§ 3.1.113 - L.R. 23 febbraio 2005, n. 12.
Modifiche alle leggi regionali in materia sanitaria 17 luglio 1996, n. 26, 19 novembre 1996, n. 47 e 16 marzo 2000, n. 20.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:23/02/2005
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 28 della l.r. 26/1996).
Art. 2.  (Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 47/1996).
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 24 della l.r. 20/2000).


§ 3.1.113 - L.R. 23 febbraio 2005, n. 12.

Modifiche alle leggi regionali in materia sanitaria 17 luglio 1996, n. 26, 19 novembre 1996, n. 47 e 16 marzo 2000, n. 20.

(B.U. 10 marzo 2005, n. 25).

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 28 della l.r. 26/1996).

     1. Al comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I chiarimenti e gli elementi integrativi devono pervenire alla Regione entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, a pena di decadenza dell’atto sottoposto a controllo.”.

     2. Dopo il comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 26/1996 è aggiunto il seguente:

“3 bis. I termini per l’esercizio del controllo sono sospesi dall’1 al 31 agosto.”.

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 47/1996).

     1. L’articolo 19 della l.r. 19 novembre 1996, n. 47 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle aziende sanitarie) è sostituito dal seguente:

“Art. 19. (Deliberazione e pubblicità del bilancio di esercizio).

1. Il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio o entro il termine eventualmente fissato dalla Giunta regionale quando lo richiedano particolari esigenze e comunque non oltre il 30 giugno. Il bilancio, corredato della relazione del collegio sindacale e della relazione di cui all’articolo 17, è trasmesso entro quindici giorni dall’adozione, a pena di decadenza, alla Giunta regionale ed alla Conferenza permanente regionale socio-sanitaria.

2. Entro novanta giorni dall’approvazione, il bilancio di esercizio viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Copia dello stesso, corredata della relazione del direttore generale, è affissa all’albo pretorio dei Comuni compresi nell’ambito territoriale di riferimento.”.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 24 della l.r. 20/2000). [1]

     1. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) è sostituito dai seguenti: “I termini previsti per l’adeguamento ai requisiti minimi decorrono a partire dal 31 dicembre 2005. I soggetti di cui al comma 4 possono effettuare in qualsiasi momento verifiche ed eventuali controlli ispettivi.”.

     2. Al comma 8 dell’articolo 24 della l.r. 20/2000 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le strutture pubbliche non si applica quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, e dall’articolo 9, comma 2, per quanto concerne l’ampliamento, la trasformazione ed il trasferimento della struttura.”.


[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 30 settembre 2016, n. 21.