§ 1.6.6 - Legge Regionale 1 dicembre 1987, n. 17.
Rideterminazione dell'indennità di partecipazione alle sedute spettante ai Componenti i Comitati e le Sezioni di Controllo.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.6 esercizio della funzione di controllo
Data:01/12/1987
Numero:17


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° gennaio 1987, ai componenti il Comitato e le Sezioni di Controllo di cui alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 32, è attribuita un'indennità lorda di L. 80.000 per i [...]
Art. 2.      Sono abrogate le norme previste dalle leggi regionali incompatibili con la presente legge.
Art. 3.      All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte, per l'anno 1987, con lo stanziamento previsto al Capitolo n. 2400 del bilancio corrente; per gli anni successivi si provvederà con la [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 1.6.6 - Legge Regionale 1 dicembre 1987, n. 17. [1]

Rideterminazione dell'indennità di partecipazione alle sedute spettante ai Componenti i Comitati e le Sezioni di Controllo.

(B.U. n. 23 del 16 dicembre 1987).

 

Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1987, ai componenti il Comitato e le Sezioni di Controllo di cui alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 32, è attribuita un'indennità lorda di L. 80.000 per i Presidenti e di L. 65.000 per i Componenti, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Collegio.

 

     Art. 2.

     Sono abrogate le norme previste dalle leggi regionali incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte, per l'anno 1987, con lo stanziamento previsto al Capitolo n. 2400 del bilancio corrente; per gli anni successivi si provvederà con la stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.