§ 4.4.104 - L.R. 20 luglio 1991, n. 14.
Istituzione della «Giornata del verde pulito».


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:20/07/1991
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Contributi alle iniziative comunali.
Art. 3.  Comitato di coordinamento.
Art. 4.  Erogazione dei contributi.
Art. 5.  Disposizioni finanziarie.


§ 4.4.104 - L.R. 20 luglio 1991, n. 14.

Istituzione della «Giornata del verde pulito».

(B.U. 25 luglio 1991, n. 30, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La regione istituisce la «Giornata del verde pulito» intervenendo a sostegno di specifiche iniziative comunali dirette a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della tutela ambientale.

     2. Alle iniziative di cui al comma primo possono partecipare le associazioni e i comitati operanti sul territorio per la tutela dell'ambiente, i cittadini, nonché altri soggetti di diritto pubblico e privati.

     3. La «Giornata del verde pulito» si tiene ogni anno in una domenica dei mesi di aprile o maggio; il presidente della giunta regionale stabilisce entro il 28 febbraio di ogni anno la data della manifestazione.

 

     Art. 2. Contributi alle iniziative comunali.

     1. La regione concede un contributo ai comuni fino al 50% delle spese effettivamente sostenute per le iniziative di cui all'art. 1.

     2. Sono ammesse al contributo regionale le iniziative, formulate dai comuni entro il 30 novembre di ogni anno, dirette a ripulire boschi, sponde dei laghi, dei fiumi e di altri corsi d'acqua, nonché aree verdi di proprietà pubblica o soggette a fruizione pubblica.

     3. La giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del comitato di coordinamento di cui al successivo art. 3, approva l'elenco delle iniziative ammesse al contributo.

     4. Sono comunque esclusi dal contributo regionale di cui ai precedenti commi 1 e 2, prestazioni, servizi e forniture di materiali rientranti nei compiti istituzionali dei servizi di igiene urbana e di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani, in quanto tali compiti competono alle normali funzioni degli enti locali.

 

     Art. 3. Comitato di coordinamento. [1]

     1. Presso la presidenza della giunta regionale e istituito il comitato di coordinamento per la promozione della «Giornata del verde pulito».

     2. Il comitato è composto:

     a) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato;

     b) dal presidente del consiglio regionale o da un suo delegato;

     c) dall'assessore regionale preposto al settore ambiente ed ecologia o da un suo delegato;

     d) dall'assessore regionale preposto al settore agricoltura e foreste o da un suo delegato;

     e) da tre consiglieri regionali designati dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale:

     f) da tre esperti in materia ambientale scelti dal presidente della giunta regionale;

     g) da tre rappresentanti designati dalle associazioni ambientalistiche operanti sul territorio regionale.

     3. Il comitato dura in carica fino al termine della legislatura.

 

     Art. 4. Erogazione dei contributi. [2]

     1. I comuni interessati trasmettono, entro il 30 giugno di ogni anno, al comitato di coordinamento i documenti giustificativi delle spese effettivamente sostenute dal comune per lo svolgimento delle iniziative e manifestazioni svoltesi durante la «Giornata del verde pulito».

     2. Il comitato esamina la documentazione pervenuta, individua le spese ammesse al contributo regionale e trasmette la documentazione alla presidenza della giunta regionale.

     3. La giunta regionale, nei limiti delle risorse finanziarie allocate nel bilancio della regione a norma del successivo art. 5, approva entro il 31 luglio di ogni anno il piano di riparto dei contributi secondo la priorità di cui al successivo comma 4.

     4. Nella formazione del piano di riparto sono preferite le iniziative svolte congiuntamente da due o più comuni contermini.

 

     Art. 5. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla determinazione della spesa per l'attuazione delle iniziative comunali ammesse al contributo, si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34.

 

 

 


[1] Per un’abrogazione del presente articolo vedi l’art. 8 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[2] Per un’abrogazione del presente articolo vedi l’art. 8 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.