§ 1.6.4 - Legge Regionale 26 maggio 1980, n. 23.
Interpretazione autentica e norme integrative della legge 5 novembre 1976, n. 32.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.6 esercizio della funzione di controllo
Data:26/05/1980
Numero:23


Sommario
Art. 1.      La legge 5 novembre 1976, n. 32, che disciplina il funzionamento dell'Organo Regionale di Controllo, non ha abrogato le norme sull'approvazione di determinati atti da parte del Consiglio [...]
Art. 2.      Oltre agli atti di cui all'art. 2, 1° comma, lettera e), della legge regionale 22 maggio 1973, n. 7, vanno sottoposti all'approvazione del Consiglio Regionale, che ne esamina la legittimità ed [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 1.6.4 - Legge Regionale 26 maggio 1980, n. 23. [1]

Interpretazione autentica e norme integrative della legge 5 novembre 1976, n. 32.

(B.U. n. 11 del 31 maggio 1980).

 

Art. 1.

     La legge 5 novembre 1976, n. 32, che disciplina il funzionamento dell'Organo Regionale di Controllo, non ha abrogato le norme sull'approvazione di determinati atti da parte del Consiglio Regionale contenute nel 1° comma, lettera e) dell'art. 2 della legge 22 maggio 1973, n. 7.

     Resta, pertanto, ferma la competenza esclusiva del Consiglio Regionale ad approvare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione, i seguenti atti degli Enti, Aziende e Consorzi dipendenti o comunque sottoposti alla vigilanza e tutela della Regione:

     1) Atti fondamentali;

     2) Regolamenti organici di amministrazione e di contabilità ed eventuali variazioni di essi;

     3) Bilanci preventivi e consuntivi;

     4) Programmi generali di attività;

     5) Convenzioni con Enti per l'assunzione di attività.

 

     Art. 2.

     Oltre agli atti di cui all'art. 2, 1° comma, lettera e), della legge regionale 22 maggio 1973, n. 7, vanno sottoposti all'approvazione del Consiglio Regionale, che ne esamina la legittimità ed il merito, i seguenti atti dei Consorzi di bonifica:

     1) le delibere riguardanti i criteri di ripartizione delle quote a carico dei proprietari nella spesa per l'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di quelle dovute per l'esecuzione e conservazione delle opere di interesse comune a più fondi;

     2) le delibere riguardanti l'imposizione di contributi per l'adempimento dei fini istituzionali, ai sensi dell'art. 59, 2° comma, del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215;

     3) ogni altro atto che, a norma del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, era sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

     Anche per gli atti di cui al 1° comma del presente articolo, l'approvazione va data nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.

     Al Consiglio Regionale compete la facoltà di sospendere ogni decisione di ordine agli atti sottoposti alla propria approvazione per richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.