§ 4.5.93 - L.R. 29 aprile 1995, n. 34.
Disciplina delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:29/04/1995
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni generali).
Art. 2.  (Autorizzazioni periodiche).
Art. 3.  (Autorizzazioni singole e multiple).
Art. 4.  (Competenze regionali).
Art. 5.  (Vigilanza e sanzioni).
Art. 6.  (Norma finanziaria).
Art. 7.  (Abrogazione norme in contrasto).


§ 4.5.93 - L.R. 29 aprile 1995, n. 34. [1]

Disciplina delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità.

(B.U. 4 maggio 1995, n. 18 - 2° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Disposizioni generali).

     1. Nel territorio della regione Lombardia le funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità, attribuite all'amministrazione regionale dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada», sono esercitate dagli uffici ed enti di cui ai successivi artt. 2 e 3, direttamente o per delega.

 

     Art. 2. (Autorizzazioni periodiche).

     1. I servizi provinciali del genio civile, competenti per territorio in cui risiede l'istante, provvedono al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità per i quali sia consentita, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada» e del decreto del presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», autorizzazione di tipo periodico.

     2. I servizi provinciali del genio civile, competenti per territorio in cui risiede l'istante, provvedono al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali ai sensi degli artt. 104 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada».

     3. Il rilascio di autorizzazioni di tipo periodico da parte dei servizi provinciali del genio civile potrà avvenire solo alle specifiche condizioni previste dal nuovo codice della strada e dal relativo regolamento, sia per quanto attiene le valutazioni di carattere tecnico, limiti di massa e limiti di sagoma, sia per quanto attiene il pagamento degli eventuali indennizzi dovuti.

     4. Nel caso in cui il richiedente non abbia la propria sede in Lombardia, le autorizzazioni periodiche sono rilasciate da uno dei servizi provinciali del genio civile della regione Lombardia.

     5. Le autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità dovranno essere richieste, secondo le modalità previste dal nuovo codice della strada e dal regolamento, al servizio provinciale del genio civile competente ai sensi del precedente comma e previo pagamento alla tesoreria della regione Lombardia dell'eventuale indennizzo convenzionale di cui all'art. 18 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e delle spese di autorizzazione calcolate secondo le tariffe stabilite dall'art. 405 dello stesso regolamento.

     6. Gli introiti derivanti dagli indennizzi dovuti per la maggiore usura delle strade da trasporti eccezionali, di cui al precedente comma, sono destinati per il cinquanta per cento al miglioramento della rete di viabilità ai sensi della l.r. 15 luglio 1982, n. 39 e per il restante cinquanta per cento alla costituzione ed alla gestione del catasto stradale, di cui all'art. 4.

     7. I servizi provinciali del genio civile dovranno comunicare con scadenza semestrale il numero e il tipo di autorizzazioni rilasciate al servizio opere di viabilità del settore regionale ai lavori pubblici ed edilizia residenziale.

 

     Art. 3. (Autorizzazioni singole e multiple).

     1. Tutte le autorizzazioni diverse da quelle previste dall'art. 2 sono rilasciate dalla provincia dove ha sede il richiedente o dalla provincia dove è ubicato il cantiere servito dal veicolo o trasporto in condizioni di eccezionalità nel caso in cui il richiedente non risieda in Lombardia.

     2. L'autorizzazione, nei limiti della rete stradale di competenza regionale, è unica e ha valore per l'intero itinerario o area specificatamente indicati.

     3. La provincia competente rilascerà l'autorizzazione previo parere di tutti gli enti ai quali appartengono le strade pubbliche comprese nell'itinerario o nell'area interessati dal trasporto.

     4. Gli enti interessati debbono esprimere il parere richiesto entro 5 giorni.

     5. Ad avvenuta costituzione dell'archivio nazionale delle strade e del catasto stradale regionale le autorizzazioni verranno rilasciate dalle province competenti in base alle informazioni ivi assunte, fatta salva la facoltà di richiederne ulteriori secondo le modalità di cui al terzo comma.

     6. Gli enti stessi possono opporre motivi attinenti a particolari condizioni dei manufatti stradali e a situazioni di traffico in relazione al carico ed all'ingombro del veicolo, imponendo eventuali condizioni, specifiche cautele e variazioni dell'itinerario proposto.

     7. Il diniego dell'autorizzazione o la necessità di procrastinare il rilascio a data successiva ai termini di legge deve essere motivato.

     8. Le province dovranno comunicare con scadenza semestrale il numero e il tipo di autorizzazioni rilasciate al servizio opere di viabilità del settore regionale ai lavori pubblici ed edilizia residenziale.

     9. Le autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità dovranno essere richieste secondo le modalità previste dal nuovo codice della strada e dal regolamento alla provincia competente ai sensi del precedente primo comma e previo pagamento ai singoli enti interessati degli eventuali indennizzi dovuti ai sensi dell'art. 18 del regolamento di esecuzione e di attuazione nel nuovo codice della strada e previo pagamento alla tesoreria della provincia competente delle spese di autorizzazione calcolate secondo le tariffe stabilite dall'art. 405 dello stesso regolamento.

 

     Art. 4. (Competenze regionali). [2]

     [1. La giunta regionale promuove, in accordo con le amministrazioni provinciali e comunali, la costituzione del catasto stradale regionale.

     2. Al fine di consentire l'esercizio coordinato delle funzioni svolte dai servizi provinciali del genio civile e delle funzioni delegate alle province in materia di circolazione di veicoli e di trasporti in condizioni di eccezionalità è affidata al servizio opere di viabilità del settore regionale ai lavori pubblici ed edilizia residenziale l'attività di coordinamento ed indirizzo. Tale attività sarà svolta in collaborazione con le province nell'ambito di specifici gruppi di lavoro istituiti con deliberazione della giunta regionale al fine di affrontare le diverse problematiche connesse all'applicazione del nuovo codice della strada.

     3. In particolare, la giunta regionale deve prevedere:

     a) l'istituzione di un catasto stradale della regione Lombardia nel quale siano rilevati e aggiornati i dati relativi alla rete stradale di competenza regionale e nel quale siano riprese le informazioni relative agli enti che incidano in modo permanente o temporaneo sulla percorribilità delle strade stesse;

     b) le modalità di raccordo istruttorio e informativo tra i comuni e le province in ordine all'istruttoria delle richieste di autorizzazione secondo gli ambiti di competenza individuati all'art. 3;

     c) le modalità di collaborazione dei servizi tecnici regionali con quelli dipendenti dagli enti delegati.

     4. L'organizzazione e l'aggiornamento del catasto stradale regionale sono affidati al servizio opere di viabilità del settore regionale ai lavori pubblici ed edilizia residenziale.

     5. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a trasmettere al suddetto servizio regionale preposto tutti i dati relativi alla rete viaria di rispettiva competenza e sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente ogni limitazione, sia pure provvisoria, influente ai fini del rilascio delle autorizzazioni e gli eventuali suggerimenti di percorsi alternativi.]

 

     Art. 5. (Vigilanza e sanzioni).

     1. Alle province e comuni spetta la vigilanza sulla circolazione dei veicoli e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, ivi compreso l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal nuovo codice della strada.

     2. Di tale attività dovrà essere data adeguata informazione, contestualmente alla relazione di cui all'art. 3, ottavo comma, al servizio opere di viabilità del settore regionale ai lavori pubblici ed edilizia residenziale.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria).

     1. E' autorizzata l'iscrizione delle somme di cui al precedente art. 2, sesto comma, nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995, nei seguenti capitoli:

     a) Stato di previsione delle entrate:

     - capitolo 3.5.2029 la cui descrizione è così modificata: «Introiti derivanti dagli indennizzi dovuti per la maggiore usura delle strade da trasporti eccezionali, da destinare per il cinquanta per cento al miglioramento della rete di viabilità e per il restante cinquanta per cento alla costituzione ed alla gestione del catasto stradale»;

     b) Stato di previsione delle spese

     - capitolo 4.4.1.1.2030 la cui descrizione è così modificata: «Impiego del cinquanta per cento degli introiti derivanti dagli indennizzi dovuti per la maggiore usura delle strade da trasporti eccezionali da destinare al miglioramento della rete di viabilità e per la gestione del catasto stradale»;

     - capitolo 4.4.1.1.2031 «Impiego del cinquanta per cento degli introiti derivanti dagli indennizzi dovuti per la maggiore usura delle strade da trasporti eccezionali da destinare alla costituzione ed alla gestione del catasto stradale».

     2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996 si provvederà alla determinazione delle somme di cui al precedente comma annualmente con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi.

 

     Art. 7. (Abrogazione norme in contrasto).

     1. E' abrogata la legge regionale 27 maggio 1985, n. 58.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall’art. 6 della L.R. 3 agosto 2004, n. 19.