§ 3.1.76 - Regolamento Regionale 13 novembre 2001, n. 2.
Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:13/11/2001
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Requisiti per la detenzione di animali da affezione).
Art. 2.  (Criteri per la gestione dei canili e dei rifugi di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10).
Art. 3.  (Requisiti dei canili e dei rifugi pubblici o privati degli animali da affezione).
Art. 4.  (Gattile).
Art. 5.  (Orario di apertura).
Art. 6.  (Scheda segnaletica).
Art. 7.  (Anagrafe canina informatizzata).
Art. 8.  (Modalità di tenuta del registro da parte degli allevatori o detentori di animali da affezione).
Art. 9.  (Albo regionale).
Art. 10.  (Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 dall'art. 16 della l.r. 10/1997).
Art. 11.  (Interventi di controllo sulle colonie feline).
Art. 12.  (Compiti delle Province).
Art. 13.  (Abrogazione).


§ 3.1.76 - Regolamento Regionale 13 novembre 2001, n. 2.

Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni.

(B.U. 22 novembre 2001, n. 134).

 

     Art. 1. (Requisiti per la detenzione di animali da affezione).

     1. I cani di proprietà detenuti all'aperto devono avere la possibilità di ripararsi dal sole e dalle intemperie e devono disporre di una cuccia ben coibentata ed impermeabilizzata, con all'interno un pianale rialzato in materiale plastico o in listelli di legno.

     2. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

     3. I cani detenuti prevalentemente in spazi delimitati necessitano di una area di almeno 8 metri quadrati per capo adulto. In presenza di locali di ricovero, comprensivi di cucce, questi devono essere aperti verso l'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione. Al cane deve essere assicurata, quotidianamente, la possibilità di muoversi liberamente.

     4. E' vietata la detenzione dei cani alla catena; qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia assicurata la possibilità di muoversi liberamente e che la catena sia mobile, munita di due moschettoni girevoli, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.

     5. Il pasto, fornito quotidianamente in apposite ciotole, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.

     6. In presenza di patologie, i cani devono essere sottoposti a cure da parte dei medici veterinari.

     7. E' vietato detenere animali da affezione in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

 

     Art. 2. (Criteri per la gestione dei canili e dei rifugi di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10).

     1. La cattura dei cani vaganti o randagi deve essere effettuata con metodi indolori e tali da non arrecare danno all'animale.

     2. Essa è compito del personale delle Aziende unità sanitarie locali (di seguito denominate AUSL) che deve essere messo a disposizione con reperibilità 24 ore su 24.

     3. Le AUSL possono avvalersi per l'espletamento di tale servizio di operatori competenti, destinatari dei progetti formativi attuati dalle Province ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. b) della l.r. 10/1997 e del comma 2 dell'art. 13 del presente regolamento.

     4. I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti ad un canile pubblico di cui all'articolo 3 della l.r. 10/1997, per l'osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica, l'identificazione con microchip e l'avviso all'eventuale proprietario. Gli opportuni interventi di profilassi veterinaria, da effettuarsi dopo l'osservazione sanitaria, comprendenti la sverminazione polivalente e le vaccinazioni relative al cimurro, alla parvovirosi, alla leptospirosi e all'epatite infettiva, sono da eseguirsi a cura e a spese del servizio veterinario delle AUSL ai sensi dell'art. 5 della l.r. 10/1997.

     5. Trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione, della durata massima di quindici giorni, salvo specifiche e motivate patologie in atto, i cani che risultano senza proprietario sono destinati ai rifugi per il ricovero o affidati ai privati che ne facciano richiesta.

     6. I titolari dei canili e rifugi sono tenuti a segnalare, preventivamente, al servizio veterinario territorialmente competente i casi di richiesta di affidi plurimi per l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1 per la detenzione degli animali da affezione.

     7. Per prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero temporaneo e permanente, le amministrazioni locali possono prevedere incentivi all'adozione o all'affidamento, consistenti in una forma di assistenza veterinaria convenzionata o in fornitura di alimenti o in altri tipi di servizi; tali incentivi non possono, comunque, consistere nella concessione di contributi in denaro all'adottante.

     8. Al momento dell'adozione e dell'affidamento il responsabile della struttura deve compilare, in triplice copia, una scheda conforme all'allegato "A" al presente regolamento.

     9. Nei canili e nei rifugi il pasto, fornito quotidianamente in apposite ciotole, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età e alle condizioni fisiologiche dell'animale. Ogni animale deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.

     10. I canili e i rifugi devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente e sottoposti alla vigilanza veterinaria esercitata dal servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio, mediante sopralluoghi con cadenza almeno trimestrale, documentati da apposito verbale.

     11. I cani introdotti nei canili e nei rifugi devono risultare preventivamente registrati e identificati mediante microchip.

     12. L'eventuale custodia temporanea, a pagamento, dei cani e dei gatti di proprietà avviene in reparti appositi e separati.

     13. Le spese di mantenimento quotidiano relative a ciascun animale catturato, i cui oneri finanziari sono a carico dei Comuni, sono stabilite nel limite minimo e massimo dalla Giunta regionale con apposito provvedimento da adottarsi entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.

     14. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane dotati di canili o rifugi devono affidare prioritariamente la loro gestione ad associazioni o enti aventi finalità di protezione degli animali o altre organizzazioni non aventi scopo di lucro, iscritte all'albo regionale.

     15. I responsabili delle strutture che gestiscono in convenzione i rifugi devono redigere una relazione semestrale da inviare al Comune e al servizio veterinario della AUSL competenti per territorio per documentare l'attività svolta. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane che gestiscono direttamente i rifugi devono redigere analoga relazione semestrale da trasmettere al servizio veterinario della AUSL e alla Provincia di competenza per l'attuazione dei compiti previsti dall'art. 19 della l.r. 10/1997.

     16. Nei canili e nei rifugi il responsabile della custodia degli animali deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, conforme all'allegato "B" al presente regolamento, numerato e firmato in ogni foglio dal dirigente del servizio veterinario dell'AUSL. Sul registro devono essere annotate:

     a) lo stato segnaletico dell'animale;

     b) la data di introduzione dell'animale nel canile o rifugio;

     c) la data di nascita dell'animale o la provenienza;

     d) gli interventi veterinari;

     e) il numero del microchip o il tatuaggio dell'animale;

     f) la data della cessione dell'animale e le generalità del destinatario.

     17. I cani e i gatti catturati non possono essere ceduti per la sperimentazione e manifestazioni violente.

     18. La soppressione eutanasica di cui all'art. 11 della l.r. 10/1997 deve essere preceduta da anestesia profonda.

 

     Art. 3. (Requisiti dei canili e dei rifugi pubblici o privati degli animali da affezione).

     1. I canili o i rifugi adibiti alla custodia, al mantenimento o all'allevamento dei cani, oltre ai requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della l.r. 10/1997, devono possedere i seguenti requisiti:

     a) capacità massima complessiva del singolo impianto: 400 capi;

     b) dotazione di box individuali o collettivi così strutturati:

     1) parte coperta con annesse cucce ben coibentate ed impermeabilizzate che fornisca protezione dalle temperature e dalle condizioni climatiche avverse e parte scoperta, per una superficie complessiva minima fra coperto e scoperto per capo adulto di 8 mq, per il singolo capo, aumentabili di 4 mq. per ogni capo successivo [1];

     2) [2];

     3) il pavimento del box deve essere costruito con pendenza idonea a consentire il deflusso delle acque di lavaggio; i pianali rialzati, all'interno delle cucce, devono essere in materiale plastico o listelli di legno;

     c) dotazione di efficiente approvvigionamento idrico e di un sistema di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio a norma di legge per consentire l'obbligatoria pulizia e almeno trimestrali disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni;

     d) opportuna recinzione con strutture metalliche idoneamente installate;

     e) presenza di un ampio cortile recintato comunicante con i box, per la sgambatura quotidiana degli animali;

     f) numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata. In alternativa ai box, i rifugi possono essere dotati di aree all'aperto di almeno 20 mq per capo, con parte coperta con annesse cucce, secondo le caratteristiche indicate alla lett. b);

     g) locale per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature.

     2. Il reparto di isolamento deve avere una capienza pari al 5 per cento di quella complessiva.

     3. I reparti adibiti a cucina e al deposito degli alimenti devono essere provvisti di pavimenti, pareti e infissi facilmente lavabili.

     4. Nei rifugi non possono essere introdotti animali catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria. Il servizio veterinario dell'AUSL provvede, a propria cura e spese ad effettuare annualmente gli interventi di profilassi veterinaria di cui all'art. 2, comma 4 del presente regolamento, nonché tutte le cure e gli interventi necessari per il benessere degli animali, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della l.r. 10/1997.

     5. Le AUSL possono stipulare con le Facoltà di Medicina Veterinaria apposite convenzioni o protocolli di intesa per offrire assistenza sanitaria agli animali ricoverati presso le strutture di cui al presente articolo, tramite l'utilizzo di proprie strutture e apparecchiature, con l'eventuale collaborazione delle associazioni animaliste.

     6. Le norme del presente articolo si applicano anche ai rifugi e ai canili già esistenti, che devono adeguarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 4. (Gattile).

     1. Le strutture di cui all'art. 2, comma 3 e art. 14, comma 3, della l.r. 10/1997 e successive modifiche, devono prevedere ampie sezioni per l'accoglienza e la cura momentanea di cuccioli di gatto e dei gatti ammalati e sterilizzati. Altre sezioni, la cui ampiezza deve tener conto del benessere animale, vanno riservate a quei soggetti non reintegrabili nelle colonie per accertati problemi fisici.

     2. Le stesse strutture devono essere realizzate e/o adeguate alle prescrizioni vigenti da parte dei Comuni e delle Comunità montane entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 5. (Orario di apertura).

     1. I canili, i gattili ed i rifugi pubblici e privati devono garantire un orario di apertura al pubblico in modo da assicurare la più ampia possibilità di promuovere la politica di adozione ed assicurare la trasparenza del buon trattamento degli animali ivi ospitati. A tal fine, gli organismi deputati alla vigilanza e controllo di cui all'art. 19 della l.r. 10/1997, hanno libero accesso nei canili, nei gattili, nei rifugi, negli allevamenti ed in ogni altra struttura di vendita, sia pubblici che privati.

     2. I Comuni, in collaborazione con le associazioni animaliste e con i responsabili delle strutture, decidono e rendono pubblico l'orario giornaliero di apertura entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 6. (Scheda segnaletica).

     1. La scheda segnaletica di cui al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 10/1997, conforme all'allegato "C" al presente regolamento, viene redatta in triplice copia. Una copia rimane alla AUSL e due copie sono consegnate al proprietario o detentore dell'animale.

 

     Art. 7. (Anagrafe canina informatizzata).

     1. I servizi veterinari delle AUSL sono responsabili della tenuta e dell'aggiornamento dell'anagrafe canina informatizzata. In sostituzione del metodo del tatuaggio i servizi veterinari delle AUSL devono dotarsi di:

     a) adeguate attrezzature per l'identificazione dei cani mediante l'inserimento sottocutaneo (regione sinistra del collo) di microchip;

     b) appositi lettori di microchip.

     2. Ciascuna AUSL provvede all'approvvigionamento dei microchips, dei lettori e di quant'altro necessario all'identificazione elettronica dei cani nel rispetto delle specifiche indicate dal Ministero della sanità.

     3. L'applicazione del microchip oltre che dai servizi veterinari delle AUSL può essere effettuata, a seguito della stipula di apposita convenzione con la AUSL competente per territorio e previa corresponsione della tariffa regionale, dai veterinari delle società cinofile o dalle associazioni di protezione degli animali o da veterinari liberi professionisti.

     4. Ai cuccioli dei cani l'inserimento sottocutaneo dei microchip deve avvenire entro il terzo mese di vita.

     5. I soggetti che esercitano le funzioni di vigilanza di cui all'art. 19 della l.r. n. 10/1997 devono munirsi di appositi lettori ottici di microchip di cui al comma 1, lett. b).

     6. L'importo della tariffa relativa all'identificazione dei cani mediante l'applicazione di microchip è determinata dalla Giunta regionale.

 

     Art. 8. (Modalità di tenuta del registro da parte degli allevatori o detentori di animali da affezione).

     1. Gli allevatori o detentori di cani o gatti a scopo di commercio devono garantire il rispetto del benessere degli animali e delle loro esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali stabiliti dalla l.r. 10/1997 e dal presente regolamento.

     2. Gli allevatori o detentori dei cani a scopo di commercio devono tenere:

     a) un registro di carico e scarico, conforme all'allegato "B" al presente regolamento, appositamente vidimato dalla AUSL, dove vengono annotate la data di acquisto o di nascita di ciascun animale, i dati della femmina fattrice, lo stato segnaletico, il numero di tatuaggio o microchip, la data della cessione o morte e le generalità del destinatario;

     b) due copie della scheda segnaletica, conforme all'allegato "C" al presente regolamento, rilasciata dalla AUSL che devono accompagnare l'animale in occasione di mostre o manifestazioni.

     3. In caso di vendita del cane, l'allevatore o detentore è tenuto a consegnare all'acquirente una copia della scheda di cui alla lett. b). Gli stessi sono anche tenuti alla trasmissione della copia della vendita o della cessione del cane alla propria AUSL ed alla AUSL del nuovo proprietario entro 15 giorni dalla vendita o cessione.

 

          Art. 9. (Albo regionale).

     1. E' istituito presso il servizio veterinario della Regione l'albo regionale delle associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato che svolgono attività dirette alla prevenzione del randagismo e al benessere degli animali.

     2. Le associazioni che intendano iscriversi all'albo di cui al comma 1 devono allegare alla richiesta di iscrizione l'atto costitutivo e lo statuto.

     3. Possono essere iscritte all'albo, su loro richiesta, anche le associazioni già iscritte nel registro regionale del volontariato, sezione sanità ed igiene produzione animale, di cui alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 48.

     4. Le associazioni iscritte all'albo devono redigere entro il mese di novembre di ogni anno apposita relazione attestante l'attività svolta, da inviare al servizio veterinario regionale il quale, constatata da parte delle associazioni l'impossibilità al perseguimento delle loro finalità può disporne la cancellazione dall'albo.

 

     Art. 10. (Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 dall'art. 16 della l.r. 10/1997).

     1. Ai sensi dell'art. 16 della l.r. 10/1997, la Regione concede contributi ai Comuni per l'adempimento dei compiti di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 dell'art. 2 della medesima legge, sulla base del seguente criterio:

     - numero dei cani ospitati presso le strutture sia pubbliche che private.

     2. Il dirigente del servizio veterinario regionale provvede, mediante avviso da pubblicare sul bollettino ufficiale della Regione, a comunicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande di contributo.

 

     Art. 11. (Interventi di controllo sulle colonie feline).

     1. Salvo quanto previsto dall'art. 14 della l.r. 10/1997, l'AUSL in collaborazione con le associazioni di volontariato scritte nell'albo di cui all'art. 9 e le guardie zoofile, provvedono ogni sei mesi ad effettuare il censimento delle colonie feline esistenti nel proprio territorio.

     2. Allo scopo di prevenire o di limitare inconvenienti di carattere sanitario sul territorio, i gatti che vivono in libertà devono essere sottoposti agli opportuni interventi di sterilizzazione e cure veterinarie necessarie per eventuali zoonosi presenti. I suddetti interventi sono da eseguirsi a cura e spese del servizio veterinario delle AUSL, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della l.r. 10/1997.

 

     Art. 12. (Compiti delle Province).

     1. Le Province, in esecuzione di quanto previsto dal comma 4, lett. a), dell'art. 19 della l.r. 10/1997, convocano ogni sei mesi i Comuni, le AUSL, le associazioni iscritte nell'albo di cui all'art. 9 e gli altri soggetti di cui all'art. 19 per verificare lo stato di attuazione della legge e del presente regolamento e redigono una relazione da inviare alla Giunta regionale e a tutti i soggetti partecipanti alle riunioni.

     2. Le Province promuovono e attuano corsi di formazione di cui al comma 4, lett. b) dell'art. 19 della l.r. 10/1997 con cadenza almeno biennale.

     3. Le Province nell'ambito dell'attività di vigilanza e di controllo in ambito extraurbano di cui al comma 4, lett. c) dell'art. 19 della l.r. 10/1997, intervengono con proprio personale, in collaborazione con il personale delle AUSL, alla cattura di cani inselvatichiti con le metodiche e procedure previste dall'art. 2, comma 1, del presente regolamento.

     4. Inoltre, procedono nell'ambito dell'attività di vigilanza e di controllo in ambito extraurbano di cui all'art. 19, comma 4, lett. c), della l.r. 10/1997, al controllo dell'iscrizione all'anagrafe canina di cui all'art. 6 della l.r. 10/1997 dei cani vaganti e al controllo del benessere degli animali ai sensi delle normative vigenti, riferendone alla AUSL competente per territorio.

 

     Art. 13. (Abrogazione).

     1. I regolamenti regionali 19 maggio 1998, n. 49 e 21 maggio 1999, n. 53 sono abrogati.

 

 

     Allegati

     (Omissis)

 

 

 


[1] Punto così sostituito dall’art. 1 del R.R. 20 dicembre 2002, n. 5.

[2] Punto abrogato dall’art. 1 del R.R. 20 dicembre 2002, n. 5.