§ 3.2.5 - Legge Regionale 12 maggio 1982 n. 18.
Interventi e iniziative della Regione per rimuovere le cause dell'emarginazione. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:12/05/1982
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Settori di intervento.
Art. 3.  Diritto allo studio.
Art. 4.  Formazione professionale dei soggetti handicappati.
Art. 5.  Inserimento lavorativo.
Art. 6.  Imprese artigiane e cooperative.
Art. 7.  Abbattimento delle barriere architettoniche.
Art. 8.  Abbattimento delle barriere di comunicazione.
Art. 9.  Edilizia scolastica.
Art. 10.  Edilizia abitativa.
Art. 11.  Interventi diversi.
Art. 12.  Volontariato.
Art. 13.  Formazione professionale.
Art. 14.  Partecipazione.
Art. 15.  Procedure.
Art. 16.  Destinazione dei fondi.
Art. 17.  Finanziamento.
Art. 18.  Norma transitoria.
Art. 19.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.2.5 - Legge Regionale 12 maggio 1982 n. 18.

Interventi e iniziative della Regione per rimuovere le cause dell'emarginazione. [*]

 

(Abrogata dall'art. 28 della L.R. 4 giugno 1996, n. 18). [1]

 

Art. 1. Finalità.

     Con la presente legge la Regione Marche promuove e disciplina interventi rivolti a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, emarginazione o di non autosufficienza dei soggetti portatori di handicaps fisici, psichici e sensoriali, anche attraverso il coordinamento degli interventi previsti da leggi regionali vigenti.

     Gli interventi di cui alla presente legge hanno carattere integrativo rispetto ad ogni altro intervento previsto dalle leggi dello Stato e della Regione.

     Nel piano sanitario regionale sono predisposti gli interventi ed i servizi in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a favore dei soggetti portatori di handicaps.

 

     Art. 2. Settori di intervento.

     Gli interventi ed i servizi, da promuovere e coordinare ai sensi del precedente art. 1, riguardano in particolare i seguenti settori:

     - il diritto allo studio;

     - l'orientamento e la formazione professionale;

     - l'inserimento lavorativo;

     - il mantenimento e l'inserimento nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita, favorendo gli interventi rivolti alla partecipazione alle attività socio-culturali, ricreative e sportive.

 

     Art. 3. Diritto allo studio.

     Dopo l'art. 3 della L.R. 23 gennaio 1975, n. 4, è aggiunto il seguente art. 3 bis:

     (Omissis)

 

     Art. 4. Formazione professionale dei soggetti handicappati.

     La Regione, fermo restando il criterio di cui all'art. 2 primo comma della L.R. 23 agosto 1976, n. 24, promuove e riconosce carattere prioritario, all'interno dei piani triennali e annuali di cui alla predetta legge regionale e sue successive modificazioni, ai corsi di formazione professionale che prevedano l'inserimento di soggetti portatori di handicaps.

     A tal fine sono favorite quelle iniziative che prevedano esperienze dirette presso i luoghi di lavoro.

     Le iniziative formative di cui al presente articolo possono in alcuni casi prescindere dalla finalizzazione al conseguimento di una qualifica professionale.

 

     Art. 5. Inserimento lavorativo.

     Fatto salvo quanto previsto dalle leggi dello Stato in materia di collocamento al lavoro dei soggetti portatori di handicaps, la Regione assegna contributi ai comuni che, in forma singola o associata, ne promuovano l'inserimento lavorativo attraverso i seguenti interventi:

     a) promozione di indagini per l'individuazione dei costi di lavoro nei settori produttivi, in collegamento con l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro;

     b) organizzazione di servizi di orientamento al fine di individuare le attitudini dei singoli;

     c) contributo per l'adeguamento o l'acquisto di attrezzature per soggetti che intendano avviarsi ad un lavoro autonomo, purché gli stessi non possano usufruire di altri contributi allo stesso titolo e diano garanzia di continuità di lavoro;

     d) contributi per l'acquisto di attrezzature idonee o la modifica di impianti con cui l'handicappato svolge la propria attività presso terzi;

     e) contributi alle imprese che assumano soggetti portatori di handicaps la cui capacità lavorativa sia inferiore al cinquanta per cento, da realizzarsi attraverso concorso nel pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del datore di lavoro, pari al settanta per cento del loro importo;

     f) assistenza tecnico-psico-pedagogica, soprattutto nella fase del primo inserimento, da attuarsi d'intesa con le unità sanitarie locali e le associazioni più rappresentative degli handicappati presenti sul territorio marchigiano.

 

     Art. 6. Imprese artigiane e cooperative.

     Le imprese artigiane e commerciali, singole o associate, e le cooperative di lavoro in cui almeno il quindici per cento degli addetti sia rappresentato da soggetti portatori di handicaps sono ammesse con priorità rispetto ad altre imprese alle agevolazioni previste dalle leggi regionali.

 

     Art. 7. Abbattimento delle barriere architettoniche.

     La Regione nell'esercizio delle proprie competenze opera per l'abbattimento delle barriere architettoniche con riferimento agli edifici pubblici di carattere collettivo-sociale, alle altre strutture pubbliche ed ai servizi pubblici in genere.

     Sono ammesse con priorità ai finanziamenti regionali le opere pubbliche relative alla costruzione o alla ristrutturazione, ampliamento, sistemazione di edifici a carattere collettivo-sociale nonché le altre opere pubbliche i cui progetti prevedano le agevolazioni architettoniche e di servizi per handicappati, previste dalla vigente legislazione nazionale.

     I comuni, nell'adozione degli strumenti urbanistici attuativi e i comuni e le province nella redazione dei progetti, adegueranno la localizzazione e la sistemazione dei pubblici edifici e degli spazi di uso pubblico in armonia con gli scopi previsti dal presente articolo e con l'osservanza dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118 e del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

 

     Art. 8. Abbattimento delle barriere di comunicazione.

     La Regione nell'esercizio delle proprie competenze opera per l'abbattimento delle barriere di comunicazione in riferimento ai soggetti ipoacusici, ai sordi gravi e agli anziani, che, per motivi fisici e sensoriali, trovino difficoltà di comprensione della parola verbale, dell'interlocutore o dei mass-media sonori.

     A tal fine sono concessi contributi ai comuni che, in forma singola o associata, concorrano all'abbattimento delle barriere di comunicazione attraverso interventi per:

     a) inserire gli handicappati nel contesto di strutture volte all'organizzazione del tempo libero gestite da enti pubblici e privati e destinate a tutta la popolazione;

     b) assicurare alle persone portatrici di handicaps relativi alla comunicabilità visiva l'effettiva fruizione del servizio pubblico scolastico, la promozione di relazioni sociali e la partecipazione alla vita pubblica attraverso la possibilità di godere prestazioni di accompagnamento e di sostegno;

     c) organizzare, a favore dei portatori di handicaps relativi al linguaggio e alla comunicabilità sonora, strutture rivolte all'utilizzo di apparecchiature nell'ambito scolastico e lavorativo per sistemi speciali di ascolto e lettura, alla fruizione di servizi di biblioteca, di mezzi cine- video-televisivi appositamente strutturati e adattati per i sordi, di nastroteche didascalizzate e video-registratori.

     Per le finalità di cui alla lettera c) del precedente comma la Regione può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati specializzati per la produzione e distribuzione di materiale didattico speciale, nonché con la terza rete televisiva e con le emittenti private per la programmazione di specifici servizi.

 

     Art. 9. Edilizia scolastica.

     Per le stesse finalità di cui al precedente art. 7, l'art. 2 della L.R. 11 ottobre 1976, n. 31 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

 

     Art. 10. Edilizia abitativa.

     Fermo restando quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, la Regione Marche, nell'individuazione del fabbisogno relativo alle categorie di cittadini portatori di handicaps, assicurando nei programmi quadriennali e nei progetti biennali di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, almeno il cinque per cento dei finanziamenti per l'edilizia sovvenzionata per alloggi da destinare alle famiglie che, in possesso dei requisiti per l'assegnazione, contino nel proprio nucleo soggetti handicappati.

     La legge regionale fissa altresì criteri di priorità da introdurre nei bandi di concorso per la scelta degli operatori incaricati della realizzazione del programma di edilizia agevolata e convenzionata.

     Agli alloggi realizzati ed assegnati ai sensi del presente articolo devono essere apportate le variazioni necessarie e possibili per adeguarli alla vigente normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

 

     Art. 11. Interventi diversi.

     La Regione favorisce attraverso un proprio concorso finanziario le iniziative dei comuni singoli o associati rivolte a:

     a) agevolare la fruizione da parte dei soggetti handicappati dei servizi di pubblico trasporto, l'attivazione di specifici servizi ovvero l'attuazione di convenzioni tariffarie con auto pubbliche;

     b) favorire la partecipazione dei soggetti handicappati alle attività sportive e del tempo libero esistenti sul territorio, con particolare riguardo a coloro che hanno maggiore difficoltà ad essere inseriti nel contesto sociale;

     c) creare le condizioni e sostenere l'autonomo accesso alla cultura e all'informazione;

     d) organizzare soggiorni climatici in strutture aperte nelle località più adeguate alle esigenze dei soggetti handicappati;

     e) assicurare l'assistenza domiciliare con prestazioni a carattere domestico, sociale e infermieristico, attraverso i servizi pubblici o convenzionati delle unità sanitarie locali e in raccordo con le previsioni del piano sanitario regionale;

     f) favorire il mantenimento del soggetto handicappato nel proprio nucleo familiare, anche attraverso sussidi economici per le famiglie che non sono in grado di provvedervi;

     g) favorire iniziative di carattere sperimentale nei centri di animazione e socializzazione per soggetti portatori di handicaps gravi e gravissimi che, oltre a una funzione assistenziale, curino anche l'aspetto dell'inserimento;

     h) concorrere nelle spese per l'acquisto di automatismi di guida da applicare ad autovetture di proprietà o per l'acquisto di nuove già predisposte all'uso da parte di soggetti portatori di handicaps;

     i) fornire ogni altro sussidio economico e tecnico per il conseguimento delle finalità della presente legge.

 

     Art. 12. Volontariato.

     I comuni singoli o associati possono, per la realizzazione dei servizi sociali previsti dalla presente legge, avvalersi delle prestazioni di volontariato, sia in forma singola che associata, previa convenzione con i relativi organismi, o dei servizi civili sostitutivi degli obblighi di leva, secondo la normativa vigente.

 

     Art. 13. Formazione professionale.

     La Regione, nell'ambito dei propri piani triennali e annuali di formazione professionale, promuove e finanzia corsi di formazione e aggiornamento di tutti gli operatori preposti agli interventi a favore dei soggetti portatori di handicaps.

 

     Art. 14. Partecipazione.

     La Regione, per il coordinamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla presente legge, adotta il metodo della consultazione permanente con le associazioni costituite per la tutela degli interessi dei cittadini handicappati, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative esistenti sul territorio marchigiano, con gli enti locali e con i gruppi di base.

     Le associazioni di cui al primo comma presentano proposte ed esprimono pareri sulle questioni e sui provvedimenti diretti a favorire il superamento di ogni stato di esclusione dalla vita sociale.

     La Regione promuove altresì, d'intesa con le predette associazioni e gli enti locali, indagini e studi rivolti a reperire i dati necessari per una ulteriore qualificazione dell'intervento pubblico nel settore, nonché la divulgazione delle relative conoscenze.

 

     Art. 15. Procedure.

     I comuni, in forma singola o associata, presentano alla giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano relativo agli interventi di cui ai precedenti artt. 5, 8 e 11 che intendono attuare nel rispettivo territorio. Il piano contiene la descrizione degli interventi prescelti, il numero dei soggetti interessati, il preventivo di spesa per ciascun intervento.

     Il consiglio regionale, su proposta della giunta approva, entro il 31 marzo di ogni anno, per gli interventi di cui all'art. 5 lettere c), d) ed e) e agli artt. 8 e 11 della presente legge, la ripartizione dei fondi tra i comuni singoli e associati che abbiano presentato il programma annuale.

 

     Art. 16. Destinazione dei fondi.

     Le autorizzazioni annuali di spesa previste in attuazione della presente legge possono essere finalizzate, fino all'ammontare del settanta per cento, per gli scopi di cui al precedente art. 5.

 

     Art. 17. Finanziamento.

     Per il finanziamento degli oneri relativi all'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di L. 1.500.000.000; per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

     Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede:

     1) per l'anno 1982 mediante riduzione:

     a) per l'importo di L. 500.000.000, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981, partita n. 10 dell'elenco n. 2, utilizzato ai sensi dell'art. 59, terzo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25;

     b) per l'importo di L. 1.000.000.000, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del detto anno, partita n. 4 dell'elenco n. 2;

     2) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte dei finanziamenti spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Al pagamento della spesa di cui al primo comma del presente articolo si provvede:

     1) per l'anno 1982 con i fondi a carico del capitolo 4234103 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa settore 2 - sub settore 3 - programma 4 - "Spese e contributi per interventi a favore dei soggetti portatori di handicaps fisici, psichici e sensoriali" con la dotazione di competenza e di cassa di L. 1.500.000.000;

     2) per gli anni successivi con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti.

 

     Art. 18. Norma transitoria.

     (p.m.)

 

     Art. 19. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[*] Vedi l'art. 1 della L.R. 25 marzo 1996, n. 10.

[1] L'art. 28, comma 2, della L.R. 4 giugno 1996, n. 18 dispone che «in ogni caso le domande presentate dai Comuni entro il 31 gennaio 1996 per gli interventi previsti dalla l.r. 18/1982, vengono finanziate con le modalità ed i criteri previsti dalla medesima legge regionale».