§ 4.7.1 - L.R. 9 gennaio 1974, n. 2.
Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali d'interesse regionale. Istituzione del parco [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:09/01/1974
Numero:2


Sommario
Art. 8.  Piano territoriale del parco lombardo della valle del Ticino.
Art. 9. 
Art. 10.  Costituzione del consorzio tra gli enti locali interessati.
Art. 11.  Misure speciali di salvaguardia.
Art. 12.  Osservazioni.
Artt. 13. - 15. 
Art. 16.  Urgenza.


§ 4.7.1 - L.R. 9 gennaio 1974, n. 2. [1]

Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali d'interesse regionale. Istituzione del parco lombardo della valle del Ticino.

(B.U. 10 gennaio 1974, n. 2 - Suppl.).

 

 

Titolo I

PROCEDURE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PER LE

ZONE DI SPECIALE TUTELA AMBIENTALE E NATURALISTICA

 

     Artt. 1. - 7. [2]

 

 

Titolo II

NORME SPECIALI PER LA SALVAGUARDIA DEL

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

 

Art. 8. Piano territoriale del parco lombardo della valle del Ticino. [3]

     1. Il parco lombardo della valle del Ticino è area compresa nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali di interesse regionale.

     2. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del periodo utile per la presentazione delle osservazioni di cui al precedente art. 7 la giunta regionale, esaminate le osservazioni pervenute, predispone in collaborazione con il consorzio della valle del Ticino gli elaborati definitivi del piano territoriale e lo trasmette al consiglio regionale che lo approva con legge regionale.

 

     Art. 9. [4]

     1. Il territorio del parco lombardo della valle del Ticino è delimitato dai confini amministrativi dei seguenti comuni:

     Provincia di Varese: Arsago Seprio, Besnate, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Gallarate, Golasecca, Lonate Pozzolo, Samarate, Sesto Calende, Somma Lombardo, Vergiate, Vizzola Ticino;

     Provincia di Milano: Abbiategrasso, Bernate Ticino, Vesate, Boffalora Ticino, Buscate, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cuggiono, Magenta, Morimondo, Motta Visconti, Nosate, Ozzero, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Turbigo, Vanzaghello;

     Provincia di Pavia: Bereguardo, Borgo San Siro, Carbonara al Ticino, Cassolnovo, Gambolò, Garlasco, Groppello Cairoli, Linarolo, Mezzanino, Pavia, San Martino Siccomario, Torre d'Isola, Travacò Siccomario, Valle Salimbene, Vigevano, Villanova d'Ardenghi, Zerbolò [5].

     2. La regione assume l'iniziativa di coordinare il piano territoriale del parco lombardo della valle del Ticino con le iniziative di pianificazione dell'area che verranno eventualmente avviate dalla regione Piemonte.

 

     Art. 10. Costituzione del consorzio tra gli enti locali interessati.

     1. I comuni indicati al precedente articolo 9, nonché le amministrazioni provinciali di Varese, Milano e Pavia, riuniti in consorzio provvedono a svolgere le funzioni previste all'articolo 6 della presente legge.

     2. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca i sindaci dei comuni ed i presidenti delle amministrazioni provinciali interessati allo scopo di predisporre uno schema di statuto del consorzio che dovrà essere adottato dai singoli enti.

     3. Tale comitato nomina, nella prima seduta, l'ufficio di presidenza e la segreteria.

     4. Nei successivi sessanta giorni il comitato dovrà redigere lo statuto ed inviarlo ai comuni ed alle amministrazioni provinciali interessati per l'adozione.

     5. Lo statuto adottato dai consigli comunali e dai consigli provinciali dovrà essere inviato, entro trenta giorni, alla regione per l'approvazione.

 

     Art. 11. Misure speciali di salvaguardia. [6]

     1. Ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, dalla data della sua entrata in vigore, fino all'approvazione da parte della regione, del piano territoriale di coordinamento redatto in conformità al titolo I e, comunque, non oltre il termine di cinque anni, i comuni dovranno rispettare le seguenti norme:

     - nelle fasce fluviali, per la profondità delimitata dalla allegata planimetria, che è parte integrante della presente legge, non è consentita alcuna edificazione ad eccezione dei nuclei abitati nelle perimetrazioni ex lege 6 agosto 1967, n. 765, debitamente approvate, del restauro e della ricostruzione degli edifici esistenti, dell'edificazione di attrezzature tecniche e residenziali strettamente necessarie all'esercizio dell'attività agricola e zootecnica, purché non inquinanti. Non saranno altresì consentite: l'apertura di nuove cave; le recinzioni delle proprietà se non con siepi a verde; la chiusura degli accessi al fiume, il mutamento del tipo di coltivazione e piantumazione in atto salvo le normali rotazioni agricole e la pioppicoltura.

     2. Il rinnovo delle concessioni di cave in atto ed il loro ampliamento è subordinato al parere favorevole del consorzio ai sensi del precedente articolo 6.

     3. La costruzione di strade ed infrastrutture in genere, sia pubbliche che private, anche se previste negli strumenti urbanistici, dovranno essere autorizzate dalla regione, come pure le nuove richieste di utilizzo delle acque del Ticino:

     - nelle zone esterne al perimetro dei centri abitati, per i comuni sprovvisti di strumento urbanistico vigente, e nelle zone agricole o equiparate, per i comuni dotati di strumento urbanistico vigente, saranno consentite soltanto strutture edilizie strettamente pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli con volumetria non superiore a 0,03 mc/mq;

     - nelle fasce fluviali, di cui all'allegata planimetria, è vietato l'esercizio della caccia, il rinnovo e il rilascio di nuove concessioni di riserva di caccia;

     - è altresì vietata la navigazione da diporto con natanti aventi motore di potenza superiore a 20 HP.

     4. I sindaci sono responsabili, ai sensi dell'art. 32 della legge 7 agosto 1942, n. 1150, del rispetto delle speciali misure sopra indicate.

 

     Art. 12. Osservazioni.

     1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti locali, le associazioni sindacali e gli altri enti pubblici e istituzioni interessate potranno presentare alla giunta regionale osservazioni in merito alle delimitazioni territoriali ed alla normativa di cui ai precedenti articoli 9 e 11.

     2. Su tali osservazioni deciderà il consiglio regionale, previa istruttoria della commissione consiliare competente, entro i successivi sessanta giorni.

 

          Artt. 13. - 15. [7]

 

     Art. 16. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello statuto della regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 

Allegato

Planimetria

(Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art. 205 della L.R. 16 luglio 2007, n. 16.

[2] Articoli abrogati dalla L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

[3] Articolo già sostituito dalla L.R. 14 giugno 1976, n. 15 e così ulteriormente sostituito dalla L.R. 25 agosto 1979, n. 44.

[4] Articolo così sostituito dalla L.R. 15 luglio 1974, n. 42.

[5] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4.

[6] Articolo così sostituito dalla L.R. 15 luglio 1974, n. 42.

[7] Articoli abrogati dalla L.R. 30 novembre 1983, n. 86.