§ 1.6.7 - Legge Regionale 10 aprile 1990, n. 19.
Norme in materia di controllo sugli atti degli enti sottoposti a vigilanza e tutela della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.6 esercizio della funzione di controllo
Data:10/04/1990
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. Il Comitato Regionale di Controllo esercita il controllo di legittimità sugli atti degli enti dipendenti dalla Regione, di cui all'articolo 49 dello Statuto Regionale rientranti nelle [...]
Art. 2.  [4]
Art. 2 bis.      1. Qualora uno degli enti di cui all'articolo 1 ometta o ritardi senza giustificato motivo un atto obbligatorio, il Presidente della Giunta Regionale, dandone sollecitamente notizia al Consiglio [...]
Art. 3.      1. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge, in quanto attributive di competenze in materia di controllo di legittimità alla Giunta Regionale.
Art. 4.      1. L'esercizio del controllo nei modi disciplinati dalla presente legge inizia dal 1 gennaio 1990.
Art. 5.      La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.6.7 - Legge Regionale 10 aprile 1990, n. 19.

Norme in materia di controllo sugli atti degli enti sottoposti a vigilanza e tutela della Regione.

(B.U. n. 7 del 14 aprile 1990).

 

Art. 1.

     1. Il Comitato Regionale di Controllo esercita il controllo di legittimità sugli atti degli enti dipendenti dalla Regione, di cui all'articolo 49 dello Statuto Regionale rientranti nelle seguenti tipologie:

     a) nomina degli organi;

     b) regolamenti aventi rilevanza esterna;

     c) atti generali di determinazione di tariffe, canoni e rette;

     d) atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;

     e) assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

     f) contratti collettivi decentrati;

     g) contratti di fornitura e di appalto di opere o servizi di valore unitario superiore a 200 milioni di lire;

     h) concessioni;

     i) assunzioni e concessioni di servizi pubblici;

     l) convenzioni con istituti di credito;

     m) partecipazioni ad enti e società;

     n) acquisti e alienazioni di immobili, salvo che rientrino nella normale attività istituzionale dell'ente;

     o) atti di straordinaria amministrazione [1].

     2. Per l'espletamento del controllo di cui al comma primo gli atti sono inviati al Comitato, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione. Il Comitato procede, entro venti giorni dal ricevimento, al riscontro di legittimità. Il decorso di detto termine, senza che il Comitato abbia comunicato annullamento o richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio, comporta l'esecutività dell'atto. In caso di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio, il termine è interrotto e decorre nuovamente con il ricevimento degli atti richiesti, che l'ente è tenuto a fornire, a pena di decadenza dell'atto sottoposto al controllo, entro quaranta giorni dal ricevimento della richiesta ovvero entro venti giorni se si tratta di atti dichiarati immediatamente eseguibili [2].

     2 bis. Quando sia giustificato da necessità o urgenza gli organi di amministrazione degli enti possono dichiarare, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al collegio, immediatamente eseguibili le deliberazioni da sottoporre al controllo ai sensi del comma primo del presente articolo. La dichiarazione di immediata eseguibilità comporta la responsabilità, anche patrimoniale, dei membri favorevoli. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili devono essere inviate al controllo, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla loro adozione [3].

     3. Sono compresi tra gli enti sottoposti al controllo di legittimità del Comitato Regionale ai sensi del primo comma del presente articolo l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo Molisano, l'Ente Risorse Idriche Molise, l'Ente per il diritto allo Studio Universitario, gli Istituti Autonomi Case Popolari, gli Enti Provinciali per il Turismo e l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli.

     4. Le delibere degli Enti di cui al comma 1 e 3 sono inviate per conoscenza, contestualmente all'inoltro al Comitato di Controllo, anche alla Giunta Regionale.

 

     Art. 2. [4]

     [1. Il Consiglio Regionale esercita i poteri di indirizzo e controllo, ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto regionale, mediante l'approvazione dei seguenti atti fondamentali e delle relative modifiche:

     a) statuti

     b) regolamenti interni di funzionamento

     c) piani e programmi di intervento

     d) bilanci di previsione

     e) conti consuntivi

     f) regolamenti di amministrazione e contabilità

     g) strutturazione degli uffici

     h) piante organiche del personale e relativi regolamenti

     i) [5]

     2. Gli atti sono inviati entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza, alla Giunta Regionale che, previa istruttoria da parte della struttura competente per materia, li trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento, con le proprie proposte ed osservazioni di legittimità e di merito, al Consiglio Regionale per i provvedimenti di competenza. I provvedimenti consiliari sono adottati entro centoventi giorni dalla comunicazione degli atti alla Giunta. Decorso tale termine, gli atti si intendono approvati. Ove il Consiglio chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine si interrompe e gli atti si intendono approvati decorsi trenta giorni dal pervenimento al Consiglio dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti [6].

     2 bis. Alle disposizioni di cui al secondo comma si sottraggono i bilanci di previsione e le relative variazioni nonchè i conti consuntivi, per i quali valgono le norme regionali statutarie e di legge di contabilità [7].]

 

     Art. 2 bis.

     1. Qualora uno degli enti di cui all'articolo 1 ometta o ritardi senza giustificato motivo un atto obbligatorio, il Presidente della Giunta Regionale, dandone sollecitamente notizia al Consiglio Regionale, comunica una diffida stabilendo un termine entro il quale l'atto deve essere adottato.

     2. In caso di particolare urgenza o quando l'atto non sia stato emanato nel termine fissato ai sensi del comma primo, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta. [8]

 

     Art. 3.

     1. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge, in quanto attributive di competenze in materia di controllo di legittimità alla Giunta Regionale.

     2. La normativa relativa al controllo sugli Organi resta invariata.

 

     Art. 4.

     1. L'esercizio del controllo nei modi disciplinati dalla presente legge inizia dal 1 gennaio 1990.

 

     Art. 5.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 marzo 1997, n. 3.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 marzo 1997, n. 3.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 marzo 1997, n. 3.

[4] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 12 settembre 2007, n. 24.

[5] Lettera soppressa dall'art. 2 della L.R. 10 marzo 1997, n. 3.

[6] L'art. 3 della L.R. 10 marzo 1997, n. 3 sostituisce con i commi 2 e 2 bis l'originario comma 2 del presente art. 2.

[7] L'art. 3 della L.R. 10 marzo 1997, n. 3 sostituisce con i commi 2 e 2 bis l'originario comma 2 del presente art. 2.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 10 marzo 1997, n. 3.