§ 4.4.7 - L.R. 16 luglio 2007, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 - "Norme per la disciplina delle attività estrattive".


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 cave e torbiere
Data:16/07/2007
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 71/1997)
Art. 2.  (Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 71/1997)
Art. 3.  (Modifica all'articolo 7 della l.r. 71/1997)
Art. 4.  (Modifica all'articolo 11 della l.r. 71/1997)
Art. 5.  (Modifica all'articolo 12 della l.r. 71/1997)
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 20 della l.r. 71/1997)
Art. 7.  (Norme transitorie)
Art. 8.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 4.4.7 - L.R. 16 luglio 2007, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 - "Norme per la disciplina delle attività estrattive".

(B.U. 26 luglio 2007, n. 67)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 71/1997)

     1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 1o dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive), dopo la parola "evolutivi" sono aggiunte le seguenti: "esclusi le argille e gli aggregati argillosi e sabbiosi per la produzione di laterizi".

     2. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 71/1997 è sostituita dalle seguenti:

"f) nei parchi, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione della fauna istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e delle l.r. 28 aprile 1994, n. 15 e 5 gennaio 1995, n. 7 individuate nei piani faunistici-venatori provinciali;

f bis) nelle aree definite come siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS). I piani di gestione ovvero le misure di conservazione individuano eventuali deroghe al divieto di escavazione e ne prevedono le relative misure di regolazione e mitigazione;".

     3. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 71/1997 è sostituito dai seguenti:

"4. La coltivazione di cave è possibile in tutti i boschi governati a ceduo o in quelli costituiti da essenze non autoctone purché siano effettuati interventi di compensazione ambientale. Per compensazione ambientale s'intende l'impianto e la realizzazione di un rimboschimento con specie autoctone, individuate in base ad un'indagine botanico-vegetazionale e sulla base di uno specifico progetto esecutivo, su terreni nudi di accertata disponibilità. I terreni da destinare a rimboschimento compensativo devono essere individuati prioritariamente all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale ricadono le superfici boscate da compensare. Per poter effettuare il rimboschimento occorre predisporre, quale parte integrante del progetto di coltivazione, un progetto di compensazione ambientale, redatto secondo la metodologia definita nell'allegato A della presente legge.

4 bis. Le autorità competenti, con l'approvazione del progetto di cava, prescrivono le modalità ed i tempi di attuazione del rimboschimento compensativo e, a garanzia della sua esecuzione, richiedono il deposito cauzionale di una somma commisurata al costo delle opere ovvero una fidejussione bancaria o assicurativa. Successivamente al collaudo dei lavori di rimboschimento, occorre sottoporre ad approvazione dell'autorità competente un piano di coltura e conservazione. È necessario, altresì, produrre atto di asservimento dell'area destinata al rimboschimento compensativo, debitamente trascritto.

4 ter. Le autorità competenti, qualora non siano disponibili in misura sufficiente terreni da destinare al rimboschimento compensativo, determinano un indennizzo pari al costo dell'acquisizione della disponibilità dei terreni, dell'esecuzione del rimboschimento e delle cure colturali dei primi cinque anni e stabiliscono i tempi e le modalità per il pagamento dell'indennizzo medesimo. In ogni caso deve essere garantito un rimboschimento almeno pari al 50 per cento delle superfici da compensare, qualora le superfici del rimboschimento compensativo siano superiori ad ha 50.

4 quater. Gli indennizzi confluiscono nel fondo provinciale di cui al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale).".

 

     Art. 2. (Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 71/1997)

     1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 71/1997 è inserito il seguente:

"Art. 6 bis - (Cave in sotterraneo)

1. Alle varianti dei progetti già autorizzati che comportano, in sotterraneo, la prosecuzione o l'ampliamento di cave attive alla data del 31 maggio 2007, per l'estrazione di calcare massiccio e maioliche e per la realizzazione delle necessarie infrastrutture esterne, non si applicano:

a) le prescrizioni di base del PPAR, escluse quelle relative agli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di prima e di seconda classe;

b) i divieti di cui all'articolo 6, comma 3, ad esclusione di quelli contenuti nella lettera a) e di quello relativo alla escavazione in falda previsto dalla lettera c), nei limiti e secondo le prescrizioni imposte in sede di conferenza dei servizi di cui all'articolo 13.

2. Nei parchi naturali regionali l'esercizio dell'attività di cava di cui al comma 1 è consentito qualora il regolamento del parco lo preveda in conformità all'articolo 11 della legge 394/1991 e all'articolo 16 della l.r. 15/1994.

3. Per le autorizzazioni alle varianti di cui al comma 1 che interessano il territorio di un parco naturale regionale, qualora sia prevista la deroga al divieto dell'attività estrattiva:

a) la conferenza dei servizi di cui all'articolo 13, comma 3, è integrata da un rappresentante dell'ente parco interessato;

b) il contributo di cui all'articolo 17 è aumentato del 35 per cento, che viene versato dal Comune all'ente parco.

4. Per le varianti di cui ai commi precedenti, la convenzione di cui all'articolo 17 prevede a carico della ditta che intende ottenere l'autorizzazione, sulla base di un progetto che prevede l'estrazione di materiale utile dall'esecuzione di infrastrutture esterne, il pagamento di una penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori in sotterraneo, assistita da polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, a prima richiesta e senza eccezioni.

5. Lo schema-tipo della polizza fidejussoria è predisposto dalla Giunta regionale. La firma della polizza da parte del fideiussore deve essere autenticata nei modi di legge.

6. L'importo della penale è pari al valore commerciale unitario del materiale, stabilito ai sensi dell'articolo 20, comma 3, moltiplicato per un sesto del volume di materiale utile in banco ricavabile dalle opere a cielo aperto previste dal progetto e per il coefficiente 1,4 che tiene conto dell'aumento di volume dopo l'estrazione. L'importo della penale è aggiornato ad ogni modificazione del valore commerciale unitario del materiale.

7. La penale è dovuta qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) ritardo nell'inizio dei lavori in sotterraneo di oltre diciotto mesi rispetto al termine stabilito nel progetto inizialmente autorizzato;

b) ritardo di oltre tre anni rispetto al termine previsto nel progetto inizialmente autorizzato nel raggiungimento dell'estrazione in sotterraneo di un quantitativo di materiale pari al 25 per cento di quello previsto dal progetto medesimo, indipendentemente dalle quantità autorizzate inizialmente

8. Nei ritardi di cui al comma 7, non vanno computati gli eventuali periodi dovuti a varianti progettuali imposte dall'autorità competente o a seguito di sorpresa geologica o a cause di forza maggiore rilevate dall'autorità competente.

9. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 7, il Comune dispone l'incameramento della penale, mediante l'escussione della fideiussione e provvede a versare il 50 per cento dell'importo alla Regione che lo destina ad interventi di tutela ambientale e difesa del suolo.

10. Le eventuali proroghe alla durata dell'autorizzazione, rilasciate ai sensi dell'articolo 13, comma 8, non escludono l'applicazione della penale, qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 7".

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 7 della l.r. 71/1997)

     1. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 71/1997 è inserito il seguente:

"6 bis. Le miniere e le opere ad esse accessorie, incluse nei progetti approvati dalle competenti autorità, necessarie per il deposito, il trasporto e l'elaborazione dei materiali, per la produzione e la trasmissione dell'energia e in genere per la coltivazione del giacimento, per la sicurezza, per la condotta di acqua e per le strade di accesso, nonché i piazzali di manovra sono esenti dai vincoli di tutela del PPAR, salvo quelli relativi agli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di prima e seconda classe e alle zone archeologiche.".

 

     Art. 4. (Modifica all'articolo 11 della l.r. 71/1997)

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 71/1997 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. La ricomposizione ambientale può, altresì, prevedere il riuso dei siti estrattivi per la realizzazione di impianti solari per la produzione di energia. A tal fine sono consentite varianti, anche in deroga agli strumenti di pianificazione vigenti, che comportino l'ampliamento di cave attive secondo criteri, modalità e limiti riguardanti anche le quantità massime di materiale estraibile, fissati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 31 ottobre 2007. Il progetto di ricomposizione ambientale deve contenere, altresì, l'obbligo, assistito da idonea garanzia fidejussoria, a carico del soggetto esercente ed a seguito della dismissione dell'impianto, di ricostituire sull'area interessata un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale in conformità alle disposizioni di cui al comma 1.

3 ter. Per le varianti di cui al comma 3 bis la convenzione prevista all'articolo 17 impone a carico del soggetto che intende ottenere l'autorizzazione, sulla base di un progetto che prevede un incremento del materiale utile da estrarre, il pagamento di una penale per il ritardo nella realizzazione dell'impianto solare per la produzione di energia, assistito da una polizza fidejussoria a prima richiesta e senza eccezioni. L'importo della penale è pari al valore commerciale unitario del materiale estratto in esecuzione del nuovo progetto, stabilito dall'articolo 20, comma 3, moltiplicato per un sesto del volume del materiale utile ricavato e per il coefficiente di 1,4 che tiene conto dell'aumento di volume dopo l'estrazione. La penale è dovuta qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) ritardo nell'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto solare per la produzione di energia di oltre diciotto mesi rispetto al termine stabilito nell'autorizzazione;

b) ritardo di oltre tre anni rispetto al termine originariamente previsto per l'inizio della produzione di energia".

 

     Art. 5. (Modifica all'articolo 12 della l.r. 71/1997)

     1. La lettera l) del comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 71/1997 è sostituita dalla seguente:

"l) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l'imprenditore ha dato regolare esecuzione alle opere necessarie ai sensi dell'articolo 18, comma 4, con particolare riferimento ai lavori di ricomposizione ambientale e che non si trova in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 20, comma 5".

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 20 della l.r. 71/1997)

     1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 20 della l.r. 71/1997 la parola "triplo" è sostituita dalla parola "quintuplo".

     2. Il comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

"5. Non può essere titolare di nuova autorizzazione, concessione o permesso di ricerca il destinatario:

a) del provvedimento di decadenza di cui all'articolo 19, comma 6, lettere:

1) a), b), c) e d) nei cinque anni successivi alla data del provvedimento medesimo;

2) e) ed f) fino all'adempimento degli obblighi ivi previsti;

b) del provvedimento di revoca di cui all'articolo 19, comma 8;

c) del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 19, comma 10, limitatamente alla durata del periodo di sospensione;

d) della sanzione di cui all'articolo 20, comma 1, finché non abbia provveduto al pagamento delle somme ivi previste e alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dagli organi competenti o al pagamento dell'indennità equivalente;

e) della sanzione di cui all'articolo 20, comma 2, finché non abbia provveduto al pagamento delle somme ivi previste e all'attuazione di quanto prescritto dagli organi competenti.

Il Comune nel cui territorio è avvenuta l'infrazione è tenuto a segnalare la stessa al catasto delle cave, che provvede ad informare i Comuni della Regione.".

 

     Art. 7. (Norme transitorie)

     1. Le aree esterne ai perimetri dei bacini estrattivi delimitati dal PPAE di Pesaro e destinate, dai progetti di cave e torbiere e loro varianti presentati entro il 31 dicembre 2006 ed approvati successivamente dalle competenti autorità, a strade di accesso, piazzali di manovra, opere di trasporto di acqua e di energia, opere di trasporto dei materiali, piste di arroccamento, opere per la sicurezza sono esentate dagli stessi vincoli di tutela del PPAR da cui sono esentate le cave e torbiere servite dalle suddette opere [1].

 

     Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza)

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 17 luglio 2007, n. 9.