§ 4.8.27 - L.R. 31 agosto 1993, n. 21.
Attuazione del programma operativo plurifondo FESR - FSE per le zone industriali in declino della Provincia di Pesaro-Urbino regolamento CEE 2052/88 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 artigianato e industria
Data:31/08/1993
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1. Per l'attuazione del Programma Operativo Plurifondo FESR-FSE per le zone industriali in declino della provincia di Pesaro-Urbino, regolamento CEE 2052/1988, obiettivo 2, per l'anno 1993, [...]
Art. 2.      1. La Regione, al fine di garantire la massima diffusione degli interventi previsti dalla presente legge, attiva tutte le azioni dirette al coinvolgimento dei soggetti interessati, ivi compreso [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione


§ 4.8.27 - L.R. 31 agosto 1993, n. 21. [1]

Attuazione del programma operativo plurifondo FESR - FSE per le zone industriali in declino della Provincia di Pesaro-Urbino regolamento CEE 2052/88 obiettivo 2 - anni 1992/1993.

(B.U. 6 settembre 1993, n. 60).

 

Art. 1.

     1. Per l'attuazione del Programma Operativo Plurifondo FESR-FSE per le zone industriali in declino della provincia di Pesaro-Urbino, regolamento CEE 2052/1988, obiettivo 2, per l'anno 1993, approvato dalla commissione delle Comunità europee in data 18 dicembre 1992 con decisione n. C - 92 - 3183/3, da realizzarsi secondo le disposizioni finanziarie e le forme di cui agli allegati della citata decisione comunitaria, nonchè del Programma Operativo Plurifondo (POP), sono autorizzate le spese indicate nell'allegata tabella A.

     2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1, si provvede con le entrate indicate nell'allegata tabella A.

     3. Le somme occorrenti al pagamento delle spese autorizzate al comma 1, sono iscritte a carico dei capitoli indicati nell'allegata tabella C.

     4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993 sono introdotte le variazioni indicate nella stessa tabella C.

     5. L'autorizzazione di spesa, già stabilita dalla L.R. 29 giugno 1987, n. 33, articolo 1, in lire 3.550.000.000, per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 3 della L.R. 28 febbraio 1985, n. 6, è ridotta di lire 429.400.000.

     6. L'autorizzazione di spesa già stabilita dalla L.R. 3 settembre 1992, n. 40 in lire 1.056.955.000, per l'attuazione del sottoprogramma 5 "Valorizzazione delle risorse umane" del POP obiettivo 5b, annualità 1993, è ridotta di lire 161.220.000.

     7. Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti a carico dei capitoli 3322150, 3322151 e 3322152, dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993, sono trasferiti rispettivamente a carico dei capitoli 3861101, 3861102 e 3861103, istituiti con la presente legge.

     8. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel 1993, obbligazioni per importi pari alle complessive autorizzazioni di spesa, a condizione che le medesime non vengano a scadenza nell'anno 1993 per importi superiori agli stanziamenti iscritti, per il detto anno, nei rispettivi capitoli.

 

     Art. 2.

     1. La Regione, al fine di garantire la massima diffusione degli interventi previsti dalla presente legge, attiva tutte le azioni dirette al coinvolgimento dei soggetti interessati, ivi compreso un convegno promozionale e divulgativo da tenersi entro il mese di settembre 1993.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

 

 

     TABELLE

     (Omissis) [2]

 


[1] Abrogata dall’art. 40 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20.

[2] Tabelle sostituite dall'art. 1 della L.R. 11 aprile 1994, n. 13.