§ 4.1.31 - L.R. 12 marzo 1984, n. 15.
Attuazione dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dell'art. 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94, con norme sull'approvazione del programma [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:12/03/1984
Numero:15


Sommario
Art. 1.      1. Sono tenuti a dotarsi di programma pluriennale di attuazione, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, tutti i comuni che, secondo i rilevamenti effettuati alla data del [...]
Art. 2.      1. Il programma pluriennale di attuazione è costituito da:
Art. 3.      1. Nei comuni assoggettati all'obbligo di dotarsi del programma pluriennale di attuazione, il rilascio delle concessione per interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia è ammesso solo [...]
Art. 4.      1. I programmi pluriennali di attuazione sono approvati dal consiglio comunale con deliberazione da adottarsi, per i comuni che vi sono obbligati, entro sei mesi decorrenti dalla data di entrata [...]
Art. 5.      1. I comuni verificano annualmente lo stato di attuazione del programma pluriennale contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo annuale ed eventualmente approvano i necessari [...]
Art. 6.      1. Qualora il comune non approvi il programma pluriennale di attuazione nel termine perentorio previsto dal precedente art. 4, il presidente della giunta regionale, o l'assessore competente, se [...]
Art. 7.      1. Qualora, nei tempi indicati dal programma pluriennale di attuazione, gli aventi titolo non presentino istanza di concessione oppure istanza di approvazione dello strumento urbanistico [...]
Art. 8.      1. I programmi pluriennali di attuazione vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, conservano la loro efficacia fino alla data di validità dagli stessi stabilita.
Art. 9.      1. Sono abrogati gli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 23 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 60 modificata ed integrata dalla L.R. 5 dicembre 1977, n. 61 e l'art. 4 della L.R. 19 luglio 1978, n. 44.


§ 4.1.31 - L.R. 12 marzo 1984, n. 15. [1]

Attuazione dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dell'art. 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94, con norme sull'approvazione del programma pluriennale di attuazione.

(B.U. 14 marzo 1984, n. 11, 1 suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. Sono tenuti a dotarsi di programma pluriennale di attuazione, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, tutti i comuni che, secondo i rilevamenti effettuati alla data del 30 giugno di ogni anno, abbiano popolazione superiore a 10 mila abitanti, nonché gli altri comuni compresi in un elenco approvato con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, in base alle caratteristiche ambientali, turistiche e produttive di ciascun comune.

     2. L'elenco di cui al precedente comma è assoggettato a verifica annuale da parte del consiglio regionale al fine di apportarvi eventuali modificazioni derivanti da nuovi indirizzi programmatici della regione ovvero da previsioni di piani regolatori approvati nel periodo di tempo considerato.

     3. Sono altresì tenuti a dotarsi del programma pluriennale di attuazione i comuni per i quali tale obbligo discenda da previsioni di piano territoriale sovracomunale.

     4. I programmi pluriennali di attuazione in coerenza con i piani e con i programmi regionali, stabiliscono quali interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, tra quelli previsti negli strumenti di pianificazione generale, debbano essere attuati nel periodo di validità del programma, ed individuano, altresì, gli strumenti urbanistici attuativi che dovranno essere elaborati ed approvati nel medesimo periodo.

     5. Il programma pluriennale, sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici generali vigenti ed adottati deve:

     a) determinare, anche in relazione alla situazione delle infrastrutture urbanizzative esistenti, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per i quali, ai sensi della vigente legislazione, la concessione deve essere richiesta nel termine stabilito dal P.P.A., individuando le aree interessate dagli interventi stessi; tale determinazione deve essere effettuata in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi che programmino nel tempo la realizzazione degli interventi dagli stessi contemplati, ed inoltre tenendo conto anche degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente previsti nel territorio e non soggetti a programma pluriennale di attuazione ai sensi del successivo art. 3, e della incidenza che tali interventi potranno avere sui fabbisogni insediativi;

     b) determinare le attività di trasformazione urbanistica preordinate alla realizzazione delle infrastrutture di servizio, necessarie sia per il soddisfacimento di fabbisogni pregressi, sia per il soddisfacimento totale dei fabbisogni urbanizzativi indotti dagli insediamenti previsti nel programma medesimo, individuando le aree relative e le necessarie risorse finanziarie, pubbliche e private, disponibili per la realizzazione degli interventi e per l'acquisizione delle aree;

     c) individuare gli strumenti urbanistici attuativi che devono essere presentati al comune per l'approvazione, nel termine fissato dal P.P.A. e stabilire la volumetria o la superficie utile di pavimento che, per ciascuno strumento attuativo, dovrà essere oggetto di richiesta di concessione nel termine stabilito dal programma stesso;

     d) coordinare i programmi di attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare di cui all'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con la generale programmazione urbanistica del comune.

     6. Nei comuni facenti parte di consorzi costituiti ai sensi dell'art. 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la verifica della proporzione di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, può essere effettuata dandone espressa motivazione con riferimento al programma di attuazione del piano di zona consortile, adottato o vigente, per il territorio soggetto a programma pluriennale di attuazione.

     7. Fermo restando quanto previsto dalla lettera c) del precedente quinto comma, nell'inerente periodo di validità possono essere approvati anche strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi i piani di zona formati dai consorzi di cui all'art. 28 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, non individuati dal programma pluriennale di attuazione; in tal caso, le relative concessioni edilizie potranno essere rilasciate nei termini previsti dagli strumenti attuativi o, in mancanza di tali previsioni, in quelli stabiliti dai successivi P.P.A. o dai successivi aggiornamenti.

     8. Ai sensi della lettera a) del precedente quinto comma, le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi che programmino nel tempo la realizzazione degli interventi dagli stessi contemplati, devono essere recepite nei P.P.A. e negli aggiornamenti successivi all'approvazione degli strumenti stessi.

     9. I comuni non inclusi nell'elenco hanno facoltà di dotarsi di programma pluriennale di attuazione secondo le indicazioni di cui alla presente legge [2].

 

     Art. 2.

     1. Il programma pluriennale di attuazione è costituito da:

     a) relazione illustrativa del programma;

     b) elenco degli interventi pubblici e privati, da realizzare nel periodo considerato, con l'indicazione della data entro cui devono essere presentate le relative istanze di concessione, o di approvazione di strumenti urbanistici attuativi;

     c) documentazione cartografica in cui siano indicate le aree relative agli interventi pubblici e privati, da attuare nel periodo considerato;

     d) elenco delle aree di cui al punto c), con la specificazione della superficie dell'area, nonché della superficie lorda di pavimento o della volumetria oggetto dell'intervento;

     e) relazione finanziaria in cui siano indicate le spese che saranno presumibilmente a carico del comune, e le relative fonti di finanziamento, pubbliche e private, che si presume di reperire al fine di far fronte a tali spese;

     f) documentazione cartografica descrittiva dello stato di attuazione del programma pluriennale;

     g) norme di attuazione.

 

     Art. 3.

     1. Nei comuni assoggettati all'obbligo di dotarsi del programma pluriennale di attuazione, il rilascio delle concessione per interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia è ammesso solo in quanto previsto dal programma pluriennale di attuazione, salvo quanto disposto dai successivi commi.

     2. E' ammessa, anche se non prevista dal programma pluriennale di attuazione, la realizzazione dei seguenti interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia:

     a) esecuzione di opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo;

     b) realizzazione di interventi di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento del volume esistente di edifici unifamiliari;

     c) esecuzione di opere e di impianti, ingiunta per ordine del comune o di altri enti pubblici;

     d) realizzazione di impianti, attrezzature, opere pubbliche e di interesse generale, da parte degli enti istituzionalmente competenti;

     e) esecuzione di opere, da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

     f) recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 31, primo comma, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457;

     g) interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia non subordinati a pianificazione attuativa, da effettuarsi all'interno del perimetro del centro edificato di cui all'art. 18 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni;

     h) interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia contemplati da strumenti urbanistici attuativi, la cui realizzazione sia stata programmata nel tempo dagli strumenti attuativi stessi, sulla base di previsioni non ancora recepite nel P.P.A..

     3. Restano salve, in ogni caso, le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94 [3].

 

     Art. 4.

     1. I programmi pluriennali di attuazione sono approvati dal consiglio comunale con deliberazione da adottarsi, per i comuni che vi sono obbligati, entro sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di scadenza del programma pluriennale precedente.

     2. I comuni obbligati, e quelli che intendono dotarsi di P.P.A., devono darne pubblico avviso per consentire l'acquisizione di ogni elemento utile alla predisposizione del programma stesso.

     3. Non prima di un mese dall'avvenuto avviso, il consiglio comunale delibera l'approvazione del P.P.A. tenuto conto delle istanze e delle proposte pervenute ed in coerenza con i piani ed i programmi regionali.

     4. La deliberazione di approvazione del programma pluriennale di attuazione deve essere inviata, entro 20 giorni dalla sua adozione, alla competente sezione del comitato regionale di controllo, a pena di decadenza.

     5. Entro cinque giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, il programma pluriennale di attuazione deve essere inviato alla giunta regionale ed essere depositato presso la segreteria comunale ed ivi rimanere in visione del pubblico.

     6. Dell'avvenuta approvazione del programma pluriennale di attuazione è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

 

     Art. 5.

     1. I comuni verificano annualmente lo stato di attuazione del programma pluriennale contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo annuale ed eventualmente approvano i necessari aggiornamenti, fermo restando il termine di validità del programma stesso.

     2. Al fine della verifica e dell'aggiornamento di cui al comma precedente chiunque può presentare al comune, entro il 30 ottobre di ogni anno, osservazioni sullo stato di attuazione del programma pluriennale, nonché istanze dirette a programmare l'uso del territorio.

     3. Il consiglio comunale assume la deliberazione di verifica dello stato di attuazione del programma pluriennale, e di suo eventuale aggiornamento, tenuto conto delle osservazioni e delle istanze pervenute ed in coerenza con i piani e programmi regionali.

     4. La deliberazione di cui al comma precedente è assunta, qualora comporti aggiornamento al programma pluriennale vigente, con applicazione del quinto e sesto comma del precedente art. 14.

 

     Art. 6.

     1. Qualora il comune non approvi il programma pluriennale di attuazione nel termine perentorio previsto dal precedente art. 4, il presidente della giunta regionale, o l'assessore competente, se delegato, anche su istanza di chiunque interessato, invita il comune a provvedere entro un termine non superiore a sessanta giorni.

     2. Scaduto tale termine, il presidente della giunta regionale, o l'assessore competente, se delegato, nomina, entro i successivi trenta giorni, un commissario scelto fra gli impiegati regionali, che provvede, in sostituzione del consiglio comunale, all'approvazione del programma pluriennale di attuazione secondo le modalità previste dalla presente legge.

 

     Art. 7.

     1. Qualora, nei tempi indicati dal programma pluriennale di attuazione, gli aventi titolo non presentino istanza di concessione oppure istanza di approvazione dello strumento urbanistico attuativo, il sindaco, nei successivi sessanta giorni, notifica ai proprietari l'invito a presentare, nel termine perentorio di 120 giorni dal ricevimento dell'invito stesso, la relativa istanza, preavvertendoli che, in difetto, si potrà procedere all'espropriazione delle aree.

     2. Decorso inutilmente il suddetto termine di 120 giorni, il comune, in sede di approvazione del successivo programma, delibera se confermare o meno la previsione che l'intervento venga realizzato nel periodo di validità del programma stesso.

     3. In caso positivo, con la stessa deliberazione di approvazione del programma, il comune può decidere di espropriare, in tutto o in parte, le aree interessate dagli interventi, al fine di consentire la realizzazione degli interventi stessi; in tal caso, la procedura espropriativa si attua sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, e gli atti relativi di competenza comunale devono essere emanati entro due anni dalla data della predetta deliberazione, a pena di decadenza da tale facoltà.

     4. Nel caso in cui sia stato deciso di procedere all'espropriazione delle aree, i relativi interventi possono essere realizzati direttamente dal comune, oppure le aree possono essere assegnate in proprietà o in diritto di superficie ad altri soggetti che si sostituiscono al comune nell'esecuzione dell'intervento.

     5. L'assegnazione viene effettuata a coloro che, sulla base di uno schema di convenzione-tipo deliberato dal comune, offrono le condizioni di convenzionamento più favorevoli per la collettività, sia con riferimento agli impegni di urbanizzazione delle aree, sia in relazione alla disponibilità a praticare prezzi di vendita a canoni convenzionati.

     6. Le disposizioni di cui al precedente terzo comma non si applicano allorquando si tratti di interventi che riguardino beni immobili di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali.

 

     Art. 8.

     1. I programmi pluriennali di attuazione vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, conservano la loro efficacia fino alla data di validità dagli stessi stabilita.

     2. Nei comuni obbligati a dotarsi del programma pluriennale di attuazione, ai sensi della presente legge e che non siano dotati di programma pluriennale approvato ai sensi della L.R. 5 dicembre 1977, n. 60, fino all'approvazione del programma stesso, sono consentiti solo gli interventi non subordinati a programma pluriennale, ai sensi del precedente art. 3.

     3. Nei comuni che non erano obbligati a dotarsi del programma pluriennale di attuazione, in quanto inclusi nell'elenco allegato alla L.R. 5 dicembre 1977, n. 60 e che risultano obbligati ai sensi della presente legge, fino all'approvazione del programma pluriennale, possono essere rilasciate concessioni, oltre che per gli interventi non subordinati al programma pluriennale, ai sensi del precedente art. 3, solo per gli interventi da realizzare in esecuzione di strumenti urbanistici attuativi definitivamente approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9.

     1. Sono abrogati gli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 23 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 60 modificata ed integrata dalla L.R. 5 dicembre 1977, n. 61 e l'art. 4 della L.R. 19 luglio 1978, n. 44.

     2. E' altresì abrogato l'art. 15 della citata L.R. 5 dicembre 1977, n. 60, salvo quanto allo stesso articolo aggiunto ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19 luglio 1978, n. 44.

     3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 22 marzo 1980, n. 33 per i comuni il cui territorio sia compreso nel parco lombardo della valle del Ticino.

     4. Il procedimento di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già intervenuta la prima deliberazione di adozione da parte del consiglio comunale ancorché non divenuta esecutiva, è disciplinato dalle norme vigenti alla data in cui il procedimento stesso è stato iniziato.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 104 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.

[2] Articolo così sostituito dalla L.R. 30 luglio 1986, n. 31.

[3] Articolo così sostituito dalla L.R. 30 luglio 1986, n. 31.