§ 3.2.80 - L.R. 23 febbraio 2005, n. 15.
Istituzione del sistema regionale del servizio civile .


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:23/02/2005
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto).
Art. 2.  (Funzioni della Regione).
Art. 3.  (Consulta per il servizio civile).
Art. 4.  (Linee guida per il sistema regionale del servizio civile).
Art. 5.  (Albo regionale degli enti di servizio civile).
Art. 6.  (Progetti di impiego).
Art. 7.  (Selezione degli aspiranti e contratti).
Art. 8.  (Remunerazione e trattamento giuridico).
Art. 9.  (Doveri e incompatibilità).
Art. 10.  (Attività di monitoraggio e assistenza tecnica).
Art. 11.  (Strumenti di valorizzazione dell’attività di servizio civile).
Art. 12.  (Fondo per il sistema regionale del servizio civile).
Art. 13.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 14.  (Disposizioni transitorie).


§ 3.2.80 - L.R. 23 febbraio 2005, n. 15.

Istituzione del sistema regionale del servizio civile [1].

(B.U. 10 marzo 2005, n. 25).

 

Art. 1. (Finalità e oggetto).

     1. La Regione valorizza il servizio civile, quale espressione delle politiche di solidarietà sociale e di impegno attivo dei giovani nella costruzione di un modello di cittadinanza partecipata e di promozione della pace, in particolare per il perseguimento delle seguenti finalità:

     a) promuovere le politiche giovanili, quale occasione di sviluppo sociale e di incontro fra i bisogni espressi dalla popolazione e le potenzialità di risposta fornite dal territorio, anche tramite il sostegno di azioni di soggetti pubblici e privati;

     b) promuovere il senso di appartenenza dei giovani alla comunità locale, nazionale, europea e mondiale, in particolare sensibilizzandoli verso le politiche di cooperazione internazionale e sostegno allo sviluppo dei popoli;

     c) favorire la formazione professionale dei giovani, dotandoli di nuove professionalità e nuova consapevolezza delle dinamiche sociali e culturali;

     d) promuovere nei giovani le forme di partecipazione sociale e di educazione alla cittadinanza attiva, attraverso lo svolgimento di attività di solidarietà sociale;

     e) sviluppare le politiche sociali per contrastare le forme di emarginazione, in particolare quelle dei giovani e delle fasce più deboli della popolazione;

     f) promuovere le politiche di educazione e costruzione della pace, in particolare educando alla soluzione non violenta dei conflitti;

     g) affermare le differenze culturali, etniche e religiose quali occasioni di incontro, di crescita e condivisione sociale;

     h) valorizzare il terzo settore e le forme di economia sociale;

     i) contribuire alla salvaguardia e alla maggiore fruibilità del patrimonio ambientale, forestale, storico-artistico, culturale.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge dà attuazione alla normativa statale vigente in materia di servizio civile nazionale, in particolare alla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), e al d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 64/2001).

     3. Al fine di sviluppare aspetti peculiari della realtà marchigiana e di promuovere una più larga partecipazione alle attività di servizio civile, nonché forme innovative di tali attività, la presente legge disciplina altresì il servizio civile regionale, nel rispetto delle competenze stabilite dall’articolo 117 della Costituzione.

     4. Le attività svolte ai sensi dei commi 2 e 3 costituiscono il sistema regionale del servizio civile, quale strumento di integrazione delle stesse ai fini di un miglior coordinamento degli interventi e utilizzo delle risorse.

 

     Art. 2. (Funzioni della Regione).

     1. La Giunta regionale svolge le funzioni inerenti il sistema regionale del servizio civile di cui alla presente legge, in particolare relative a:

     a) la predisposizione delle linee guida di cui all’articolo 4;

     b) la tenuta e l’aggiornamento dell’albo di cui all’articolo 5;

     c) l’elaborazione di una carta di impegno etico da sottoscriversi da parte dei soggetti che richiedono l’iscrizione alla seconda sezione dell’albo di cui all’articolo 5, comma 3;

     d) l’esame e l’approvazione dei progetti di servizio civile, secondo le previsioni di cui all’articolo 6;

     e) lo svolgimento delle attività relative ai contratti e al rilascio degli attestati di cui all’articolo 7;

     f) lo svolgimento delle attività di monitoraggio, controllo e verifica dell’attuazione dei progetti di servizio civile;

     g) la cura dei rapporti con l’Ufficio nazionale per il servizio civile;

     h) la realizzazione di attività di promozione ed informazione, nonché la predisposizione di adeguati strumenti di valorizzazione del servizio civile;

     i) la promozione di attività formative.

     2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte da una struttura organizzativa individuata, ai sensi della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), dalla Giunta regionale nell’ambito del dipartimento servizi alla persona e alla comunità.

     3. La Giunta regionale esprime il parere relativo al procedimento di esame ed approvazione dei progetti di rilevanza nazionale previsto dall’articolo 6, comma 4, del d.lgs. 77/2002.

 

     Art. 3. (Consulta per il servizio civile).

     1. È istituita la Consulta regionale per il servizio civile, quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto della Regione con gli enti locali e gli enti di servizio civile iscritti all’albo di cui all’articolo 5.

     2. La composizione, le funzioni nonché le modalità di costituzione e funzionamento della Consulta sono stabilite dalle linee guida di cui all’articolo 4.

 

     Art. 4. (Linee guida per il sistema regionale del servizio civile).

     1. Lo sviluppo programmatico ed organizzativo del sistema regionale del servizio civile si svolge secondo linee guida, approvate annualmente dalla Giunta regionale entro il mese di febbraio.

     2. Le linee guida di cui al comma 1 contengono in particolare:

     a) il quadro conoscitivo della situazione regionale in relazione alle attività svolte negli ambiti di attuazione del servizio civile nazionale, secondo quanto disciplinato dalla legge statale vigente;

     b) l’indicazione delle principali problematiche relative ai singoli settori di impiego, con particolare riferimento agli obiettivi perseguiti ed ai risultati raggiunti, all’individuazione delle risorse disponibili e impiegate, alla valutazione della qualità dei progetti secondo parametri oggettivi prestabiliti, alla diffusione dei progetti nei differenti settori di impiego individuati dalla legislazione statale;

     c) la valutazione della possibilità di crescita del servizio civile nazionale in ciascun settore, sia in termini di numero di giovani impiegati sia in termini qualitativi, con riferimento alle condizioni necessarie per attuare forme di promozione e alle iniziative da assumere per sostenerla;

     d) l’individuazione degli obiettivi del servizio civile regionale, attraverso l’indicazione dei criteri di definizione dei settori innovativi con riferimento specifico alle necessità emergenti dal territorio ed alla capacità di risposta dello stesso, nonché alla promozione della dimensione internazionale della partecipazione giovanile ed alla promozione di strumenti di composizione non violenta dei conflitti;

     e) l’individuazione di obiettivi prioritari e di obiettivi secondari nei settori innovativi, con riferimento specifico ad eventuali diversità territoriali;

     f) l’individuazione delle attività che devono essere svolte dalla struttura di cui all’articolo 2, comma 2, e dal Centro di cui all’articolo 10 nel campo della promozione del servizio civile, della informazione ai giovani e ai soggetti interessati, della formazione dei responsabili del servizio civile, della assistenza tecnica agli enti di servizio civile, della valutazione e del monitoraggio del servizio civile, del sostegno delle iniziative e ai progetti degli enti di servizio civile;

     g) l’individuazione delle risorse finanziarie e strumentali a disposizione, in particolare per l’attuazione delle attività di cui alla lettera f);

     h) l’individuazione di linee programmatiche ed operative relative all’orientamento dell’attività dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 5;

     i) la determinazione dei criteri coi quali la Regione approva i progetti da comunicare all’Ufficio nazionale per il servizio civile secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del d.lgs. 77/2002;

     j) l’individuazione degli indirizzi in tema di formazione al servizio civile regionale;

     k) l’individuazione delle forme di raccordo con gli altri strumenti di programmazione regionale nei settori interessati dal sistema regionale di servizio civile, con particolare riferimento alle politiche sociali e sanitarie;

     l) la composizione, le funzioni, nonché le modalità di costituzione e funzionamento della Consulta di cui all’articolo 3;

     3. Le linee guida individuano altresì la capacità di impiego complessiva di giovani nell’ambito del servizio civile regionale, sulla base della programmazione annuale delle risorse.

 

     Art. 5. (Albo regionale degli enti di servizio civile).

     1. È istituito presso la struttura di cui all’articolo 2, comma 2, l’albo regionale degli enti di servizio civile, suddiviso in due distinte sezioni, nel quale sono iscritti gli enti e le organizzazioni pubblici e privati operanti nel territorio regionale che presentano o intendono presentare progetti ai sensi dell’articolo 6.

     2. Alla prima sezione dell’albo, relativa al servizio civile nazionale, sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le sedi locali degli enti e delle organizzazioni iscritti all’albo nazionale previsto dall’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 77/2002. Qualora un ente iscritto nell’albo nazionale abbia più sedi locali nel territorio regionale, si procede ad un’unica iscrizione, con l’indicazione delle singole sedi abilitate alla presentazione di progetti.

     3. Alla seconda sezione dell’albo, relativa al servizio civile regionale, sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dalle linee guida di cui all’articolo 4.

     4. La Giunta regionale determina gli ulteriori criteri e modalità per la tenuta dell’albo.

 

     Art. 6. (Progetti di impiego).

     1. Il servizio civile è prestato nell’ambito di progetti presentati dai soggetti iscritti nell’albo regionale di cui all’articolo 5, in conformità a quanto disposto dalle norme statali vigenti per il servizio civile nazionale e dal presente articolo per il servizio civile regionale.

     2. La struttura di cui all’articolo 2, comma 2, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti nella legislazione statale e nelle linee guida di cui all’articolo 4, esamina ed approva i progetti presentati dagli enti iscritti nell’albo regionale e provvede ad effettuare la comunicazione di cui all’articolo 6, comma 5, del d.lgs. 77/2002 relativa ai progetti presentati nell’ambito del servizio civile nazionale.

     3. I progetti da realizzare nell’ambito del servizio civile regionale devono indicare:

     a) gli obiettivi che si intendono perseguire e le modalità per realizzarli, con specifico riferimento ai settori di impiego innovativo di cui all’articolo 4, comma 2, lettera d) ;

     b) il numero dei giovani che si intendono impiegare, precisando l’eventuale presenza di particolari requisiti fisici e di idoneità per l’ammissione al servizio;

     c) la durata del servizio, compresa in un periodo comunque non inferiore a dieci e non superiore a ventiquattro mesi;

     d) l’attività di formazione prevista, nonché i criteri e le modalità di selezione degli aspiranti, senza discriminazione dovuta al sesso.

     4. L’orario di svolgimento del servizio è stabilito nel progetto.

     5. Alla conclusione dei progetti, gli enti di cui all’articolo 5 inviano alla struttura di cui all’articolo 2, comma 2, una relazione sull’attività svolta, con particolare attenzione ai risultati raggiunti, alla percentuale di copertura dei posti richiesti nel progetto presentato e ad eventuali proposte in ordine al miglioramento qualitativo del sistema.

 

     Art. 7. (Selezione degli aspiranti e contratti).

     1. La struttura di cui all’articolo 2, comma 2, emana un apposito bando nel quale sono indicati i progetti approvati ai sensi dell’articolo 6, comma 2, ed il numero massimo di giovani che possono essere ammessi a svolgere il servizio civile.

     2. Sono ammessi a svolgere il servizio civile nazionale nel territorio regionale i soggetti previsti dalla normativa statale vigente. Sono impiegati nel servizio civile regionale, secondo le modalità stabilite ai sensi della presente legge, i cittadini italiani che hanno domicilio o dimora nel territorio marchigiano, nonché i cittadini di altri Paesi e gli apolidi che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo, a condizione che siano residenti in un comune compreso nel territorio regionale.

     3. Nel solo ambito di progetti di cooperazione internazionale, possono altresì essere impiegati nel servizio civile regionale anche stranieri che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo, purché residenti nei territori esteri di svolgimento del progetto per tutta la durata dello stesso.

     4. Le domande di ammissione al servizio civile regionale sono redatte in base agli schemi predisposti dalla struttura regionale di cui all’articolo 2, comma 2. Le domande non accolte possono essere ripresentate. Non può presentare domanda il giovane che ha in corso con l’ente rapporti di lavoro. Coloro i quali abbiano già prestato servizio civile nazionale o regionale non possono presentare ulteriore domanda.

     5. Gli enti e le organizzazioni il cui progetto è stato inserito nel bando di cui al comma 1 provvedono alla selezione dei candidati sulla base dei criteri indicati nel progetto e stipulano contratti con i soggetti selezionati, da trasmettere alla struttura di cui all’articolo 2, comma 2, entro il termine stabilito nel bando per la relativa approvazione.

     6. I contratti per lo svolgimento di attività del servizio civile regionale sono redatti in base agli schemi predisposti dalla struttura di cui all’articolo 2, comma 2. Gli enti e le organizzazioni possono prevedere variazioni relativamente allo schema di contratto. Il contratto non è valido fino al momento dell’approvazione.

     7. I contratti devono prevedere il trattamento giuridico e la remunerazione in conformità a quanto previsto dall’articolo 8. Nei contratti sono altresì stabiliti la durata e le modalità di svolgimento del servizio anche in relazione all’articolazione dell’orario, in coerenza con quanto previsto nel relativo progetto.

     8. La struttura di cui all’articolo 2, comma 2, rilascia al termine della prestazione appositi attestati dai quali risulta l’effettuazione del servizio civile.

 

     Art. 8. (Remunerazione e trattamento giuridico).

     1. L’attività svolta nell’ambito dei progetti del sistema regionale di servizio civile non determina in alcun caso l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, né col soggetto presso il quale si svolge il servizio civile, né con la Regione.

     2. Ai giovani impiegati in un progetto di servizio civile nazionale compete l’assegno previsto dalla normativa statale vigente. Ai giovani impiegati in un progetto di servizio civile regionale spetta un assegno di ammontare pari a quello previsto per il servizio civile nazionale se l’impegno settimanale è quantificato in trenta ore e diminuito o aumentato proporzionalmente in ragione dell’impegno settimanale definito dal progetto, così come recepito nel contratto di servizio civile.

     2 bis. Gli enti e le organizzazioni il cui progetto è stato inserito nel bando di cui all’articolo 7, comma 1, provvedono al pagamento dell’assegno di cui al comma 2 nei confronti dei soggetti selezionati. Il pagamento può essere effettuato, a seguito di richiesta da parte degli enti e delle organizzazioni, anche per il tramite della Giunta regionale [2].

     3. La Regione garantisce a tutti i giovani impiegati in un progetto del sistema regionale di servizio civile la copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni subiti dagli stessi o da questi cagionati durante l’espletamento del servizio.

     4. La Regione garantisce a tutti i giovani impiegati in un progetto del sistema regionale di servizio civile l’assistenza sanitaria, nelle forme assicurate dal servizio sanitario nazionale.

 

     Art. 9. (Doveri e incompatibilità).

     1. I giovani impiegati in progetti del sistema regionale del servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni loro affidate, secondo quanto previsto dal contratto di cui all’articolo 7.

     2. L’impiego in progetti del servizio civile regionale è compatibile con lo svolgimento di attività di studio, purché non contrastanti con l’ordinato svolgimento del progetto.

 

     Art. 10. (Attività di monitoraggio e assistenza tecnica).

     1. Il Centro regionale di documentazione e analisi per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani di cui all’articolo 5 della l.r. 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei serivizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno delle funzioni genitoriali e alle famiglie), svolge anche funzioni di supporto alle attività e alle iniziative di cui alla presente legge e in particolare:

     a) fornisce consulenza in ordine alle tematiche oggetto della presente legge;

     b) fornisce supporto in ordine alle attività di formazione dei soggetti coinvolti nei progetti di servizio civile;

     c) cura l’informazione e la promozione del servizio civile, anche attraverso la predisposizione di materiale informativo e documentario;

     d) esegue il monitoraggio e l’analisi dei progetti di servizio civile svolti nel territorio regionale;

     e) predispone e gestisce un sistema informativo telematico di supporto al funzionamento del sistema regionale del servizio civile;

     f) collabora alla predisposizione delle linee guida di cui all’articolo 4.

 

     Art. 11. (Strumenti di valorizzazione dell’attività di servizio civile).

     1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze ed in conformità con quanto previsto dalla normativa statale vigente, stipula accordi con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di lucro, al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro di coloro che hanno svolto attività di servizio civile.

     2. La Regione stipula convenzioni con scuole, istituti professionali e università per lo svolgimento di attività di promozione e informazione, per il riconoscimento di crediti formativi e per lo svolgimento di attività formative nel corso del servizio civile rilevanti per il curriculum degli studi, in conformità con quanto previsto dalla normativa statale vigente.

     3. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi banditi dalla Regione con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.

     5. La Regione può prevedere l’estensione a favore di coloro che hanno svolto attività di servizio civile dei benefici e delle agevolazioni previsti dalle normative regionali di settore riguardanti i giovani, la famiglia e lo studio.

 

     Art. 12. (Fondo per il sistema regionale del servizio civile).

     1. È istituito il fondo per il sistema regionale del servizio civile, nel quale confluiscono:

     a) la quota delle risorse del fondo nazionale per il servizio civile finalizzate ad attività di informazione e formazione prevista dall’articolo 4, comma 2, lettera b), del d.lgs. 77/2002;

     b) la quota delle risorse del fondo nazionale per il servizio civile da destinare a compensi dei giovani prevista dall’articolo 4, comma 2, lettera c), del d.lgs. 77/2002;

     c) la quota versata dal fondo nazionale per il servizio civile in attuazione dell’articolo 9, comma 4, del d.lgs. 77/2002;

     d) la specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio della Regione a vantaggio del fondo;

     e) gli appositi stanziamenti messi a disposizione da altri enti pubblici e fondazioni bancarie;

     f) i cofinanziamenti e le donazioni di soggetti pubblici e privati [3].

     2. Le risorse previste dal comma 1, lettere e) ed f), possono essere vincolate a richiesta del conferente per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.

 

     Art. 13. (Disposizioni finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge trovano copertura:

     a) nei fondi trasferiti dallo Stato alla Regione, in attuazione del d.lgs. 77/2002 e iscritti a carico della UPB 5.30.07;

     b) nelle risorse stanziate nell’ambito del fondo unico nazionale per le politiche sociali e iscritte a carico della UPB 5.30.07;

     b bis) nelle risorse regionali iscritte a carico della UPB 5.30.07 [4].

     2. L’ammontare della spesa è definito annualmente con legge finanziaria regionale.

 

     Art. 14. (Disposizioni transitorie).

     1. Le linee guida di cui all’articolo 4 sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3 e all’articolo 4, comma 2, lettera i), si applicano dalla data di entrata in vigore dell’articolo 6, commi 4 e 5, del d.lgs. 77/2002.

     3. Fino alla data di entrata in vigore degli articoli 5 e 6 del d.lgs. 77/2002 è istituita esclusivamente la sezione regionale dell’albo di cui all’articolo 5.

     4. Fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni del d.lgs. 77/2002 i progetti del servizio civile nazionale sono presentati e approvati sulla base della normativa statale vigente attuativa della legge 64/2001.


[1] Titolo così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 21 aprile 2005, n. 36.

[2] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 14 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 14 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37.