controllo contabile presso enti e società di diritto privato e pubblico, sono scelti tra gli iscritti all'elenco dei revisori ufficiali dei conti, all'ordine dei dottori commercialisti, degli avvocati e procuratori legali, al collegio dei ragionieri e periti commerciali, ovvero tra dipendenti - a riposo - della funzione dirigenziale delle pubbliche amministrazioni con mansioni amministrativo - contabili.

 

     Art. 4.

     1. Per le nomine, le proposte o le designazioni dei presidenti e dei vicepresidenti degli enti ed istituti pubblici, anche economici, di competenza del Presidente della Regione, della Giunta regionale o dei singoli Assessori, deve essere acquisito preventivo parere della Commissione consiliare permanente competente per materia.

     2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 4.

     3. Ove il parere non intervenga entro 30 giorni dalla richiesta, l'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere anche in sua mancanza.

 

     Art. 5.

     1. Alle persone nominate dalla Regione si applicano le disposizioni della legge 1 giugno 1977, n. 286 e successive integrazioni e modificazioni.

 

     Art. 6.

     1. Sono abrogate le leggi regionali 6 dicembre 1976, n. 33 e 27 novembre 1980, n. 36.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge è dichiarata urgente a i sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.