§ 3.8.21 - L.R. 3 aprile 2009, n. 10.
Norme per il riconoscimento del diritto al gioco e per la promozione dello sport di cittadinanza


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.8 sport e tempo libero
Data:03/04/2009
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Definizione)
Art. 3.  (Funzioni della Regione)
Art. 4.  (Soggetti beneficiari)
Art. 5.  (Programma annuale)
Art. 6.  (Norma finanziaria)


§ 3.8.21 - L.R. 3 aprile 2009, n. 10. [1]

Norme per il riconoscimento del diritto al gioco e per la promozione dello sport di cittadinanza

(B.U. 9 aprile 2009, n. 34)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti.

2. La Regione riconosce altresì la funzione sociale del diritto al gioco e dello sport di cittadinanza durante tutto l’arco della vita, finalizzata alla formazione ed alla integrazione sociale delle persone, allo sviluppo delle relazioni sociali, al miglioramento degli stili di vita e alla tutela della salute.

 

     Art. 2. (Definizione)

1. Ai fini della presente legge si intende per gioco e sport di cittadinanza qualsiasi forma di attività motorio-sportiva e ludico-ricreativa svolta in favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni o esclusioni, che ha come obiettivi il miglioramento degli stili di vita e delle condizioni fisiche e psichiche, nonché lo sviluppo della vita di relazione per favorire l’integrazione sociale degli individui.

2. Non rientrano nelle attività di cui al comma 1 quelle svolte in ambito professionistico e semiprofessionistico.

 

     Art. 3. (Funzioni della Regione)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione:

a) favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e delle aree per l’esercizio delle attività indicate all’articolo 2;

 

b) favorisce l’integrazione delle politiche del gioco e delle attività ludico-motorie con quelle sociali, turistiche, culturali, promuovendo interventi per il miglioramento degli impianti, delle attrezzature e dei servizi per la mobilità e il tempo libero;

 

c) promuove l’attività di enti di promozione sportiva, delle associazioni sportive e di quelle di promozione sociale che operano nell’ambito delle finalità di cui alla presente legge.

 

     Art. 4. (Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi per gli interventi previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:

a) i Comuni, singoli e associati;

b) gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive senza scopo di lucro, aventi sede nella regione;

c) le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 5 della l.r. 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale).

 

     Art. 5. (Programma annuale)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale, approva, sentita la competente commissione assembleare, il programma annuale degli interventi. Il programma contiene:

 

a) la tipologia degli interventi da finanziare;

 

b) i criteri e le priorità di concessione dei contributi;

 

c) le modalità di presentazione delle domande.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge, l’entità della spesa, a decorrere dall’anno 2010, è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.R. 2 aprile 2012, n. 5, con la decorrenza ivi prevista all'art. 27.