§ 3.1.148 - L.R. 5 febbraio 2008, n. 2.
Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1998, n. 22 "Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino spedalizzato"


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:05/02/2008
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 22/1998)


§ 3.1.148 - L.R. 5 febbraio 2008, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1998, n. 22 "Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino spedalizzato"

(B.U. 14 febbraio 2008, n. 16)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 22/1998)

1. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 1998, n. 22 (Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino spedalizzato), le parole “lire 1.500.000” sono sostituite dalle seguenti “euro 1.200,00”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 22/1998, è aggiunto il seguente:

“2 bis. L’importo di cui al comma 2 viene rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.”.