§ 4.10.36 – L.R. 13 novembre 2001, n. 24.
Proroga dei termini previsti dalla legge regionale 18 ottobre 1999, n. 27"Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale".


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.10 turismo e industria alberghiera
Data:13/11/2001
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. Il termine massimo di 2 anni di cui al comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 18 ottobre 1999, n. 27 è prorogato di 12 mesi


§ 4.10.36 – L.R. 13 novembre 2001, n. 24.

Proroga dei termini previsti dalla legge regionale 18 ottobre 1999, n. 27"Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale". [1]

(B.U. 22 novembre 2001, n. 134).

 

     Art. 1.

     1. Il termine massimo di 2 anni di cui al comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 18 ottobre 1999, n. 27 è prorogato di 12 mesi.


[1] Legge abrogata dall’art. 26 della L.R. 3 aprile 2002, n. 3 con decorrenza stabilita dall’art. 27 della stessa L.R. 3/2002.