§ 4.7.199 - L.R. 8 giugno 2007, n. 11.
Istituzione del Parco regionale del Monte Netto


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:08/06/2007
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Istituzione del parco)
Art. 2.  (Finalità del parco)
Art. 3.  (Gestione del parco)
Art. 4.  (Strumenti di pianificazione)
Art. 5.  (Norme finali)
Art. 6.  (Norma finanziaria)
Art. 7.  (Entrata in vigore)


§ 4.7.199 - L.R. 8 giugno 2007, n. 11. [1]

Istituzione del Parco regionale del Monte Netto

(B.U. 12 giugno 2007 n. 24 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Istituzione del parco)

     1. E’ istituito il Parco regionale del Monte Netto, ai sensi dell’articolo 16 bis della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

     2. Il parco regionale del Monte Netto è classificato, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della l.r. 86/1983, come parco agricolo.

     3. I confini del parco regionale e le diverse unità territoriali ed ecosistemiche sono individuati nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata “Unità territoriali, paesistiche, ecosistemiche”, costituita da 1 foglio, Allegato A alla presente legge.

     4. I confini del parco sono segnalati, ai sensi dell’articolo 32 della l.r. 86/1983, a cura dell’ente gestore di cui all’articolo 3, da apposita segnaletica, avente le caratteristiche previste dalla deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2004, n. 17173 “L.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modifiche. Determinazione delle caratteristiche della segnaletica nelle aree protette regionali (P. R. S. 9.6.3 – Obiettivo 9.6.3.1)”.

 

     Art. 2. (Finalità del parco)

     1. Il parco regionale del Monte Netto persegue le seguenti finalità:

     a) la tutela della biodiversità, degli elementi naturalistici di pregio e dell’equilibrio ambientale complessivo del territorio, consolidando la funzione ecologica del Monte Netto in rapporto al sistema ambientale della pianura bresciana e al sistema insediativo di Brescia;

     b) la salvaguardia delle strutture morfologiche e delle peculiarità geomorfologiche;

     c) la salvaguardia e la valorizzazione delle rilevanze paesistico-culturali del territorio, delle testimonianze storiche dell’antropizzazione, dei manufatti e dei sistemi insediativi rurali;

     d) la promozione dell’attività agricola e vitivinicola di qualità legata ad un uso sostenibile e compatibile delle risorse naturali, dei valori e dei caratteri estetici del paesaggio;

     e) la promozione dell’attività agricola produttiva quale elemento di valorizzazione e qualificazione strategica del territorio, privilegiando le attività di minore impatto ambientale e paesistico;

     f) l’incentivazione di attività culturali, educative e ricreative collegate alla fruizione paesistica e ambientale.

 

     Art. 3. (Gestione del parco)

     1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio tra i Comuni di Capriano del Colle, Flero e Poncarale.

     2. Per la costituzione del consorzio e l’approvazione del relativo statuto si applica l’articolo 22 della l.r. 86/1983.

     3. Lo statuto del consorzio:

     a) individua gli organi del consorzio e le relative competenze, i criteri di organizzazione nonché le modalità di direzione tecnica e di definizione della dotazione organica, a norma della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali);

     b) individua la sede del consorzio ed i centri parco;

     c) stabilisce le modalità di adozione e di approvazione degli atti consortili;

     d) prevede le forme di partecipazione consultiva delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche interessate alle attività del parco.

 

     Art. 4. (Strumenti di pianificazione)

     1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all’ente gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del parco, previsti dall’articolo 17 della l.r. 86/1983:

     a) il piano territoriale di coordinamento;

     b) il piano di gestione.

     2. Il piano territoriale di coordinamento è adottato dal consorzio entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge ed è approvato dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dall’articolo 19 della l.r. 86/1983.

     3. Il piano territoriale di coordinamento definisce l’articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali e ambientali nonché agricoli, storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento alle seguenti unità territoriali, paesistiche ed ecosistemiche (UTPE):

     a) il complesso del bosco;

     b) il sistema della coltura specializzata a vigneto;

     c) il contesto della vite familiare;

     d) l’ambiente agricolo;

     e) il sistema fluviale e perifluviale e la rete dei fontanili;

     f) il contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico;

     g) il sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico e documentario;

     h) gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale.

     4. Il piano di gestione contiene, oltre a quanto stabilito dall’articolo 17 della l.r. 86/1983, un documento strategico di indirizzo in cui sono individuati, coerentemente con le finalità del parco, gli obiettivi e gli interventi prioritari per lo sviluppo sociale ed economico delle comunità che vivono nel parco.

 

          Art. 5. (Norme finali)

     1. Fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento, e comunque per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano nel territorio del parco le prescrizioni e i divieti di cui all’Allegato B alla presente legge, salve le disposizioni più restrittive dettate in materia di tutela ambientale da altre leggi regionali o dagli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi.

     2. Fino alla costituzione degli organi consortili, le funzioni dell’ente gestore sono affidate al Comune di Capriano del Colle.

     3. La sede provvisoria del parco è stabilita presso la sede del Comune di Capriano del Colle.

     4. Sono fatte salve le previsioni pianificatorie e programmatorie assunte dai Comuni con atti adottati o approvati precedentemente all’approvazione della legge istitutiva del parco, se non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

     5. Sono altresì fatti salvi gli interventi edilizi già assentiti all’atto di entrata in vigore della presente legge.

     6. In tutti gli edifici esistenti sono comunque consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo.

     7. Le aree a destinazione agricola comprese nel parco possono concorrere alla possibilità di computo ai fini edificatori previsti dall’articolo 59 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), per le opere connesse ad aziende agricole da realizzare esternamente al parco.

     8. Per gli impianti tecnologici di interesse generale esistenti, sono ammessi gli interventi finalizzati ad assicurarne la funzionalità. Al fine di consentire un migliore inserimento paesistico-ambientale dei predetti impianti, è altresì ammessa la loro ricollocazione, con l’osservanza della disciplina urbanistica comunale degli indirizzi del piano territoriale paesistico regionale e dei piani di sistema e nel rispetto dei valori paesistico-ambientali tutelati dal parco.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria)

     1. Alle spese per la gestione del parco istituito dalla presente legge, nonché per gli investimenti in esso previsti si provvede con le somme appositamente stanziate al bilancio di previsione per l’esercizio 2007 e successivi, rispettivamente alle UPB 6.4.1.2.299 “Aree protette e tutela dell’ambiente naturale” e 6.4.1.3.158 “Aree protette e tutela dell’ambiente naturale”.

 

     Art. 7. (Entrata in vigore)

     1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

ALLEGATO A: vedasi cartografia

(Omissis)

 

 

ALLEGATO B (ai sensi dell’articolo 5, comma 1)

 

I. Disciplina di tutela del parco regionale del Monte Netto

 

1. L’area del parco regionale del Monte Netto, così come delimitata nella cartografia allegata è suddivisa nelle seguenti unità territoriali, paesistiche ed ecosistemiche (UTPE):

 

a) il complesso del bosco;

b) il sistema della coltura specializzata a vigneto;

c) il contesto della vite familiare;

d) l’ambiente agricolo;

e) il sistema fluviale e perifluviale e la rete dei fontanili;

f) il contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico;

g) il sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico e documentario;

h) gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale.

 

a. Il complesso del bosco

 

1. Comprende il patrimonio boschivo. Tutti gli interventi dovranno essere orientati alla conservazione e alla valorizzazione dei caratteri peculiari.

 

2. In tale ambito sono ammessi esclusivamente:

 

a) interventi di indirizzo e controllo dell’evoluzione spontanea della vegetazione;

b) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione e rimboschimento, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche;

c) per le aree non occupate dal bosco, l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura;

d) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali generali;

e) le normali attività silvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali;

f) le attività del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesistica.

 

b. Il sistema della coltura specializzata a vigneto

 

1. Comprende le aree del comparto vitivinicolo proprie della coltura professionale.

 

2. In tale UTPE è ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

 

3. E’ ammesso il mantenimento delle attività zootecniche esistenti.

 

4. Esclusivamente per le aziende vitivinicole, è altresì ammessa la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli, con l’osservanza delle disposizioni di cui al Titolo III, Parte II, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio). Tali interventi dovranno essere realizzati con la massima cura per l’inserimento nel paesaggio e utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva locale.

 

5. Per l’edificazione di cui al punto 4, alle aree computate ai sensi dell’articolo 59 della l.r. 12/2005, devono concorrere superfici coltivate a vite per una quota non inferiore all’ottanta percento.

 

c. Il contesto della vite familiare

 

1. Comprende le aree di particolare valore paesistico, finalizzate al mantenimento ed alla valorizzazione dei caratteri rurali di testimonianza propri di una conduzione dei fondi e di una modalità di coltivazione tradizionale pur consentendo la libera forma di allevamento della vite (forma di allevamento della vite ovvero modalità di sviluppo nello spazio degli organi riproduttivi e vegetativi).

 

2. In tale UTPE è ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura; sono inoltre ammessi il mantenimento delle attività di allevamento zootecnico esistenti, la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

 

3. In tali aree, pur potendo concorrere alla possibilità di computo ai fini edificatori previsti dall’articolo 59 della l.r. 12/2005, non sono ammesse nuove edificazioni. Al solo fine della conduzione agricola-familiare del fondo, è ammessa la realizzazione di rustici agricoli nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

 

a) superficie coperta non superiore a metri quadri 12;

b) altezza media interna non superiore a metri 2,40;

c) utilizzo di materiali costruttivi locali e tecniche costruttive tradizionali;

d) distanza delle strade non inferiore a metri 5;

e) distanza da altri fabbricati non inferiore a metri 10.

 

d. L’ambiente agricolo

 

1. Comprende le aree caratterizzate dalla prevalenza di forme dell’utilizzazione del suolo con specifiche finalità di produzione agricola;

l’unità è ulteriormente qualificata in sub-unità corrispondenti alle specifiche caratteristiche omogenee in termini di utilizzo del suolo, struttura e tipologia delle attività di conduzione, tipicità dell’interazione agricoltura, ambiente e territorio:

 

a) la zona dell’agricoltura professionale della pianura;

b) la zona agricola ambientale;

c) la zona agricola periurbana.

 

2. In tale UTPE è ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo. Nella sub-unità dell’agricoltura professionale della pianura e nella sub-unità dell’agricoltura periurbana è ammesso l’allevamento zootecnico; nella sub-

unità agricola ambientale è ammesso il mantenimento delle attività di allevamento zootecnico esistenti.

3. Sono altresì ammesse la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

 

4. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Parte II, della l.r. 12/2005, nella sub-zona dell’agricoltura professionale della pianura e nella sub-zona agricola periurbana è ammessa la realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari. Nella sub-zona agricola ambientale sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ampliamento degli edifici agricoli esistenti come stabilito nel vigente piano regolatore alla data di approvazione della presente legge. Tali interventi devono essere realizzati con la massima cura per l’inserimento nel paesaggio e utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva locale.

5. Gli interventi di costruzione di nuove strutture e infrastrutture finalizzate alla realizzazione di impianti di allevamento zootecnico sono comunque subordinati alla redazione di un progetto paesistico di dettaglio che attraverso un adeguato impiego della vegetazione riduca l’impatto paesistico degli edifici e integri l’intervento con il contesto. Le specie arboree devono essere scelte con particolare attenzione in relazione alle caratteristiche pedologiche del terreno, alle caratteristiche ecologiche e percettive delle essenze e con riferimento, comunque, a specie autoctone.

 

6. Nella sub-zona dell’agricoltura professionale della pianura e nella sub-

zona agricola periurbana per gli impianti di allevamento zootecnico esistenti che si dotano di certificazione ambientale (ISO 14000/EMAS), oltre agli interventi di cui al punto 4, è comunque ammesso, al fine di eseguire adeguamenti funzionali, un incremento volumetrico pari al dieci percento massimo della consistenza edificatoria esistente alla data di approvazione della legge istitutiva del Parco.

 

e. Il sistema fluviale e perifluviale e la rete dei fontanili

 

1. Comprende le aree che costituiscono l’ambito dell’ecosistema di riferimento della fascia fluviale del fiume Mella. Il corso d’acqua, affiancato da residui elementi di naturalità, allo stato attuale presenta precarie condizioni di equilibrio ecologico, condizione che rende opportuna una complessiva riqualificazione ambientale. Comprende altresì le aree che vedono la presenza di aste di fontanile e di un significativo reticolo idrico minore, entrambi elementi costitutivi del passaggio dalla pianura irrigua seminativa. Il Parco promuove azioni di salvaguardia di questi fondamentali elementi che costituiscono il supporto alla costruzione di una rete ecologica diffusa di connessione tra il sistema ambientale del Monte Netto e il resto del territorio.

 

2. Al fine del miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali, gli scarichi nel fiume o immessi sul suolo e negli strati del sottosuolo, devono rispondere agli obiettivi di qualità disciplinati dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).

3. In tale UTPE gli interventi sono disciplinati dai rispettivi strumenti urbanistici comunali; al fine di perseguire l’obiettivo di valorizzazione della potenziale utilizzazione fruitiva sostenibile, sono comunque considerate compatibili con le caratteristiche delle aree per infrastrutture ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico, le attività  sportive e ricreative di interesse generale, se compatibili con le finalità del parco e di limitato consumo di suolo. È comunque vietata la costruzione di nuovi edifici sia pubblici che privati.

 

f. Il contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico

 

1. Comprende le aree caratterizzate da una complessiva fragilità ambientale in ragione della presenza di un’attività estrattiva di cava, una discarica, dalla predominanza di utilizzazioni agricole non pregiate e da vegetazione arborea non precisamente adeguata e coerente con le caratteristiche del territorio e del paesaggio.

2. Il Parco promuove azioni di tutela integrata, finalizzate al recupero ambientale e alla qualificazione paesistica di tale UTPE.

 

3. Gli interventi di recupero ambientale devono essere finalizzati, in particolare, a mantenere in sicurezza le aree caratterizzate da potenziale pericolosità, ripristinare l’ecosistema ambientale e i caratteri connotativi del paesaggio, orientare la realizzazione di spazi a verde attrezzato per la fruizione sostenibile del Parco.

 

4. In tale UTPE è ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo e il mantenimento dell’attività di allevamento esistente, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

5. Le opere di difesa e di regimazione idraulica devono privilegiare il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica e l’impiego di materiali tradizionali e comunque compatibili con le valenze paesistiche del territorio.

 

6. Per le aree caratterizzate dall’esistenza di impianti vitivinicoli propri della coltura professionale o di pertinenza delle aziende vitivinicole professionali, si applicano le disposizioni di cui alla UTPE denominata “il sistema della coltura specializzata a vigneto”.

 

 

g. Il sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico e documentario

 

1. I centri storici comprendono strutture insediative tipicamente urbane, che hanno evidenti qualità e particolari pregi sotto il profilo storico-culturale e specificatamente architettonico e urbanistico. Costituiscono i luoghi fondativi del territorio urbano e realizzano un’identità culturale da salvaguardare e promuovere. Rilevanza viene data anche a scorci e visuali che consentono di cogliere a distanza le strutture insediative storiche poste sull’orlo di terrazzo del Monte Netto.

 

2. In tali UTPE di iniziativa comunale gli interventi sono disciplinati dai rispettivi strumenti urbanistici comunali; al fine di perseguire l’obiettivo di valorizzazione del sistema insediativo storico al sostegno di servizi territoriali per la promozione dell’identità del Parco, sono comunque considerate compatibili con le caratteristiche degli edifici di interesse storico-testimoniale, le attività ricettive specialistiche di supporto all’attività vitivinicola quali degustazione e vendita dei prodotti propri delle aziende comprese nel Parco e le attività didattiche specialistiche del settore agricolo.

 

h. Gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale

 

1. Comprendono gli ambiti territoriali connotati dalla presenza di tessuti urbani esistenti o di completamento, la cui disciplina è demandata all’iniziativa comunale, nell’ambito delle rispettive competenze pianificatorie e programmatorie.

2. Gli interventi interessanti le aree ricadenti in dette UTPE sono assoggettati alle disposizioni dei rispettivi strumenti urbanistici comunali.

II. Norme particolari di tutela

1. Al fine della tutela dei sistemi di identità territoriali, delle risorse agricole e degli ambiti ed elementi connotativi del paesaggio, si applicano nell’intero ambito del Parco le disposizioni di cui al presente articolo.

 

2. Al di fuori degli ambiti del sistema della cascine di carattere storico documentario di cui alla parte I, punto g, punto 1, si osservano le seguenti prescrizioni:

 

a) non sono ammesse modificazioni dell’andamento altimetrico dei terreni che possano determinare pregiudizio agli elementi geomorfologici che costituiscono le forme caratteristiche del territorio;

b) negli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica ammessi, i nuovi manufatti devono essere realizzati ad una distanza non inferiore a 20 metri, misurata a partire dall’orlo superiore della scarpata del crinale laddove individuato nello strumento urbanistico comunale;

c) negli interventi di trasformazione edilizia-urbanistica ammessi, i nuovi manufatti devono essere realizzati ad una distanza non inferiore a 50 metri, misurata a partire dal piede della scarpata del crinale laddove individuato nello strumento urbanistico comunale.

 

3. Nelle aree ricomprese nelle fasce di cui alle lettere b) e c) del punto 2 sono consentiti, qualora non diversamente specificato nelle disposizioni relative alle singole UTPE:

 

a) gli interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente, con l’osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;

b) la realizzazione di opere pubbliche;

c) l’utilizzazione agricola del suolo e l’attività di allevamento, quest’ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari;

d) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di punti di riserva d’acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

 

4. Al fine di conseguire la tutela della morfologia centuriata, devono essere mantenute e salvaguardate le caratteristiche essenziali degli elementi caratterizzanti l’impianto storico della centuriazione quali le strade, le strade poderali, i canali di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, i tabernacoli agli incroci degli assi stradali, le piantate ed i filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile, attraverso l’esame dei fatti topografici, alla divisione agraria romana. Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture per la viabilità e per la canalizzazione a fini irrigui, deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione e comunque essere complessivamente coerente con l’organizzazione territoriale determinata dalla centuriazione.

 

5. Al fine della tutela e della valorizzazione del sistema dei fontanili, elementi qualificanti del patrimonio paesistico del Parco in quanto testimonianza storica della cultura materiale dei luoghi e in quanto elementi di un sistema di elevato valore ecologico e naturalistico, non sono ammessi interventi ed azioni che possano comportare alterazioni del sistema idraulico del capofonte e del micro-ambiente costituitosi all’intorno. In particolare, non sono consentite opere di urbanizzazione e di edificazione per un raggio di 50 metri dalla testa del fontanile.

 

6. La viabilità storica con le sue strutture e i suoi arredi rappresenta un patrimonio e una memoria collettiva, per la cui tutela sono da evitare interventi che eliminino o cancellino la permanenza, la continuità e quindi la successiva leggibilità del tracciato.

 

7. Fatta salva la disciplina vigente in materia di reflui zootecnici, nel Parco sono vietati le attività di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti, l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e sottosuolo; è altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido o gassoso, nelle acque superficiali e sotterranee.

 

8. Fatte salve le quantità estrattive totali di 1.000.000 mc in 10 anni nell’ambito territoriale estrattivo previsto del vigente Piano della Provincia di Brescia – settori argille, pietre ornamentali e calcari - approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2000 n. VII/120, nel Parco è vietato l’esercizio, l’ampliamento e l’apertura di nuove cave. In caso di variazione o revisione del vigente Piano delle attività estrattive della Provincia di Brescia, non potranno essere previsti incrementi della produzione già programmata.

 

9. Con l’osservanza delle disposizioni regionali vigenti in materia ed in conformità al Piano faunistico-venatorio provinciale, è consentito l’esercizio dell’attività venatoria in tutta l’area del Parco.

 

10. L’eventuale attraversamento dei terreni da parte di sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e di linee telefoniche è consentito previa verifica della compatibilità ambientale che dimostri sia la necessità delle opere stesse sia l’assenza di alternative.

11. Le opere di cui al punto 10 non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l’assetto naturalistico e paesaggistico delle aree interessate.

 

III. Norme particolari di valorizzazione del sistema delle cascine.

 

1. Al fine di valorizzare la rilevanza paesistico-culturale del sistema delle cascine agricole di valore testimoniale e connotative dell’organizzazione del sistema insediativo per la produzione rurale, è ammessa la riconfigurazione tipologica e funzionale delle cascine esistenti di carattere storico–

documentario individuate nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata “Unità territoriali, paesistiche, ecosistemiche”, costituita da un foglio e Allegato A alla presente legge.

 

2. Fatta salva l’osservanza delle specifiche norme di settore, sono compatibili con le caratteristiche degli edifici di interesse storico-

testimoniale di origine agricola, le attività connesse all’agricoltura, le utilizzazioni per le attività agrituristiche, le attività ricettive specialistiche di supporto all’attività vitivinicola quali degustazione, cantine, vendita dei prodotti propri dell’azienda, le attività didattiche alternative inserite in progetti di educazione ambientale e al territorio quali fattorie didattiche e scuole specialistiche nel settore agricolo.

 

3. Il progetto ed il conseguente intervento di riconfigurazione tipologica e funzionale di cui al punto 1, dovrà riguardare sia l’edificio che la sua area di pertinenza secondo una visione unitaria e dovrà essere promossa la conservazione o il ripristino di tutti gli elementi architettonici, interni ed esterni, che abbiano valore storico, artistico o documentario.

 

4. E’ inoltre consentito, al fine di eseguire adeguamenti funzionali, l’incremento volumetrico massimo del dieci percento, elevabile al quindici percento massimo per interventi finalizzati alla realizzazione di aziende agrituristiche, del volume esistente alla data di approvazione della legge istitutiva del Parco. Il volume esistente deve essere individuato sulla base del catasto storico o altro documento probatorio analogo e computato secondo le modalità stabilite dagli strumenti urbanistici comunali, con esclusione delle superfetazioni aggiunte ai corpi originari.


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.