§ 1.2.5 - L.R. 27 gennaio 1999, n. 2.
Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:27/01/1999
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Apparato del Consiglio regionale.
Art. 3.  Competenze dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 4.  Competenze del Segretario Generale del Consiglio.
Art. 5.  Relazioni sindacali.
Art. 6.  Mobilità del personale tra strutture di Consiglio e di Giunta.
Art. 7.  Strutture del Consiglio regionale.
Art. 8.  Incarichi dirigenziali di staff.
Art. 8 bis.  Portavoce
Art. 9.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 10.  Urgenza.


§ 1.2.5 - L.R. 27 gennaio 1999, n. 2. [1]

Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale.

(B.U. n. 2 del 1 febbraio 1999).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa e funzionale, sulla base delle norme statutarie e delle leggi nazionali e regionali vigenti.

     2. Le strutture organizzative del Consiglio sono informate ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

 

     Art. 2. Apparato del Consiglio regionale. [2]

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le strutture organizzative del Consiglio regionale sono individuate dall'articolo 7 della presente legge conformemente ai principi di cui alla legge regionale 8 aprile 1997, n. 7.

 

     Art. 3. Competenze dell'Ufficio di Presidenza.

     1. Ferme restando le competenze della Giunta regionale e delle sue strutture in materia di procedimenti ed atti afferenti allo stato giuridico ed al trattamento economico fondamentale, previdenziale e di quiescenza del personale regionale, spettano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, relativamente alle strutture consiliari:

     a) l'affidamento dell'incarico di Segretario Generale del Consiglio e, sentito il Segretario Generale, l'affidamento degli altri incarichi dirigenziali;

     b) su proposta del Segretario Generale, l'istituzione, modifica e soppressione delle Sezioni in cui si articolano i Servizi di cui all'art. 7, comma 1, degli incarichi dirigenziali di staff e degli Uffici;

     c) su proposta del Segretario Generale, la definizione delle competenze di ciascuna struttura dirigenziale;

     d) su proposta del Segretario Generale, l'articolazione delle strutture e le relative assegnazioni del personale in servizio, presso il Consiglio;

     e) le proposte di assunzione di personale da sottoporre, ai fini dell'indizione dei concorsi, al Presidente della Giunta regionale;

     f) la definizione del trattamento economico e contrattuale del Segretario Generale del Consiglio;

     g) la definizione della graduazione delle funzioni e delle responsabilità dei dirigenti ai fini del trattamento accessorio, nei limiti di spesa e secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia e dalle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro;

     h) la verifica dei risultati dell'attività dirigenziale, avvalendosi del Nucleo di valutazione [3];

     i) su proposta del Segretario Generale, l'approvazione del programma annuale di formazione del personale del Consiglio;

     l) ogni altra competenza in materia di organizzazione degli uffici e gestione del personale del Consiglio regionale che la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e le altre leggi regionali vigenti nelle suddette materie assegnano alla Giunta regionale per le rispettive strutture.

 

     Art. 4. Competenze del Segretario Generale del Consiglio.

     1. In materia di organizzazione degli uffici e di gestione del personale del Consiglio regionale, spettano al Segretario Generale tutto le competenze allo stesso attribuite dalla legge regionale 8 aprile 1997 n. 7 nonché le competenze che la stessa legge attribuisce in via specifica al Direttore Generale del personale.

 

     Art. 5. Relazioni sindacali. [4]

     1. Il Segretario generale, o un dirigente da questi de legato, partecipa alla contrattazione decentrata quale componente della delegazione di parte pubblica.

     2. Il Segretario generale del Consiglio, o un dirigente da questi delegato , cura le relazioni sindacali inerenti all'organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.

 

     Art. 6. Mobilità del personale tra strutture di Consiglio e di Giunta.

     1. Il personale, anche dirigenziale, può, a domanda essere trasferito da strutture del Consiglio a strutture della Giunta, e viceversa, secondo i criteri e con le modalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, articolo 32, per la mobilità interna.

     2. La più diffusa e partecipata conoscenza delle competenze e dei procedimenti dell'apparato consiliare è assicurata, a parità di valenza delle strutture, anche tramite la rotazione dei dirigenti delle stesse responsabili.

 

     Art. 7. Strutture del Consiglio regionale.

     1. Sono strutture organizzative del Consiglio regionale i seguenti servizi:

     a) Servizio Gabinetto del Presidente e dell'Ufficio di presidenza, rapporti istituzionali, comunicazione, stampa e istituti di partecipazione popolare;

     b) Servizio Affari generali, organizzazione, personale, controllo interno e sistema informativo del Consiglio regionale;

     c) Servizio Bilancio, contabilità, provveditorato e assistenza al Collegio dei revisori dei conti;

     d) Servizio Assistenza all'Assemblea;

     e) Servizio Assistenza alle commissioni;

     f) Servizio Consulenza legislativa e giuridica;

     g) Servizio Documentazione, studi e monitoraggio delle politiche;

     h) Servizio Supporto al Difensore civico. [5]

     2. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 relative alle strutture speciali del Consiglio regionale.

 

     Art. 8. Incarichi dirigenziali di staff.

     1. Gli incarichi dirigenziali di staff sono istituiti, modificati e soppressi con atto di organizzazione, su proposta del Segretario Generale, per fronteggiare esigenze, anche temporanee, di studio e ricerca in funzione di interventi legislativi della Regione nelle materie di sua competenza.

     2. Gli incarichi di funzione di cui al comma 1 possono essere istituiti in numero non superiore a due. Essi vengono affidati a dirigenti delle strutture consiliari ovvero a dirigenti assunti dall'esterno, nei limiti dei posti liberi e disponibili nella dotazione dirigenziale del Consiglio, con le modalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7.

 

          Art. 8 bis. Portavoce [6]

     1. Il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi, per la durata della carica, di un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

     2. Il portavoce è individuato dal Presidente del Consiglio regionale fra giornalisti, pubblicisti o esperti in comunicazione e non può esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell'incarico.

     3. L'incarico è disposto con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

     4. Il relativo contratto di lavoro si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio regionale. Il trattamento economico non può essere superiore alla cifra massima di Euro 50.000,00 su base annua, onnicomprensiva, da stabilirsi da parte dell'Ufficio di presidenza.

     4-bis. Il trattamento economico di cui al comma 4 può essere utilizzato in parte per assicurare allo stesso portavoce la collaborazione di soggetti individuati nei modi previsti dal presente articolo [7].

 

     Art. 9. Disposizioni transitorie e finali.

     1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza:

     a) approva la rilevazione di tutto il personale in servizio presso l'apparato amministrativo consiliare, distinto per strutture di appartenenza e per qualifiche funzionali;

     b) definisce l'articolazione in Sezioni dei Servizi;

     c) definisce le competenze di ciascuna struttura;

     d) definisce le dotazioni organiche di struttura ed il personale posto a supporto degli eventuali incarichi dirigenziali di staff.

     2. Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1 viene conferito l'incarico di Segretario Generale del Consiglio.

     3. Entro trenta giorni dal conferimento dell'incarico di cui al comma 2, vengono costituiti gli uffici e conferiti gli incarichi di funzione dirigenziale.

     4. [8].

 

     Art. 10. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Per effetto dell’art. 18 della L.R. 28 maggio 2002, n. 6, è abrogato, nel testo della presente legge, ogni riferimento alla Sezione quale articolazione organizzativa. L'art. 34 della L.R. 23 marzo 2010, n. 10 ha abrogato le disposizioni della presente legge in contrasto o incompatibili con essa.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 15 della L.R. 28 maggio 2002, n. 6.

[3] Lettera così sostituita dall’art. 6 della L.R. 26 agosto 2002, n. 19.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 16 della L.R. 28 maggio 2002, n. 6.

[5] Comma già sostituito dall’art. 17 della L.R. 28 maggio 2002, n. 6 e così ulteriormente sostituito dall’art. 7 della L.R. 26 agosto 2002, n. 19.

[6] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 19 febbraio 2009, n. 7.

[7] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 3.

[8] Comma abrogato dall’art. 18 della L.R. 28 maggio 2002, n. 6.