§ 4.1.83 - L.R. 24 novembre 1997, n. 41.
Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:24/11/1997
Numero:41


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Studio geologico).
Art. 3.  (Direttive regionali).
Art. 4.  (Ambiti di studio prioritario).
Art. 5.  (Fruizione dei dati conoscitivi e degli studi geologici).
Art. 6.  (Utilizzo dei dati geologici).
Art. 7.  (Contributi ai comuni).
Art. 8.  (Norma transitoria).
Art. 9.  (Interventi urgenti).
Art. 10.  (Norma finanziaria).


§ 4.1.83 - L.R. 24 novembre 1997, n. 41. [1]

Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti.

(B.U. 25 novembre 1997, n. 48).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. Ai fini della prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico, i comuni provvedono a verificare la compatibilità fra le previsioni urbanistiche e le condizioni geologiche dei territori interessati, in conformità alle disposizioni previste dalla presente legge.

 

     Art. 2. (Studio geologico).

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 i comuni, in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali, delle loro varianti generali, nonché, nei casi disciplinati dall'art. 3, delle loro varianti parziali, devono dotarsi dell'apposito studio geologico di cui ai commi 2 e 3, in conformità alle direttive regionali emanate ai sensi dell'art. 3.

     2. Lo studio geologico è redatto da geologi iscritti all'ordine professionale, esso costituisce un elaborato tecnico di corredo dello strumento urbanistico.

     3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 possono essere adottati studi geologici contenuti in strumenti di pianificazione territoriale vigenti di livello sovracomunale, o già redatti per altre finalità, purché riguardino l'intero territorio comunale e siano accompagnati da dichiarazione di asseverazione sottoscritta dal tecnico che ha redatto lo studio.

     4. La valutazione in ordine alla congruità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le risultanze dello studio geologico di cui ai commi 1 e 2 è effettuata in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti, sulla base della asseverazione sottoscritta dall'estensore dello studio geologico.

 

     Art. 3. (Direttive regionali).

     1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, procede ad adottare, con propria deliberazione da assumere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite direttive per la redazione dello studio geologico che dovranno definire, in particolare, i criteri di impostazione, gli elaborati tecnici, i contenuti necessari in relazione alle caratteristiche delle diverse parti del territorio regionale, i casi in cui varianti parziali dello strumento urbanistico debbano o meno essere corredate dallo studio geologico, nonché le modalità e le procedure di coordinamento dell'attività istruttoria dei Servizi regionali interessati.

     2. La Giunta regionale, nell'emanare le direttive di cui al comma 1, deve tener conto di quanto previsto dall'art. 2.

 

     Art. 4. (Ambiti di studio prioritario).

     1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni interessati da aree di potenziale rischio geologico, o che abbiano subito danni a seguito di dissesti idrogeologici verificatisi nel corso dell'ultimo quinquennio in cui le Amministrazioni comunali devono provvedere, entro i successivi novanta giorni dalla pubblicazione della predetta deliberazione sul BURL, al conferimento dell'incarico per la predisposizione dello studio geologico, da redigere in coerenza alle direttive di cui al precedente art. 3.

     2. Ove il Comune non provveda al conferimento dell'incarico per lo studio geologico, nei termini di cui al comma I la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nei successivi trenta giorni, interviene in via sostitutiva procedendo al conferimento dell'incarico stesso a mezzo di commissario ad acta, con oneri a carico del Comune.

     3. Sulla base delle risultanze dello studio geologico, da predisporre non oltre sei mesi dal conferimento dell'incarico, il Comune provvede, entro centoventi giorni dalla consegna dello studio stesso, all'adozione dei conseguenti provvedimenti di adeguamento degli strumenti urbanistici ovvero alla presa d'atto delle risultanze dello studio, qualora non sia necessario procedere ad adeguamento alcuno; se il Comune non assume nei termini sopra indicati i suddetti provvedimenti, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nei successivi trenta giorni, interviene in via sostitutiva, mediante la nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del Comune.

 

     Art. 5. (Fruizione dei dati conoscitivi e degli studi geologici).

     1. I comuni, per l'espletamento degli obblighi derivanti dalla presente legge, possono acquisire i dati conoscitivi e gli studi geologici, in possesso della struttura regionale competente, che, a richiesta, vengono trasmessi in copia all'amministrazione comunale. Il Servizio geologico regionale è tenuto a prestare l'assistenza necessaria.

 

     Art. 6. (Utilizzo dei dati geologici).

     1. L'adozione di studi geologici, da parte dei comuni, costituisce presupposto di riferimento tecnico per gli adempimenti relativi alla pianificazione delle zone a vincolo idrogeologico ed a rischio geologico, idrogeologico e sismico.

 

     Art. 7. (Contributi ai comuni).

     1. La Giunta regionale, ove lo studio geologico sia stato predisposto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, su richiesta del comune interessato, provvede ad erogare allo stesso un contributo nella misura massima dell’80% della spesa per gli incarichi professionali e nei limiti degli stanziamenti a disposizione per l’esercizio finanziario in corso. La Giunta regionale definisce annualmente le modalità ed i tempi per l’erogazione dei contributi [2].

     2. Ai fini della predisposizione degli studi geologici nei comuni oggetto della legge 102/1990 si utilizzano gli stanziamenti già previsti dai piani di cui alla medesima.

 

     Art. 8. (Norma transitoria).

     1. Ai fini dell'approvazione degli strumenti urbanistici comunali, o delle loro varianti, adottati entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul BURL delle direttive di cui all'art. 3, rimane in vigore la normativa antecedente alla presente legge.

 

     Art. 9. (Interventi urgenti).

     1. I comuni compresi negli elenchi allegati alla deliberazione della Giunta regionale relativa agli eventi calamitosi del mese di giugno 1997, potranno beneficiare con carattere di priorità, dei contributi previsti dal precedente art. 7, ai fini della redazione degli studi geologici preordinati alla prevenzione del rischio geologico e idrogeologico, secondo le modalità e i termini di cui al precedente art. 4.

 

     Art. 10. (Norma finanziaria).

     1. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 7, comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di L. 1.000.000.000.

     2. All'onere di L. 1.000.000.000 di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.2 765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, è apportata la seguente variazione:

     - all'ambito 4, settore 1, obiettivo 1, parte 2, è istituito il capitolo 4.1.1.2 4162 «Contributi ai comuni per l'effettuazione di indagini geologiche ai fini della pianificazione urbanistica», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000.

     4. Per gli esercizi finanziari successivi al 1997, alla determinazione delle spese previste dalla presente legge, si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1998, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi dell'art. 22 primo comma della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni.

 


[1] Legge abrogata dall’art. 104 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.

[2] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4.