§ 4.3.12 - L.R. 5 febbraio 2002, n. 1.
Proroga dei termini previsti dalla Legge Regionale 25 luglio 2001, n. 17 concernente: “Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.3 flora e fauna
Data:05/02/2002
Numero:1

§ 4.3.12 - L.R. 5 febbraio 2002, n. 1.

Proroga dei termini previsti dalla Legge Regionale 25 luglio 2001, n. 17 concernente: “Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati”.

(B.U. 14 febbraio 2002, n. 27).

 

Art. 1.

     1. Il termine massimo di centoventi giorni stabilito dal comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 25 luglio 2001, n. 17, per il rilascio del tesserino agli aventi diritto, è prorogato di ulteriori centocinquanta giorni dalla sua scadenza.