§ 4.1.35 - L.R. 24 maggio 1985, n. 46.
Snellimento delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:24/05/1985
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche.
Art. 2.  Deposito del progetto esecutivo.
Art. 3.  Attestazione di deposito e responsabilità.
Art. 4.  Collaudi.
Art. 5.  Controlli con metodo a campione.
Art. 6.  Repressione delle violazioni.
Art. 7.  Rinvio.
Art. 8.  Norma finanziaria.


§ 4.1.35 - L.R. 24 maggio 1985, n. 46. [1]

Snellimento delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali.

(B.U. 29 maggio 1985, n. 22, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche.

     1. La vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche è effettuata dalla regione mediante il controllo successivo sull'attività edilizia secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 2. Deposito del progetto esecutivo.

     1. Nei territori dei comuni classificati sismici, chiunque intenda eseguire gli interventi edilizi di cui al precedente articolo, deve depositare il progetto esecutivo presso il servizio provinciale del genio civile competente per territorio, prima dell'inizio dei lavori.

     2. Il progetto deve essere redatto e presentato, con i relativi allegati, ai sensi dell'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

     3. Le procedure di cui al primo comma del presente articolo, si applicano anche nel caso di varianti in corso d'opera.

     4. Dopo l'approvazione della deliberazione di cui al 2° comma del successivo art. 5, il deposito del progetto tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, fermo restando l'obbligo di acquisire la concessione o l'autorizzazione edilizia, nei casi previsti dalle norme vigenti.

 

     Art. 3. Attestazione di deposito e responsabilità.

     1. Alla presentazione del progetto e dei relativi allegati, il servizio provinciale del genio civile restituisce al depositante una copia degli elaborati, corredata dall'attestazione dell'avvenuto deposito; tale attestazione è rilasciata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

     2. Contestualmente alla presentazione del progetto presso il servizio provinciale del genio civile, il depositante provvede a darne comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio è previsto l'intervento.

     3. Il progettista, l'estensore delle relazioni geotecnica e geologica, l'esecutore dei lavori, il direttore dei lavori ed il collaudatore sono responsabili, per quanto di rispettiva competenza, dell'osservanza delle norme antisismiche; a tal fine il progettista e l'estensore delle relazioni geotecnica e geologica devono corredare i rispettivi elaborati di una dichiarazione con la quale attestino, sotto la propria personale responsabilità, la piena osservanza delle norme predette.

     4. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di verificare la rispondenza del progetto alla normativa vigente e di curare che l'esecuzione delle opere sia conforme alle previsioni progettuali.

     5. Allo scopo di consentire l'adeguato svolgimento delle funzioni di vigilanza, il direttore dei lavori deve conservare in cantiere, per tutta la durata dei lavori, la copia del progetto restituita dal servizio provinciale del genio civile, con tutti i relativi allegati e gli eventuali aggiornamenti e le varianti in corso d'opera, ed inoltre deve annotare sul giornale di cantiere tutte le verifiche eseguite, ai fini antisismici, nel corso dei lavori, attinenti alla staticità delle strutture.

 

     Art. 4. Collaudi.

     1. Tutti gli interventi edilizi, pubblici e privati, realizzati nei territori dei comuni classificati sismici, sono assoggettati a collaudo anche nei casi in cui diverse disposizioni normative li esonerino dal collaudo stesso.

     2. A tal fine il direttore dei lavori deve comunicare al competente servizio provinciale del genio civile, entro tre giorni dall'ultimazione, l'ultimazione dei lavori stessi.

     3. Entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, deve essere comunicato al servizio provinciale del genio civile il nominativo del collaudatore designato secondo le disposizioni dettate dall'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

     4. Qualora il servizio provinciale del genio civile non riceva nei termini previsti dal presente articolo la designazione del collaudatore il presidente della giunta regionale, o l'assessore competente se delegato, nomina d'ufficio un collaudatore, designato tra i tecnici a ciò competenti segnalati da ciascun servizio provinciale del genio civile; le spese di collaudo sono comunque a carico dei privati interessati e, nel caso di designazione d'ufficio del collaudatore, devono essere rimborsate prima del rilascio del certificato di collaudo.

     5. Il collaudatore effettua le operazioni di collaudo e redige il relativo certificato, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

     6. Ferme restando le responsabilità di cui al precedente art. 3, il certificato di collaudo sostituisce l'attestato di perfetta rispondenza di cui all'art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

     7. Il rilascio del certificato di abitabilità, nonché il rilascio della licenza d'uso degli edifici costruiti in cemento armato, sono subordinati alla presentazione del certificato di collaudo di cui al 5° comma del presente articolo.

 

     Art. 5. Controlli con metodo a campione.

     1. Ferme restando le funzioni di vigilanza previste dall'art. 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il servizio provinciale del genio civile competente per territorio effettua controlli sui progetti e sulle costruzioni secondo metodi a campione.

     2. La giunta regionale, sentite la commissione tecnico-amministrativa regionale e la commissione consiliare competente, con propria deliberazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i termini e le modalità dei controlli di cui al presente articolo.

     3. Ai fini dei controlli a campione, il servizio provinciale del genio civile si avvale dell'apporto del personale tecnico dell'amministrazione regionale.

 

     Art. 6. Repressione delle violazioni.

     1. I processi verbali cui all'art. 21 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono trasmessi al servizio provinciale del genio civile, competente per territorio, per gli adempimenti di cui al comma successivo.

     2. Il provvedimento di sospensione dei lavori di cui all'art. 22 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è assunto dal responsabile del servizio provinciale del genio civile competente per territorio.

     3. I provvedimenti di cui agli artt. 24 e 25 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono assunti dal presidente della giunta regionale, o dall'assessore competente se delegato su parere vincolante del servizio provinciale del genio civile competente per territorio.

 

     Art. 7. Rinvio.

     1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Per gli adempimenti di cui all'art. 24 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e per analoghi provvedimenti di demolizione di qualsiasi costruzione abusiva effettuata in zone sismiche regionali demandati alla regione ai sensi della normativa vigente salvo quanto disposto dall'art. 82 - II comma, lett. f) - del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 negli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 è autorizzata l'iscrizione della somma di L. 100 milioni.

     2. Alla determinazione della spesa per le finalità di cui al precedente I comma si provvederà annualmente, a decorrere dall'esercizio finanziario 1986, con la legge di bilancio.

     3. Al recupero delle somme erogate di cui al precedente I comma si applicano le disposizioni previste dal II, III e IV comma dell'art. 27 della citata legge 64/74.

     4. In relazione a quanto disposto dal precedente I comma al bilancio per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

     A. Stato di previsione delle entrate:

     1) Al titolo 3, categoria 5 è istituito il capitolo 3.5.1963 «Recuperi delle spese connesse all'effettuazione di demolizioni eseguite d'ufficio delle opere regionali abusivamente eseguite in zone sismiche, salvo quelle relative ai beni ambientali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100 milioni;

     B. Stato di previsione delle spese:

     1) Alla parte I, ambito 4, settore 5, finalità 1 è istituita l'attività 1.4.5.1.2 «Controlli in materia di opere pubbliche»;

     2. Alla parte I, ambito 4 settore 5, finalità 1 e attività 2 è istituito il capitolo 1.4.5.1.2.1964 «Spese per l'effettuazione di demolizioni eseguite d'ufficio delle opere regionali abusivamente eseguite in zone sismiche salvo quelle relative ai beni ambientali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100 milioni.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 15 della L.R. 12 ottobre 2015, n. 33, con la decorrenza ivi prevista.