§ 4.8.34 - Legge Regionale 14 novembre 1994, n. 45.
Rifinanziamento della legge regionale 2 giugno 1992, n. 19 "Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato Marchigiano".


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 artigianato e industria
Data:14/11/1994
Numero:45


Sommario
Art. 1.      1. Per la concessione dei contributi previsti dalla L.R. 2 giugno 1992, n. 19, sono autorizzate, per il triennio 1994/1996, le seguenti spese:
Art. 2.      1. La spesa autorizzata dalla presente legge per l'anno 1994, relativa agli interventi di cui all'articolo 30 della L.R. 19/1992 è limitata al pagamento dei contributi per il secondo anno di [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.


§ 4.8.34 - Legge Regionale 14 novembre 1994, n. 45.

Rifinanziamento della legge regionale 2 giugno 1992, n. 19 "Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato Marchigiano".

(B.U. 17 novembre 1994, n. 110).

 

(Abrogata dall'art. 53 della L.R. 20 maggio 1997, n. 33). [*]

 

Art. 1.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dalla L.R. 2 giugno 1992, n. 19, sono autorizzate, per il triennio 1994/1996, le seguenti spese:

     a) per gli interventi di cui all'articolo 2, lire 14.250 milioni, di cui lire 1.575 milioni per l'anno 1994, lire 8.175 milioni per l'anno 1995 e lire 4.500 milioni per l'anno 1996;

     b) per gli interventi di cui all'articolo 9, tre limiti di impegno di durata settennale di lire 450 milioni per il primo, decorrente dal 1994 al 2000, di lire 450 milioni per il secondo, decorrente dal 1995 al 2001 e di lire 450 milioni per il terzo, decorrente dal 1996 al 2002;

     c) per gli interventi di cui all'articolo 11, lire 900 milioni, di cui lire 150 milioni per l'anno 1994, lire 450 milioni per l'anno 1995 e lire 300 milioni per l'anno 1996;

     d) per gli interventi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), lire 11.000 milioni, di cui lire 8.000 milioni per l'anno 1995 e lire 3.000 milioni per l'anno 1996;

     e) per gli interventi di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b), c), d) ed e), lire 1.900 milioni, di cui lire 1.600 milioni per l'anno 1995 e lire 300 milioni per l'anno 1996;

     f) per gli interventi di cui agli articoli 17 e 18, lire 15.300 milioni, di cui lire 3.500 milioni per l'anno 1994, lire 7.700 milioni per l'anno 1995 e lire 4.100 milioni per l'anno 1996;

     g) per gli interventi di cui all'articolo 22, lire 2.250 milioni, di cui lire 500 milioni per l'anno 1994, lire 1.000 milioni per l'anno 1995 e lire 750 milioni per l'anno 1996 dei quali:

     g1) per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a), lire 100 milioni, per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996;

     g2) per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), lire 400 milioni, per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996;

     g3) per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c), lire 200 milioni per l'anno 1995 e lire 100 milioni per l'anno 1996;

     g4) per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera d), lire 300 milioni per l'anno 1995 e lire 150 milioni per l'anno 1996;

     h) per gli interventi di cui all'articolo 25, lire 2.800 milioni, di cui lire 200 milioni per l'anno 1994, lire 2.000 milioni per l'anno 1995 e lire 600 milioni per l anno 1996;

     i) per gli interventi di cui all'articolo 30, lire 589 milioni per l'anno 1994;

     l) per gli interventi di cui all'articolo 32, lire 15 milioni, di cui lire 10 milioni per l'anno 1995 e lire 5 milioni per l'anno 1996.

     2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede nel modo che segue:

     a) per l'onere di lire 6.964 milioni, relativo all'anno 1994 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alle partite n. 1, n. 7, quota parte per lire 200 milioni della partita n. 12 e n. 16 dell'elenco 2;

     b) per l'onere di lire 29.835 milioni, relativo all'anno 1995, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100201, utilizzando quota parte dell'analogo accantonamento di cui alle partite n. 7 e n. 16 dell'elenco 2;

     c) per l'onere di lire 14.905 milioni, relativo all'anno 1996, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100201, utilizzando quota parte dell'analogo accantonamento di cui alle partite n. 7 e n. 16 dell'elenco 2.

     3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese per l'attuazione della presente legge sono iscritte a carico dei capitoli corrispondenti indicati nell'allegata tabella nei controindicati importi.

     4. E' consentita l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi 1995 e 1996 entro i limiti del totale degli stanziamenti autorizzati semprechè gli impegni ed i pagamenti siano ricompresi entro gli importi stabiliti per ciascun esercizio.

     5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1994 sono ridotti di lire 6.964 milioni.

 

     Art. 2.

     1. La spesa autorizzata dalla presente legge per l'anno 1994, relativa agli interventi di cui all'articolo 30 della L.R. 19/1992 è limitata al pagamento dei contributi per il secondo anno di servizio dei giovani assunti nel periodo gennaio/marzo 1992.

     2. Per la gestione delle somme di cui all'articolo 1, riguardanti gli interventi previsti dall'articolo 9 della L.R. 19/1992, si applicano le modalità stabilite nella convenzione n. 57667 del 12 novembre 1992 stipulata dalla Regione con la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

     3. Ai fini della concessione dei contributi conservano efficacia le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[*] Vedi tuttavia quanto disposto dagli artt. 52 e 53 della medesima L.R. 33/97 come modificati dall'art. 1 della L.R. 20 maggio 1997, n. 34.