§ 1.3.14 - Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 35.
Modifica della Legge Regionale 13 Marzo 1995, n. 23 avente per oggetto: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:19/08/1996
Numero:35


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Alla maggiore spesa derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1, valutata in lire 350 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento di [...]


§ 1.3.14 - Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 35.

Modifica della Legge Regionale 13 Marzo 1995, n. 23 avente per oggetto: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri Regionali".

(B.U. 22 agosto 1996, n. 58).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     1. Alla maggiore spesa derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1, valutata in lire 350 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio e contestuale integrazione del capitolo 1110101.

     2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con legge dei rispettivi bilanci; la relativa copertura è assicurata mediante utilizzo di quota parte delle entrate proprie della Regione.

 

 


[1] Sostituisce i commi 1, 2, 5 e 7 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23.