§ 4.2.48 - L.R. 20 aprile 1995, n. 24.
Riorganizzazione delle competenze e funzioni della commissione tecnico amministrativa regionale in materia di opere pubbliche.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:20/04/1995
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Commissione tecnico-amministrativa regionale).
Art. 3.  (Attribuzioni della commissione tecnico-amministrativa regionale).
Art. 4.  (Composizione della commissione tecnico-amministrativa regionale).
Art. 5.  (Attribuzioni del servizio provinciale del genio civile).
Art. 6.  (Disposizioni integrative sulle attribuzioni degli organi consultivi).
Art. 7.  (Funzionamento della commissione tecnico-amministrativa regionale).
Art. 8.  (Norma finanziaria).
Art. 9.  (Abrogazione di norme).


§ 4.2.48 - L.R. 20 aprile 1995, n. 24.

Riorganizzazione delle competenze e funzioni della commissione tecnico amministrativa regionale in materia di opere pubbliche.

(B.U. 24 aprile 1995, n. 17 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Al fine di garantire un miglior funzionamento dell'organo di consulenza tecnico-amministrativa della giunta regionale per il supporto alla struttura organizzativa della regione e degli enti locali, la presente legge detta nuove norme in merito alla composizione ed al funzionamento della commissione tecnico-amministrativa regionale (CTAR) in materia di opere pubbliche.

 

     Art. 2. (Commissione tecnico-amministrativa regionale).

     1. La giunta regionale per la realizzazione di opere pubbliche di propria competenza e di interesse regionale si avvale dei pareri consultivi espressi dalla commissione tecnico-amministrativa regionale (CTAR) e dei servizi del genio civile.

     2. Ai fini della presente legge, per opere pubbliche di competenza e di interesse regionale si devono intendere le opere pubbliche definite a norma degli artt. 1, 2 e 3 della l.r. 12 settembre 1983, n. 70 «Norme sulla realizzazione delle opere pubbliche di interesse regionale», nonché le opere realizzate in concessione su suolo pubblico.

     3. La CTAR, la cui composizione e le cui attribuzioni sono definite negli articoli che seguono, può esprimere, su richiesta, pareri agli enti locali regionali.

 

     Art. 3. (Attribuzioni della commissione tecnico-amministrativa regionale).

     1. La CTAR esprime pareri sui seguenti argomenti:

     a) problemi e procedure di massima interessanti l'esecuzione di opere pubbliche, ivi compresa l'edilizia residenziale pubblica;

     b) progetti-tipo per categorie di opere pubbliche;

     c) schemi di capitolati speciali di appalto per categorie di opere;

     d) ogni altra questione in materia di opere pubbliche che l'assessore ai lavori pubblici ed edilizia residenziale della giunta regionale intenda sottoporre alla CTAR;

     e) progetti di opere pubbliche di qualunque importo interessanti due o più province;

     f) progetti di massima ed esecutivi, o in caso di appalto concorso sui capitolati-programma, di opere pubbliche di competenza regionale di importo superiore a 3.500 milioni, ovvero di importo superiore a 1.500 milioni quando all'esecuzione dei lavori si provveda in economia o mediante appalto a trattativa privata;

     g) progetti di massima ed esecutivi, o in caso di appalto-concorso sui capitolati-programma, di importo superiore a 2.000 milioni, relativi a lavori idraulici, acquedotti, fognature, impianti di depurazione o di smaltimento rifiuti e di importo superiore a 5.000 milioni per tutte le altre categorie di lavori afferenti ad opere di interesse regionale:

     g1) impianti di depurazione per popolazione equivalente o superiore a 100.000 abitanti;

     g2) edifici scolastici di istruzione superiore;

     g3) edilizia ospedaliera e socio-assistenziale;

     g4) sistemazione idraulica ed idraulico-forestale;

     g5) bonifiche ed irrigazioni;

     g6) viabilità provinciale e statale;

     g7) impianti di trattamento di rifiuti solidi urbani e speciali;

     g8) dighe, traverse e bacini di accumulo di competenza regionale;

     h) per opere assistite da contributo regionale, sulle vertenze sorte con le imprese, in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali;

     i) proposte di risoluzione o rescissione di contratto di lavori pubblici di opere finanziate con contributo regionale o statale;

     l) determinazione di nuovi prezzi che comportino una maggiore spesa di oltre un quinto dell'importo contrattuale, quando si tratta di opere appaltate in base ai progetti sottoposti a parere della CTAR;

     m) classificazione e declassificazione di strade regionali e provinciali, nonché di porti, opere idrauliche, vie navigabili, di competenza regionale;

     n) progetti di qualsiasi importo di opere d'interesse regionale attinenti ad aeroporti, ferrovie, tramvie, metropolitane, funivie, funicolari e filovie;

     o) classificazione e declassificazione di comprensori di bonifica integrale, di bonifica montana, dei bacini montani, nonché sui piani generali di bacini montani;

     p) concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche per le quali vi siano domande concorrenti od opposizioni;

     q) richieste di autorizzazione di linee di distribuzione di energia elettrica con tensione non superiore a 150 mila volts;

     r) ogni altra opera pubblica attinente a materia di interesse regionale per la quale la competenza a provvedere sia stata trasferita o delegata dallo Stato alle regioni a statuto ordinario.

     2. I pareri della CTAR sostituiscono il parere di ogni altro organo consultivo della regione, singolo o collegiale, in materia di opere pubbliche di competenza e di interesse regionale.

     3. I pareri della CTAR devono essere forniti entro sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento da parte della segreteria della CTAR, della documentazione relativa; qualora tale documentazione risultasse incompleta o insufficiente, il termine di cui sopra decorrerà dalla data di completamento della stessa.

 

     Art. 4. (Composizione della commissione tecnico-amministrativa regionale).

     1. I componenti della CTAR sono nominati dalla giunta regionale.

     2. La CTAR è presieduta dall'assessore preposto al settore lavori pubblici ed edilizia residenziale, o da suo delegato scelto tra esperti in materia di opere di ingegneria o di appalti di opere pubbliche anche al di fuori dei componenti della CTAR, ed è composta:

     a) dai dirigenti dei servizi del settore lavori pubblici ed edilizia residenziale;

     b) dai dirigenti di servizio competenti nelle sottospecificate materie designati dagli assessori competenti:

     - Territorio

     - Trasporti

     - Ambiente

     - Energia

     - Sanità ed igiene pubblica

     - Istruzione

     - Formazione professionale

     - Lavoro

     - Assistenza

     - Servizi sociali

     - Bilancio;

     c) da esperti in numero non superiore a 12, da nominarsi prioritariamente fra il personale professionalmente idoneo assegnato alle strutture organizzative della giunta regionale competenti per le seguenti materie: idraulica, impianti tecnologici, viabilità, ingegneria sanitaria, ingegneria edile, chimica e biologia, sismologia, geotecnica, geologia, strutture, legislazione su lavori pubblici, architettura e beni culturali architettonici. In carenza delle specifiche competenze e professionalità rinvenibili all'interno delle strutture regionali, possono essere nominati esperti esterni all'amministrazione regionale.

     3. Sono invitati a far parte della CTAR, di volta in volta, quali membri aggiunti, per le sole materie di competenza e senza diritto di voto:

     a) il sopraintendente regionale scolastico o suo delegato;

     b) i soprintendenti per i beni ambientali e architettonici in Lombardia o loro delegati;

     c) il soprintendente archeologico per la Lombardia o suo delegato;

     d) il presidente del magistrato per il Po o suo delegato.

     4. Le funzioni di segretario della CTAR vengono svolte da un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla VI designato dall'assessore ai lavori pubblici ed edilizia residenziale.

 

     Art. 5. (Attribuzioni del servizio provinciale del genio civile).

     1. Il servizio provinciale del genio civile esprime parere sui progetti che, per valore e materia non rientrano nelle attribuzioni della commissione tecnico-amministrativa regionale.

     2. E' compreso in dette attribuzioni anche il parere sulla concessione di proroghe di durata complessiva non superiore a novanta giorni dei termini contrattuali dei lavori, e sulla congruità di nuovi prezzi per opere di qualunque importo.

 

     Art. 6. (Disposizioni integrative sulle attribuzioni degli organi consultivi).

     1. Occorre un nuovo parere degli organi consultivi regionali a norma della presente legge quando il progetto esecutivo dei lavori fruenti di contributo regionale, scelto dalla commissione di appalto-concorso, sia sostanzialmente difforme dal progetto di massima e dal relativo bando già approvati in base a parere favorevole degli organi consultivi suddetti.

     2. Occorre nuovo parere dell'organo consultivo regionale ove si verifichi nel corso dei lavori una maggiore spesa, con esclusione della revisione prezzi, superiore al venti per cento dell'importo del progetto approvato, aumentato delle somme risultanti da perizia suppletiva debitamente approvata.

     3. Non occorre nuovo parere anche quando si tratti di progetto stralcio di un progetto generale esecutivo già approvato.

     4. Non è richiesto il parere del servizio provinciale del genio civile per i progetti, relativi ad opere che non fruiscono di contributi regionali, approvati dal competente organo di ciascun ente, d'importo inferiore a 1000 milioni, relativi a lavori idraulici, acquedotti, fognature ed impianti di depurazione o di smaltimento rifiuti purché conformi alla pianificazione regionale ove vigente, e di importo inferiore a 2.000 milioni per tutte le altre categorie di opere.

     5. Le deliberazioni di province, comuni ed altri enti pubblici, relative alla approvazione di progetti di opere pubbliche che non comportino alcun intervento finanziario della regione, ottenuto il parere della CTAR o dei servizi del genio civile secondo le rispettive competenze, non necessitano, ai fini della loro piena esecutività ed attuabilità, di alcun altro parere né di approvazione da parte della regione.

 

     Art. 7. (Funzionamento della commissione tecnico-amministrativa regionale).

     1. Per la validità delle adunanze della CTAR è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

     2. La CTAR può tuttavia deliberare validamente con la presenza di almeno otto membri oltre al presidente; in tal caso devono essere comunque presenti almeno tre dirigenti di servizio del settore lavori pubblici ed edilizia residenziale.

     3. La CTAR delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

     4. I relatori sono nominati dal presidente tra i membri della commissione.

     5. Ai componenti della CTAR, nonché agli esperti di volta in volta invitati, spetta, per ogni giornata di partecipazione alle riunioni preparatorie, ai lavori delle sottocommissioni ed alle sedute, un'indennità di presenza ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nella misura prevista dalla legislazione regionale in materia di compensi per la partecipazione a sedute di comitati o collegi comunque denominati.

     6. La giunta regionale, su proposta della CTAR, approva entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di funzionamento della commissione.

     7. Il regolamento può prevedere la istituzione di sottocommissioni per l'esame preventivo di particolari problematiche tecniche o amministrative.

     8. In caso di interventi urgenti da promuoversi per la salvaguardia della pubblica incolumità ovvero per la salvaguardia del territorio, l'assessore preposto al settore lavori pubblici ed edilizia residenziale può convocare, in via straordinaria anche a mezzo di fonogramma, una o più sottocommissioni della CTAR nella composizione ritenuta idonea a fronteggiare l'emergenza.

     9. Nel caso previsto dal comma precedente per la validità delle adunanze è richiesta, di norma, la maggioranza dei componenti la sottocommissione; la sottocommissione può tuttavia deliberare con la presenza di almeno cinque componenti.

     10. Per l'esame dei progetti inerenti ad opere di particolare complessità tecnica o ad impianti di speciale od avanzata tecnologia, l'assessore preposto ai lavori pubblici ed edilizia residenziale può invitare alle adunanze della commissione esperti di alta e specifica competenza riferita al contenuto dei progetti stessi.

     11. Alla commissione consiliare regionale competente deve essere data comunicazione dell'istruttoria delle pratiche trattate dalla CTAR entro trenta giorni dalla data di ricevimento e della redazione dei pareri relativi alle pratiche stesse.

     12. Le decisioni assunte dalla CTAR vengono, per estratto, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia entro trenta giorni dalla data di assunzione delle stesse.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria).

     1. Alle spese per la partecipazione alle sedute della CTAR, di cui all'art. 5, quinto comma, si fa fronte mediante prelievo delle somme annualmente stanziate sul capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e successivi.

 

     Art. 9. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogate le seguenti norme regionali:

     a) l.r. 22 novembre 1979, n. 58 «Organi consultivi in materia di opere pubbliche di interesse regionale»;

     b) l.r. 24 gennaio 1986, n. 2 «Modifiche ed integrazioni alla l.r. 22 novembre 1979, n. 58»;

     c) art. 8, sesto comma, ed art. 53 della l.r. 12 settembre 1983, n. 70 «Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale»;

     d) art. 23 della l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 «Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione».