§ 2.3.26 - Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 10.
Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle province nella Regione Marche.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali
Data:16/01/1995
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Istituzione di nuovi comuni.
Art. 3.  Mutamento delle circoscrizioni comunali.
Art. 4.  Mutamento delle denominazioni comunali.
Art. 5.  Programma di riordino territoriale dei comuni.
Art. 6.  Contributi alla fusione di comuni.
Art. 7.  Contributi alle unioni di comuni.
Art. 8.  Iniziativa legislativa regionale.
Art. 8 bis.  (Fusione per incorporazione)
Art. 9.  Pareri dei consigli comunali e provinciali.
Art. 10.  Referendum consultivo.
Art. 11.  Rinnovo dei consigli comunali.
Art. 12.  Partecipazione e decentramento. I municipi.
Art. 13.  Successione nei rapporti.
Art. 14.  Funzioni delegate.
Art. 15.  Determinazione e rettifica dei confini.
Art. 16.  Comunicazioni e provvedimenti sostitutivi.
Art. 17.  Rapporti finanziari.
Art. 18.  Iniziativa per l'istituzione di nuove province e per il mutamento delle circoscrizioni provinciali.
Art. 19.  Promozione dell'iniziativa comunale.
Art. 20.  Coordinamento dell'iniziativa comunale.
Art. 21.  Parere della Regione.
Art. 22.  Norme finanziarie.


§ 2.3.26 - Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 10.

Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle province nella Regione Marche.

(B.U. 25 gennaio 1995, n. 4).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge detta i criteri per il riordinamento dei comuni attraverso l'istituzione di nuovi comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, l'incentivazione delle fusioni e delle unioni di comuni, nonché ogni altra funzione attribuita alla Regione in materia di circoscrizioni comunali, ai sensi degli articoli 117, primo comma, e 133, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 11, 12 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. Essa disciplina, altresì, la partecipazione della Regione al procedimento per la istituzione di nuove province e la modifica delle circoscrizioni provinciali, nonché la promozione e il coordinamento dell'iniziativa dei comuni in materia, ai sensi degli articoli 117, secondo comma, e 133, primo comma, della Costituzione e in attuazione dell'articolo 16 della legge 142/1990.

 

TITOLO II

Istituzione di nuovi comuni, mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali

 

     Art. 2. Istituzione di nuovi comuni.

     1. L'istituzione di nuovi comuni può aver luogo nei seguenti casi:

     a) fusione di due o più comuni contermini;

     b) erezione in comune o in comuni autonomi di una o più borgate o frazioni di uno stesso comune.

     2. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

 

     Art. 3. Mutamento delle circoscrizioni comunali.

     1. Il mutamento delle circoscrizioni comunali può aver luogo nei seguenti casi:

     a) incorporazione di un comune in un altro contermine;

     b) distacco di una frazione o borgata da un comune e sua incorporazione in un comune contermine;

     c) ampliamento del territorio di un comune al quale viene aggregata parte del territorio contermine o di altro comune.

     2. [Ai fini della presente legge, all'incorporazione di comune in altro comune contermine devono applicarsi le stesse disposizioni poste in materia di fusione di due o più comuni contermini] [1].

     3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non si applica il limite minimo di popolazione stabilito all'articolo 2 comma 2.

 

     Art. 4. Mutamento delle denominazioni comunali.

     1. Il mutamento delle denominazioni dei comuni può aver luogo in seguito al mutamento delle circoscrizioni comunali o quando ricorrano peculiari esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche.

     2. Il mutamento di cui al comma 1 non implica alcuna modifica nei rapporti istituzionali.

 

TITOLO III

Programmazione e incentivazione del riordino territoriale dei comuni

 

     Art. 5. Programma di riordino territoriale dei comuni. [2]

 

     Art. 6. Contributi alla fusione di comuni. [3]

 

     Art. 7. Contributi alle unioni di comuni. [4]

 

TITOLO IV

Norme procedurali

 

     Art. 8. Iniziativa legislativa regionale.

     1. L'iniziativa legislativa regionale per l'istituzione di nuovi comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti è esercitata secondo le norme di cui all'articolo 44 dello Statuto regionale.

     2. Alle proposte di legge di iniziativa popolare si applicano le norme di cui alla L.R. 5 settembre 1974, n. 23, nonché le norme di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge.

     3. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa popolare, ciascun consiglio comunale o la maggioranza degli elettori residenti in comuni, frazioni o borgate, interessati all'adozione di uno dei provvedimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4 della presente legge, possono fare richiesta adeguatamente motivata alla giunta regionale affinché promuova la procedura per la presentazione di una propria proposta di legge.

     4. Le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 23/1974. Le spese per l'autenticazione delle firme sono a carico della Regione qualora alla richiesta venga dato corso secondo quanto previsto al comma 5.

     5. La giunta regionale, verificata la regolarità della richiesta, nonché la sua conformità al programma di riordinamento territoriale, presenta la relativa proposta di legge entro sessanta giorni. In caso contrario, la giunta regionale è tenuta a riferire alla competente commissione consiliare.

 

          Art. 8 bis. (Fusione per incorporazione) [5]

     1. Al fine della fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ciascun Comune interessato indice il referendum consultivo comunale ivi previsto.

     2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i Comuni devono in ogni caso indire il referendum se ne fa richiesta, in ciascun Comune, almeno un decimo degli aventi diritto al voto. Le relative firme devono essere raccolte nei sei mesi antecedenti il deposito della richiesta. I Comuni verificano la regolarità della stessa richiesta entro trenta giorni dal deposito e indicono il referendum entro trenta giorni dal completamento della verifica [6].

     3. Il referendum è effettuato nella medesima data in ciascun Comune.

     4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati a eleggere il Consiglio regionale.

5. Il referendum è valido indipendentemente dal numero dei votanti. La proposta sottoposta a referendum è approvata se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi, conteggiati con scrutini separati per ciascun Comune.

     6. [Non può essere ripresentata la medesima richiesta di referendum se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei risultati del precedente referendum] [7].

     7. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di enti locali predispone il modello della scheda di votazione, nonché degli atti relativi allo scrutinio e alla proclamazione del risultato.

     8. Gli uffici comunali preposti sovraintendono alle operazioni elettorali. La proclamazione dei risultati è effettuata entro venti giorni dalla data di svolgimento del referendum.

     9. I Consigli comunali interessati alla procedura di fusione per incorporazione trasmettono alla Giunta regionale la relativa richiesta entro trenta giorni dall'effettuazione del referendum. La richiesta è corredata dal verbale di proclamazione del risultato del referendum e contiene l'indicazione dell'eventuale sussistenza di contenziosi.

     10. La Giunta regionale verifica la regolarità della richiesta entro venti giorni dal ricevimento della stessa e presenta la relativa proposta di legge all'Assemblea legislativa regionale entro trenta giorni dal completamento della verifica.

     11. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo III della legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto).

 

     Art. 9. Pareri dei consigli comunali e provinciali. [8]

     1. La proposta di legge di cui all'articolo 8 e 8 bis, ritualmente presentata all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, è trasmessa entro quindici giorni ai consigli comunali interessati e al consiglio provinciale territorialmente competente, per la formulazione entro sessanta giorni dalla ricezione di un parere di merito.

     2. La proposta di legge è successivamente inviata, unitamente ai pareri degli enti locali, alla competente commissione del consiglio regionale.

 

     Art. 10. Referendum consultivo.

     1. Il consiglio regionale, dopo che la commissione consiliare si sia espressa sulla proposta di legge di cui all'articolo 8, delibera sulla indizione del referendum consultivo sulla proposta di legge.

     2. Il presidente della giunta regionale fissa con proprio decreto la data di effettuazione del referendum, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 1, secondo le modalità e i termini di cui al comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 5 aprile 1980, n. 18 [9].

     3. [La data di effettuazione è fissata a norma dell'articolo 8, secondo comma, della L.R. 5 aprile 1980, n. 18] [10].

     4. Il referendum consultivo sulla proposta di legge per l’istituzione di nuovi Comuni, mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato [11].

     4 bis. Il referendum di cui al presente articolo non si effettua nei casi previsti all’articolo 8 bis [12].

 

TITOLO V

Norme di organizzazione e sulla successione nei rapporti

 

     Art. 11. Rinnovo dei consigli comunali.

     1. Per il rinnovo dei consigli comunali, conseguente alla istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni delle circoscrizioni comunali, si applicano le disposizioni delle leggi della Repubblica.

 

     Art. 12. Partecipazione e decentramento. I municipi.

     1. Lo statuto del comune di nuova istituzione ovvero del comune la cui circoscrizione risulti ampliata stabilisce disposizioni che assicurino alle collettività facenti parte dei comuni di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

     2. La legge regionale istitutiva di nuovi comuni mediante la fusione di due o più comuni contermini prevede, ai sensi dell'articolo 12 della legge 142/1990, nei comuni di origine, l'istituzione di municipi aventi il compito di gestire i servizi di base, nonché altre funzioni delegate dal comune di nuova istituzione, demandandone la effettiva costituzione e la relativa disciplina allo statuto comunale.

 

     Art. 13. Successione nei rapporti.

     1. Il comune di nuova istituzione ovvero il comune la cui circoscrizione risulti ampliata, subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che attengono al territorio e alla popolazione appartenenti ai comuni d'origine o da questi sottratti.

     2. E' altresì trasferito, a domanda degli interessati e, in mancanza, d ufficio, al comune di nuova istituzione o al comune la cui circoscrizione risulti ampliata, tutto il personale ovvero una quota proporzionale del personale dei comuni d'origine, ferme restando le posizioni di carriera ed economiche già acquisite.

     3. Il comune la cui circoscrizione risulti ampliata adotta le modifiche statutarie che si rendano necessarie entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di riordinamento. I regolamenti, gli strumenti urbanistici e i provvedimenti amministrativi dei comuni di origine restano in vigore per la parte di territorio interessata, in quanto compatibili con l'ordinamento del comune la cui circoscrizione risulti ampliata, sino a quando questo non provvede in merito.

     4. Il comune di nuova istituzione delibera il nuovo statuto entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di riordinamento.

 

TITOLO VI

Deleghe alle province

 

     Art. 14. Funzioni delegate.

     1. La provincia competente per territorio è delegata a provvedere, su richiesta motivata dei consigli comunali interessati:

     a) alla adozione dei provvedimenti necessari alla regolazione dei rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni o al mutamento delle circoscrizioni comunali, ai sensi dell'articolo 13;

     b) alla determinazione e rettifica dei confini comunali, ai sensi dell'articolo 15.

 

     Art. 15. Determinazione e rettifica dei confini.

     1. Qualora il confine fra due o più comuni risulti non delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, i comuni interessati possono disporre la determinazione o, all'occorrenza, la rettifica dei confini mediante accordo, anche al fine di rimuovere disfunzioni operative nella gestione economica dei servizi. L'accordo è trasmesso alla provincia competente per territorio per l'adozione del relativo provvedimento conforme.

     2. Ove i comuni interessati non si accordino sulle modalità della determinazione o della rettifica da effettuare, la determinazione o la rettifica è effettuata direttamente dalla provincia competente per territorio, la quale provvede d'ufficio o su richiesta di uno dei comuni, esaminate le osservazioni degli altri.

 

     Art. 16. Comunicazioni e provvedimenti sostitutivi.

     1. Le province devono trasmettere copia dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli precedenti alla giunta regionale.

     2. Le province devono adottare i provvedimenti di competenza, in base alle deleghe di cui al presente titolo, non oltre il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della deliberazione spettante ai comuni interessati. In caso di inerzia degli enti delegati, la giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro congruo termine, decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta stessa.

 

     Art. 17. Rapporti finanziari.

     1. Le spese sostenute dalle province in conseguenza dell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a totale carico della Regione.

     2. La determinazione delle spese, delle modalità di documentazione e di anticipo o di rimborso è effettuata dalla giunta regionale su richiesta e di concerto con la provincia interessata.

 

TITOLO VII

Promozione e coordinamento dell'iniziativa dei comuni per la istituzione di

nuove province e il mutamento delle circoscrizioni provinciali

 

     Art. 18. Iniziativa per l'istituzione di nuove province e per il mutamento delle circoscrizioni provinciali.

     1. L'iniziativa di cui al primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, diretta alla istituzione di nuove province o al mutamento delle circoscrizioni provinciali spetta, rispettivamente, a ciascuno dei comuni destinati ad essere ricompresi nella istituenda provincia ovvero a ciascuno dei comuni il cui territorio formi oggetto della conseguente modificazione.

     2. L'iniziativa deve conformarsi ai criteri e agli indirizzi stabiliti dall'articolo 16 della legge 142/1990 e deve altresì conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta dai consigli comunali a maggioranza assoluta dei consigli stessi.

 

     Art. 19. Promozione dell'iniziativa comunale.

     1. La Regione, sulla base dei propri atti generali di programmazione, provvede, mediante deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, ad indicare le aree in relazione alle quali, in ragione dello svolgimento della maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente ovvero per esigenze di programmazione dello sviluppo idoneo a favorire il riequilibro economico sociale e culturale del territorio regionale, è valutato opportuno l'esercizio, da parte dei comuni, dell'iniziativa di cui all'articolo 18.

     2. La determinazione di cui al comma 1 può essere assunta anche nell'ambito della deliberazione sul programma di riordinamento territoriale previsto dall'articolo 5 o in occasione dell'aggiornamento di questo.

     3. L'indicazione regionale non comporta vincolo o limite per la libertà dei comuni di esercitare l'iniziativa per la istituzione di nuove province o per la revisione delle circoscrizioni provinciali.

 

     Art. 20. Coordinamento dell'iniziativa comunale.

     1. Le deliberazioni con le quali uno o più comuni abbiano esercitato l'iniziativa di cui all'articolo 18 sono trasmesse alla giunta regionale e da questa inviate agli altri comuni cui compete esprimersi per l'adesione all'iniziativa stessa e alle province interessate.

     2. Le province e i comuni interessati si pronunciano sull'iniziativa entro novanta giorni dal ricevimento delle deliberazioni trasmesse dalla giunta regionale ai sensi del comma 1.

 

     Art. 21. Parere della Regione.

     1. Qualora, alla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 20, l'iniziativa per la costituzione di nuove province o per la revisione delle circoscrizioni provinciali abbia conseguito l'adesione dei comuni e delle popolazioni interessate nella misura determinata dal comma 2 dell'articolo 18, la Regione esprime, entro novanta giorni, il proprio motivato parere mediante deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta.

     2. La deliberazione del consiglio regionale, corredata delle deliberazioni dei comuni e delle province, è trasmessa ai presidenti della camera dei deputati e del senato della Repubblica.

 

     Art. 22. Norme finanziarie.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6, la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 e successivi, apposito capitolo, il cui stanziamento sarà determinato con legge di approvazione dei singoli bilanci, che assumerà la seguente denominazione "Assegnazione di contributi decennali straordinari ai comuni per incentivarne la fusione".

     2. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 7, la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del 1995 e successivi, apposito capitolo, il cui stanziamento sarà determinato con legge di approvazione dei singoli bilanci, che assumerà la seguente denominazione "Assegnazione di contributi decennali aggiuntivi ai comuni per incentivarne l'unione".

     3. Per fronteggiare le spese previste dall'articolo 17, la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 e successivi, apposito capitolo, il cui stanziamento sarà determinato con legge di approvazione dei singoli bilanci, che assumerà la seguente denominazione "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate alle province relative alla unione e fusione dei comuni".

     4. La copertura delle spese autorizzate sarà assicurata mediante impiego di quota parte delle assegnazioni statali attribuite a titolo di ripartizione del fondo comune di cui alla legge 281/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.


[1] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 21 ottobre 2015, n. 25.

[2] Articolo abrogato dall’art. 8 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 2.

[3] Articolo abrogato dall’art. 8 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 2.

[4] Articolo abrogato dall’art. 8 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 2.

[5] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 21 ottobre 2015, n. 25 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 marzo 2016, n. 3.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2016, n. 17.

[7] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2016, n. 17.

[8] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 21 ottobre 2015, n. 25.

[9] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 luglio 2013, n. 22.

[10] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 29 luglio 2013, n. 22.

[11] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 10 maggio 2013, n. 9.

[12] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 21 ottobre 2015, n. 25.