§ 3.1.53 - Legge Regionale 18 marzo 1997, n. 25.
Contributo una tantum ad associazioni protezionistiche che gestiscono canili e rifugi per cani.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:18/03/1997
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Procedure).
Art. 3.  (Finanziamento).


§ 3.1.53 - Legge Regionale 18 marzo 1997, n. 25.

Contributo una tantum ad associazioni protezionistiche che gestiscono canili e rifugi per cani.

(B.U. 27 marzo 1997, n. 22).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione assicura la tutela degli animali di affezione, combatte il randagismo, salvaguardia la salute pubblica e l'ambiente.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione eroga un contributo una tantum ad associazioni protezionistiche senza scopo di lucro che gestiscono canili o rifugi per cani.

 

     Art. 2. (Procedure).

     1. Le domande di concessione dei contributi previsti all'articolo 1 debbono essere presentate al Presidente della Giunta regionale nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Le domande sono redatte in conformità ad un apposito modello predisposto entro trenta giorni dal competente servizio regionale e debbono essere corredate da:

     a) relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al numero dei cani ospitati, ai servizi garantiti e alle fonti di finanziamento;

     b) idonea documentazione attestante le spese sostenute per la gestione del canile.

     3. Con apposito atto il Consiglio regionale su proposta della Giunta determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi assicurando priorità di finanziamento:

     a) alle associazioni protezionistiche che gestiscono rifugi per cani o canili in comuni privi di canili pubblici;

     b) alle associazioni protezionistiche che gestiscono rifugi per cani o canili per conto degli enti pubblici competenti.

     4. La concessione e liquidazione del contributo è disposta con provvedimento del Dirigente del servizio competente con le modalità di cui all'articolo 5 della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44 e successive modificazioni.

 

     Art. 3. (Finanziamento).

     1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa complessiva di lire 150 milioni.

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della l.r. 30 aprile 1980, n. 25 mediante riduzione dell'apposito stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 all'uopo utilizzando la partita 4 dell'elenco 2.

     3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate al comma 1, sono iscritte per l'anno 1997 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire con la seguente denominazione: "Contributi una tantum alle associazioni protezionistiche che gestiscono canili o rifugi per cani" con le dotazioni di competenza e di cassa di lire 150 milioni.

 

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