§ 6.3.48 - Legge Regionale 23 marzo 2000, n. 22.
Approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2000 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2000/2002.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:23/03/2000
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Entrate di natura tributaria).
Art. 2.  (Entrate per trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato e dall'Unione Europea).
Art. 3.  (Entrate per rendite patrimoniali e diverse).
Art. 4.  (Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti).
Art. 5.  (Entrate per contrazione di mutui e prestiti ed altre operazioni creditizie).
Art. 6.  (Entrate per contabilità speciali).
Art. 7.  (Stato di previsione dell'entrata).
Art. 8.  (Spese di amministrazione generale).
Art. 9.  (Spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente).
Art. 10.  (Spese per interventi a sostegno della produzione).
Art. 11.  (Spese per servizi sociali e sanitari).
Art. 12.  (Spese non ripartite).
Art. 13.  (Estinzione di passività).
Art. 14.  (Contabilità speciali).
Art. 15.  (Stato di previsione della spesa).
Art. 16.  (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza).
Art. 17.  (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa).
Art. 18.  (Fondi globali).
Art. 19.  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie).
Art. 20.  (Fondo di riserva per le spese impreviste).
Art. 21.  (Fondo di riserva di cassa).
Art. 22.  (Impiego finanziamenti assegnati dallo Stato con vincolo di destinazione).
Art. 23.  (Copertura del disavanzo della competenza del bilancio per l'anno 2000).
Art. 24.  (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti).
Art. 25.  (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati).
Art. 26.  (Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità).
Art. 27.  (Limiti di valore dei contratti, convenzioni, liti attive e passive, rinunce e transazioni di competenza della Giunta regionale).
Art. 28.  (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali).
Art. 29.  (Iscrizione in bilancio di stanziamenti per scopi particolari).
Art. 30.  (Semplificazioni procedurali).
Art. 31.  (Recupero disponibilità finanziaria).
Art. 32.  (Capitoli aggiunti).
Art. 33.  (Integrazione alle disposizioni procedurali).
Art. 34.  (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2000/2002).
Art. 35.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 6.3.48 - Legge Regionale 23 marzo 2000, n. 22.

Approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2000 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2000/2002.

(B.U. 31 marzo 2000, n. 22).

TITOLO I

Approvazione dello stato di previsione delle

entrate e dello stato di previsione della spesa

 

Art. 1. (Entrate di natura tributaria).

     1. Le entrate derivanti da tributi della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione sono previste, per l'anno 2000, nei complessivi importi di lire 2.393.070.416.775 e di lire 3.228.241.632.890 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo I dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 2. (Entrate per trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato e dall'Unione Europea).

     1. Le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni di fondi dallo Stato e le entrate per contributi dall'Unione Europea sono previste, per l'anno 2000, nei complessivi importi di lire 1.384.105.604.816 e lire 3.050.906.614.359, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo II dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 3. (Entrate per rendite patrimoniali e diverse).

     1. Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestione di enti o aziende regionali e le entrate diverse sono previste per l'anno 2000 nei complessivi importi di lire 21.991.100.000 e di lire 87.074.628.394, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo III dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 4. (Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti).

     1. Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e dal rimborso di crediti sono previste, per l'anno 2000, nei complessivi importi di lire 0 e di lire 2.244.776.660 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo IV dello stato di previsione delle entrate.

 

     Art. 5. (Entrate per contrazione di mutui e prestiti ed altre operazioni creditizie).

     1. Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l'anno 2000, nei complessivi importi di lire 529.281.901.439 e di lire 661.699.972.544, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo V dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 6. (Entrate per contabilità speciali).

     1. Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l'anno 2000, nei complessivi importi di lire 11.774.050.000.000 e di lire 11.774.050.000.000, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo VI dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 7. (Stato di previsione dell'entrata).

     1. E' approvato in lire 16.102.499.023.030 in termini di competenza e in lire 18.804.217.624.847 in termini di cassa lo stato di previsione dell'entrata della Regione per l'anno 2000 annesso alla presente legge (tabella 1).

     2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 2000, in relazione allo stato di previsione dell'entrata di cui al comma 1.

     3. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.

 

     Art. 8. (Spese di amministrazione generale).

     1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese di amministrazione generale considerate nella rubrica I dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 2000, in complessive lire 246.657.710.470, di cui lire 241.307.710.47 per spese di parte corrente e lire 5.350.000.000 per spese in conto capitale, ed è destinato ai vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

 

     Art. 9. (Spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente).

     1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente considerate nella rubrica II dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 2000, in complessive lire 570.278.299.410, di cui lire 205.975.890.301 per spese di parte corrente e lire 364.302.409.109 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi nei settori organici e nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

 

     Art. 10. (Spese per interventi a sostegno della produzione).

     1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese per interventi a sostegno della produzione considerate nella rubrica III dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 2000, in complessive lire 217.230.432.170 di cui lire 67.617.049.926 per spese di parte corrente e lire 149.613.382.244 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

 

     Art. 11. (Spese per servizi sociali e sanitari).

     1. L'ammontare degli stanziamenti di competenza per spese per i servizi sociali e sanitari considerate nella rubrica IV dello stato di previsione della spesa è determinato, per l'anno 2000, in complessive lire 3.139.143.783.101, di cui lire 3.109.787.534.865 per spese di parte corrente e lire 29.356.248.236 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi nei settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale allegato alla presente legge.

 

     Art. 12. (Spese non ripartite).

     1. Le spese di competenza non ripartite, considerate nella rubrica V dello stato di previsione della spesa per l'anno 2000, attengono:

     a) quanto a lire 2.015.000.000 al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;

     b) quanto a lire 100.000.000 al fondo di riserva per le spese impreviste;

     c) quanto a lire 43.700.000.000 ai fondi globali per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi;

     d) quanto a lire 491.486.830.002 per altre spese.

     2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese non ripartite per l'anno 2000 risulta determinato in complessive lire 537.301.830.002 di cui lire 511.301.830.002 per spese di parte corrente e lire 26.000.000.000 per spese in conto capitale.

 

     Art. 13. (Estinzione di passività).

     1. Le spese per l'estinzione di passività, considerate nella rubrica VI dello stato di previsione della spesa per l'anno 2000, attengono:

     a) al pagamento delle annualità di limiti di impegno per interventi compresi nei seguenti settori:

     a1) Amministrazione generale lire 0

     a2) Territorio e ambiente lire 66.706.852.546

     a3) Produzione lire 23.067.649.778

     b) al pagamento dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi lire 180.000.000.000;

     c) all'ammortamento di mutui passivi lire 235.798.578.824;

     d) al rimborso delle anticipazioni ordinarie di cassa e delle altre operazioni di prefinanziamento a breve lire 0.

     2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per l'estinzione di passività risulta determinato per l'anno 2000 in lire 505.573.081.148.

 

     Art. 14. (Contabilità speciali).

     1. Le spese per contabilità speciali sono previste, per l'anno 2000, nei complessivi importi di lire 11.774.050.000.000 e lire

11.774.050.000.000 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nella rubrica VII dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 15. (Stato di previsione della spesa).

     1. E' approvato in lire 16.990.235.136.301 in termini di competenza ed in lire 18.911.050.470.610 in termini di cassa lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 2000 annesso alla presente legge (tabella 2).

     2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

     3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2000, in conformità alle disposizioni di cui alla l.r. 30 aprile 1980, n. 25 ed a quelle contenute nella presente legge.

 

     Art. 16. (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza).

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza del bilancio della Regione per l'anno 2000 annesso alla presente legge (tabella 3).

 

     Art. 17. (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa).

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 2000 annesso alla presente legge (tabella 4).

TITOLO II

Determinazione delle entità dei fondi speciali;

ricorso alle finanze straordinarie e relative modalità

 

     Art. 18. (Fondi globali).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 della l.r. 25/1980, sono iscritti, nello stato di previsione della spesa, i seguenti fondi globali per i controindicati importi in termini di competenza e di cassa:

     a) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente", lire 17.700.000.000;

     b) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di investimento finanziate con risorse proprie", lire 26.000.000.000.

     2. I provvedimenti legislativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono indicati, rispettivamente, negli elenchi 1 e 2 allegati alla presente legge.

     3. Le somme relative ai fondi globali indicate nel comma 1, sono iscritte rispettivamente a carico dei capitoli 5100101 e 5100201 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 19. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 55 della l.r. 25/1980, sono dichiarate obbligatorie le spese considerate nei capitoli dello stato di previsione della spesa compresi nell'elenco 4 allegato alla presente legge.

     2. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 55 della l.r. 25/1980, l'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è stabilito, per l'anno 2000, in lire 2.015.000.000 e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 20. (Fondo di riserva per le spese impreviste).

     1. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 56 della l.r. 25/1980, l'ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l'anno 2000, in lire 100.000.000 e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200102 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 21. (Fondo di riserva di cassa).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57, sesto comma, della l.r. 25/1980, il fondo di riserva di cassa è stabilito, per l'anno 2000, in lire 500.000.000.000 e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200103 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 22. (Impiego finanziamenti assegnati dallo Stato con vincolo di destinazione).

     1. Le somme assegnate alla Regione Marche dallo Stato e dalla Comunità Europea, stimate, per l'anno 2000, negli importi indicati nel prospetto B allegato alla presente legge ed iscritte a carico dei previsti capitoli dello stato di previsione dell'entrata, sono impiegate per le finalità di cui alla denominazione dei correlati capitoli dello stato di previsione della spesa, secondo le corrispondenze risultanti dallo stesso prospetto B.

 

     Art. 23. (Copertura del disavanzo della competenza del bilancio per l'anno 2000).

     1. Per fronteggiare il disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2000, quale risulta dalla comparazione dei quadri dimostrativi 1 e 2, è autorizzata ai sensi dell'articolo 67, primo comma, della l.r. 25/1980, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di lire 146.379.972.004 con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 25.

     2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è iscritto al capitolo 5002238 dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 24. (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti).

     1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 67, decimo comma, della l.r. 25/1980, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

     a) per la copertura del disavanzo dell'anno 1997 nell'importo di lire 104.751.387.416;

     b) per la copertura del disavanzo dell'anno 1998 nell'importo di lire 101.419.356.338;

     c) per la copertura del disavanzo dell'anno 1999 nell'importo di lire 174.387.085.681.

     2. Il ricavato dei mutui di cui al comma 1 è imputato rispettivamente ai capitoli 5002228, 5002235 e 5002237 dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 25. (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati).

     1. Ai sensi dell'articolo 67 della l.r. 25/1980, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di uno o più mutui passivi per le finalità di cui agli articoli 23 e 24, alle migliori condizioni di mercato, fino all'importo massimo di lire 526.937.801.439, con durata non superiore a venti anni e al tasso fisso o variabile massimo semestrale del 5 per cento.

     2. Alla contrazione dei mutui di cui al comma 1 si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa, ai sensi dell'articolo 67, settimo comma, della l.r. 25/1980.

     3. Il pagamento dell'annualità di ammortamento dei mutui contratti è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio regionale, a decorrere dall'anno di inizio dell'ammortamento e per tutta la durata dello stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei detti pagamenti.

     4. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la quota relativa al rimborso del capitale, sia per la quota relativa agli interessi, sono dichiarate obbligatorie. Con decreto del Dirigente del servizio bilancio, da pubblicarsi nel B.U.R. entro dieci giorni e da trasmettere al Consiglio regionale entro gli stessi termini, è modificata compensativamente l'entità degli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli dello stato di previsione della spesa relativi alla quota capitale e alla quota interessi concernenti i mutui autorizzati.

TITOLO III

Disposizioni diverse

 

     Art. 26. (Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 80, commi primo e secondo, della l.r. 25/1980, l'importo massimo dei singoli diritti di credito vantati dalla Regione, in materia di entrate di natura non tributaria, nonché la rinuncia dell'importo delle singole pene pecuniarie per violazione alle leggi regionali, è stabilito, per l'anno 2000, in lire 20.000.

     2. E' consentito altresì l'abbandono, da parte della Regione, del diritto di credito per tributi regionali in essere alla data del 31 dicembre 1998, quando lo stesso sia di importo non superiore a lire 20.000; parimenti non si fa luogo alla riscossione degli interessi e delle sanzioni pecuniarie ad essi connessi.

     3. Non si fa luogo al rimborso dei tributi regionali di importo non superiore a lire 20.000.

     4. Il Dirigente del servizio bilancio, mediante proprio decreto, è autorizzato per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 27. (Limiti di valore dei contratti, convenzioni, liti attive e passive, rinunce e transazioni di competenza della Giunta regionale).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 88, primo comma, della l.r. 25/1980, il valore massimo dei contratti, delle convenzioni, delle rinunce e transazioni e delle liti attive e passive, nei quali sia interessata la Regione e sui quali può deliberare la Giunta regionale, è stabilito, per l'anno 2000, in lire 2.000 milioni.

     2. Le disposizioni del primo comma dell'articolo 88 della l.r. 25/1980 non si applicano per i contratti relativi a spese già deliberate dal Consiglio regionale, che ne abbia fissato gli elementi essenziali ivi incluse le alienazioni patrimoniali.

 

     Art. 28. (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, 19 febbraio 1970, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per l'anno 2000, nel modo che segue:

     a) per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa;

     b) per le nuove opere, nonché per il completamento, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.

 

     Art. 29. (Iscrizione in bilancio di stanziamenti per scopi particolari).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 65 della l.r. 25/1980, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l'anno 2000, mediante atti deliberativi da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato vincolati a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali, nonché per le relative eventuali variazioni integrative, riduttive, modificative.

     2. Con le stesse modalità indicate nel comma 1 sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dall'Unione Europea, da enti e da soggetti terzi, nonché per l'iscrizione delle relative spese.

 

     Art. 30. (Semplificazioni procedurali).

     1. Le somme dovute in virtù di sentenze, giroconti e regolazioni contabili sono liquidate anche in carenza dei correlativi stanziamenti.

     2. Con provvedimento del Dirigente del servizio bilancio la corrispondenza degli accertamenti-pagamenti è stabilita con adeguamento degli stanziamenti di competenza e di cassa in applicazione del penultimo comma dell'articolo 89 della l.r. 25/1980.

 

     Art. 31. (Recupero disponibilità finanziaria).

     1. Le economie di spesa provenienti dai residui perenti, ancorché derivanti da impegni su stanziamenti finanziati con risorse destinate a scopi particolari, affluiscono tra le disponibilità concorrenti alla determinazione dell'avanzo libero se inferiori a lire 5.000.000.

 

     Art. 32. (Capitoli aggiunti).

     1. In conformità al disposto dell'articolo 144 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 e per gli effetti di cui all'articolo 100, settimo comma, della l.r. 25/1980, il Dirigente del servizio bilancio è autorizzato a disporre, mediante decreti da trasmettersi al Consiglio regionale entro trenta giorni dall'adozione, e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro sessanta giorni, l'istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 2000, esclusivamente per le entrate da riscuotere e per le spese da effettuarsi in conto dei residui degli esercizi anteriori, per le quali non esistano, nel bilancio per l'anno 2000, i capitoli corrispondenti, stabilendone le dotazioni di cassa in misura non superiore all'importo dei relativi residui e provvedendo alla copertura del fabbisogno relativo ai residui passivi mediante contestuale ed equivalente riduzione del fondo di riserva di cassa.

     2. Il Dirigente del servizio bilancio è altresì autorizzato a provvedere, nei modi indicati nel comma 1, alla soppressione dei capitoli aggiunti in relazione all'eventuale istituzione dei corrispondenti capitoli di competenza; con lo stesso provvedimento sono trasferiti ai capitoli di nuova istituzione i residui iscritti ai corrispondenti capitoli aggiunti, nonché gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni assunti e i pagamenti disposti, già imputati agli stessi capitoli aggiunti.

 

     Art. 33. (Integrazione alle disposizioni procedurali).

     1. Con decreto del Dirigente del servizio bilancio, da comunicarsi al Consiglio regionale entro quindici giorni e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, può provvedersi alla modifica degli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli ricompresi nelle partite di giro di cui al titolo VI dello stato di previsione dell'entrata ed alla rubrica VII dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 34. (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2000/2002).

     1. E' adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 della l.r. 25/1980, il bilancio pluriennale per il triennio 2000/2002 annesso alla presente legge.

 

     Art. 35. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.