§ 4.7.102 - L.R. 16 febbraio 1993, n. 4.
Proroga e modifica delle norme di salvaguardia di cui all'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1989, n. 57 "Istituzione del parco delle Orobie [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:16/02/1993
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Proroga dell'efficacia delle norme di salvaguardia).
Art. 2.  (Modifica dell'art. 10, della l.r. 15 settembre 1989, n. 57).
Art. 3.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 4.7.102 - L.R. 16 febbraio 1993, n. 4. [1]

Proroga e modifica delle norme di salvaguardia di cui all'art. 10 della legge regionale 15 settembre 1989, n. 57 "Istituzione del parco delle Orobie Valtellinesi".

(B.U. 20 febbraio 1993, n. 7, 1° suppl ord.).

 

Art. 1. (Proroga dell'efficacia delle norme di salvaguardia).

     1. Le norme di salvaguardia per le aree comprese nel territorio del parco delle Orobie Valtellinesi di cui all'art. 10 della l.r. 15 settembre 1989, n. 57 continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione della rispettiva proposta di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Qualora la proposta di piano territoriale non sia deliberata dall'ente gestore entro il termine di cui al precedente comma, vi provvede la giunta regionale, entro i successivi 180 giorni, in via sostitutiva.

 

     Art. 2. (Modifica dell'art. 10, della l.r. 15 settembre 1989, n. 57).

     1. L'ultimo alinea della lettera c), IV comma, dell'art. 10 della l.r. 15 settembre 1989, n. 57 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Dichiarazione di urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Lombardia.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.