§ 4.7.176 - L.R. 29 novembre 2002, n. 28.
Istituzione del Parco naturale del Monte Barro.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:29/11/2002
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Istituzione del Parco naturale del Monte Barro).
Art. 2.  (Ente di gestione).
Art. 3.  (Disciplina delle aree a parco naturale).
Art. 4.  (Modifiche alla legge regionale 16 settembre 1983, n. 78).
Art. 5.  (Entrata in vigore).


§ 4.7.176 - L.R. 29 novembre 2002, n. 28. [1]

Istituzione del Parco naturale del Monte Barro.

(B.U. 3 dicembre 2002, n. 49 – 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Istituzione del Parco naturale del Monte Barro).

     1. Ai sensi dell’art. 16 ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e successive modifiche e integrazioni, è istituito il Parco naturale del Monte Barro.

     2. I confini del parco naturale e la relativa articolazione territoriale sono individuati nella planimetria in scala 1:5.000, denominata “Parco naturale del Monte Barro”, allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.

 

     Art. 2. (Ente di gestione).

     1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio già preposto alla gestione del Parco del Monte Barro ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge regionale 16 settembre 1983, n. 78 (Istituzione del parco naturale del Monte Barro) e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 3. (Disciplina delle aree a parco naturale).

     1. Ai sensi dell’art. 19, comma 2 bis, della l.r. 86/1983, introdotto dall’art. 1, comma 5, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 11, il Consiglio regionale provvede, con propria deliberazione, ad approvare la disciplina del parco naturale.

     2. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione di cui al comma 1, le disposizioni in essa contenute sostituiscono, per gli ambiti territoriali inclusi nel parco naturale, quelle previste dalla legge regionale 16 marzo 1991, n. 7 (Piano territoriale di coordinamento del parco del Monte Barro). Fino a tale data continuano ad applicarsi, per i predetti ambiti territoriali, le disposizioni della l.r. 7/1991, nonché le misure di salvaguardia di cui all’art. 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

 

     Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 16 settembre 1983, n. 78).

     1. Alla l.r. 78/1983 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il titolo della legge è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) al comma 1 dell’art. 1, le parole “Parco Naturale del Monte Barro” sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis);

     c) il titolo dell’Allegato B) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

ALLEGATO

 

     N.B. La planimetria generale allegata alla presente legge è allegata al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.49,1 S.O. 1° supplemento ordinario, del 3 dicembre 2002.

 


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.