§ 4.1.19 - Legge Regionale del 23 dicembre 1986 n. 28.
Finanziamento di interventi regionali in agricoltura di cui alle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno 1986 .


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:23/12/1986
Numero:28


Sommario
Art. 21.      La Regione concede agli enti locali contributi nella misura massima dell'80% della spesa occorrente per l'installazione delle strutture necessarie per la ricezione delle trasmissioni televisive, [...]
Art. 24.      (p.m.)
Art. 25.      Nel secondo comma dell'art. 9 della L.R. 19 dicembre 1981, n. 42 sono soppresse le seguenti parole "sentito il comitato regionale di cui al successivo articolo 11".


§ 4.1.19 - Legge Regionale del 23 dicembre 1986 n. 28.

     Finanziamento di interventi regionali in agricoltura di cui alle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno 1986 [1].

 

     Artt. 1. - 20.

     (p.m.)

 

 

Titolo IX

SERVIZIO TELEVISIVO

 

Art. 21.

     La Regione concede agli enti locali contributi nella misura massima dell'80% della spesa occorrente per l'installazione delle strutture necessarie per la ricezione delle trasmissioni televisive, nelle zone agricole, messe in onda dalla Rai.

 

     Artt. 22. - 23.

     (p.m.)

 

 

Titolo XI

MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI

 

     Art. 24.

     (p.m.)

 

     Art. 25.

     Nel secondo comma dell'art. 9 della L.R. 19 dicembre 1981, n. 42 sono soppresse le seguenti parole "sentito il comitato regionale di cui al successivo articolo 11".

 

 


[1] Pubblicata nel B.U. n. 130 del 24 dicembre 1986. Modificata dalla L.R. 30 ottobre 1989, n. 24.