§ 5.2.45 - L.R. 4 aprile 2011, n. 4.
Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:04/04/2011
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Lavori od opere caratterizzati da rischi particolari)
Art. 3.  (Lavori od opere di importo inferiore o pari a 150.000 euro)


§ 5.2.45 - L.R. 4 aprile 2011, n. 4.

Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale

(B.U. 14 aprile 2011, n. 28)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. La presente legge detta criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

2. La presente legge si applica alle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale, avviate e concluse dai seguenti soggetti:

a) la Regione; gli enti, le aziende e le agenzie dipendenti dalla Regione; le società partecipate dai predetti;

b) gli enti pubblici territoriali e gli organismi di diritto pubblico a essi collegati;

c) i soggetti che usufruiscono, per la realizzazione dei lavori o delle opere, di un qualsiasi contributo finanziario da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b);

d) le associazioni, le unioni e i consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).

3. Ai fini della presente legge si intendono per lavori od opere pubblici di interesse regionale quelli realizzati nel territorio della regione, a esclusione dei lavori od opere strumentali allo svolgimento dei compiti e delle funzioni mantenute allo Stato.

 

     Art. 2. (Lavori od opere caratterizzati da rischi particolari)

1. In attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 163/2006, nelle procedure di aggiudicazione dei lavori od opere elencati nell'allegato XI al d.lgs. 81/2008 le stazioni appaltanti adottano di preferenza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, autorizzando la presentazione di varianti connesse con il miglioramento delle condizioni a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione a quanto previsto dall'articolo 30 del d.lgs. 81/2008.

2. L'eventuale scelta di aggiudicare il contratto mediante il criterio del prezzo più basso va adeguatamente motivata con particolare riferimento al profilo di tutela di cui al comma 1.

3. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 76, commi 3 e 4, del d.lgs. 163/2006, le varianti di cui al comma 1 sono volte:

a) all'eliminazione o alla riduzione delle interferenze tra le attività del cantiere e il contesto ambientale;

b) all'eliminazione o alla riduzione delle interferenze tra le varie fasi lavorative, anche nel caso in cui tali fasi siano realizzate dal medesimo operatore economico;

c) all'eliminazione o alla riduzione dei rischi specifici, con particolare riferimento alle fasi critiche di lavoro;

d) alla definizione di un organigramma del cantiere specificatamente dedicato alla gestione delle problematiche inerenti la salute e la sicurezza nell'esecuzione dei lavori;

e) alla definizione di un programma e delle modalità di controllo delle attrezzature e degli apprestamenti, sia prima dell'inizio che durante l'esecuzione dei lavori;

f) alla definizione di un programma e delle modalità di controllo delle procedure di lavoro;

g) all'ottimizzazione della gestione, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, dei subappalti e dei subcontratti, con specifico riferimento alle problematiche della salute e della sicurezza nell'esecuzione dei lavori.

4. Negli atti posti a base delle procedure di aggiudicazione le stazioni appaltanti considerano in via prioritaria la possibilità di prevedere una soglia minima di ammissibilità delle offerte relativamente all’elemento o agli elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza nel cantiere [1].

5. [La soglia minima di cui al comma 4 non può essere superiore al 20 per cento del punteggio massimo attribuito all'elemento o agli elementi di valutazione di che trattasi] [2].

 

     Art. 3. (Lavori od opere di importo inferiore o pari a 150.000 euro)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 90 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), gli atti posti a base delle procedure contrattuali per l'affidamento dei lavori od opere pubblici di cui alla presente legge, il cui importo sia inferiore o pari a 150.000 euro, devono prevedere che:

a) il requisito relativo al costo complessivo sostenuto per il personale dipendente venga determinato e documentato tenendo espressamente conto anche dell'idoneità tecnico-professionale, come definita dall'articolo 89, comma 1, lettera l), del d.lgs. 81/2008, da verificare secondo le modalità di cui all'allegato XVII al medesimo decreto legislativo;

b) il requisito relativo all'adeguata attrezzatura tecnica venga determinato e documentato tenendo espressamente conto dell'attrezzatura di lavoro come definita dall'articolo 69, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008, nonché dell'elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione o forniti ai lavoratori, come definiti dall'articolo 74 del medesimo decreto legislativo.


[1] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 31 ottobre 2011, n. 20. La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo 2012, n. 52, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 31 ottobre 2011, n. 20. La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo 2012, n. 52, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall’art. 22 della L.R. 20/2011.