§ 4.6.18 – L.R. 24 gennaio 2006, n. 1.
Modifiche alla L.R. 16 aprile 2003, n. 5 “Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione”.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 cooperazione
Data:24/01/2006
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’articolo 3).
Art. 2.  (Modifica dell’articolo 11).
Art. 3.  (Integrazione dell’articolo 15).


§ 4.6.18 – L.R. 24 gennaio 2006, n. 1. [1]

Modifiche alla L.R. 16 aprile 2003, n. 5 “Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione”.

(B.U. 2 febbraio 2006, n. 13).

 

Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 3).

     1. L’articolo 3 della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione) è sostituito dal seguente:

     “Art. 3 (Sostegno alla capitalizzazione per progetti di sviluppo cooperativo)

     1. La Regione sostiene progetti di sviluppo delle piccole e medie imprese cooperative e dei loro consorzi, attraverso il potenziamento del capitale di rischio delle stesse.

     2. L’intervento di cui al comma 1 è attuato mediante il concorso all’istituzione di un fondo per investimenti in capitale di rischio, alimentato da risorse pubbliche e private. Il fondo è utilizzato per l’acquisizione di partecipazioni, la partecipazione in pool con investitori istituzionali e imprese, la partecipazione in società finanziarie per il capitale di rischio o altre attività che permettano il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1. Le partecipazioni assunte sono temporanee e di minoranza. Sono esclusi interventi nei confronti di imprese in difficoltà o volti alla ristrutturazione finanziaria di imprese in difficoltà.

     3. Destinatarie dell’intervento sono le piccole e medie imprese cooperative, secondo la definizione comunitaria in vigore al momento di concessione dell’aiuto.

     4. La quota regionale del fondo, l’importo complessivo, l’entità minima del finanziamento privato, i criteri e le modalità per l’attuazione sono stabiliti dalla Giunta regionale.”

 

     Art. 2. (Modifica dell’articolo 11).

     1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 5/2003 le parole: “, comma 7” sono soppresse.

 

     Art. 3. (Integrazione dell’articolo 15).

     1. Dopo il comma 5 dell’articolo 15 della l.r. 5/2003 è inserito il seguente:

     “5 bis. La Giunta regionale presenta alla Commissione europea la richiesta dell’eventuale proroga o rinnovo del regime di aiuto previsto all’articolo 3.”.


[1] Gli estremi della presente legge sono stati così corretti con avviso pubblicato nel B.U. 9 febbraio 2006, n. 17.