§ 4.1.19 - L.R. 28 gennaio 1980, n. 11.
Norme sul funzionamento delle commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennità di espropriazione e di occupazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:28/01/1980
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. Le commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennità di espropriazione e di occupazione previste dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono istituite in [...]
Art. 2.      1. Gli esperti di nomina regionale durano in carica fino alla scadenza, ordinaria o anticipata, del consiglio regionale, salva la proroga dell'incarico fino all'effettiva sostituzione o conferma.
Art. 3.      1. Le commissioni stabiliscono periodicamente in relazione agli affari in scadenza il calendario dei lavori e lo inviano alla giunta regionale.
Art. 4.      1. Le commissioni deliberano validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti.
Art. 5.      1. I verbali di adunanza sono redatti dal segretario della commissione e debbono indicare i nomi dei componenti presenti e contenere una sintesi delle decisioni adottate.
Art. 6.      1. Gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni sono a carico della regione, la quale, in caso di necessità e su motivata richiesta dell'intendente di finanza può mettere a disposizione [...]
Art. 7.      1. Ai presidenti delle commissioni ed agli altri componenti spetta, per la partecipazione ad ogni giornata di seduta, un'indennità pari a quella prevista dalla legislazione regionale [...]
Art. 8.      1. Agli oneri relativi alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi di cui al precedente art. 7 si provvede con quota dei fondi stanziati al capitolo 1.1.2.3.1.322 «Spese per il [...]


§ 4.1.19 - L.R. 28 gennaio 1980, n. 11. [1]

Norme sul funzionamento delle commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennità di espropriazione e di occupazione.

(B.U. 30 gennaio 1980, n. 5, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. Le commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennità di espropriazione e di occupazione previste dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono istituite in ogni provincia e sono composte:

     a) dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato che la presiede;

     b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato;

     c) [2]

     d) dal presidente dell'istituto autonomo delle case popolari della rispettiva provincia o da un suo delegato;

     e) da due esperti in materia di urbanistica ed edilizia nominati dalla giunta regionale;

     f) da tre esperti in materia di agricoltura e foreste nominati dalla giunta regionale e scelti su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.

     2. Per la determinazione dell'indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, le commissioni sono integrate dal sindaco di ciascun comune interessato o da un suo delegato.

 

     Art. 2.

     1. Gli esperti di nomina regionale durano in carica fino alla scadenza, ordinaria o anticipata, del consiglio regionale, salva la proroga dell'incarico fino all'effettiva sostituzione o conferma.

     2. Tali esperti sono dichiarati decaduti e sostituiti con deliberazione della giunta regionale qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della commissione: a tal fine il presidente della commissione è tenuto a trasmettere tempestivamente alla giunta regionale la relativa segnalazione.

     3. A seguito di analoga segnalazione i componenti della commissione indicati alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 1 debbono provvedere alla sostituzione dei loro delegati.

 

     Art. 3.

     1. Le commissioni stabiliscono periodicamente in relazione agli affari in scadenza il calendario dei lavori e lo inviano alla giunta regionale.

     2. Le sedute sono convocate dal presidente o dal suo delegato, mediante avviso da inviarsi a tutti i componenti unitamente all'ordine del giorno relativo, almeno otto giorni prima della data stabilita.

 

     Art. 4.

     1. Le commissioni deliberano validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti.

     2. Per le deliberazioni relative alla determinazione del valore agricolo medio e dell'indennità relativa ad aree comprese nei centri edificati, occorre altresì, rispettivamente, la partecipazione di almeno uno degli esperti in agricoltura e foreste e di almeno uno degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia.

     3. Le pronunce delle commissioni sono comunicate all'ente espropriante, al quale compete la notifica ai soggetti passivi del procedimento espropriativo nelle forme e nei termini di legge.

     4. Ai fini di pubblica informazione le pronunce delle commissioni sono trasmesse alla regione per la pubblicazione in estratto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

     Art. 5.

     1. I verbali di adunanza sono redatti dal segretario della commissione e debbono indicare i nomi dei componenti presenti e contenere una sintesi delle decisioni adottate.

 

     Art. 6.

     1. Gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni sono a carico della regione, la quale, in caso di necessità e su motivata richiesta dell'intendente di finanza può mettere a disposizione proprio personale.

     2. In particolare sono a carico della regione le spese postali, telefoniche, di cancelleria, di attrezzature di ufficio nonché le indennità di presenza e di missione ai componenti la commissione, ai sensi del successivo art. 7.

 

     Art. 7.

     1. Ai presidenti delle commissioni ed agli altri componenti spetta, per la partecipazione ad ogni giornata di seduta, un'indennità pari a quella prevista dalla legislazione regionale rispettivamente per i presidenti e per gli altri componenti del comitato di controllo, nonché l'indennità di missione nella misura stabilita per questi ultimi.

     2. Su segnalazione mensile dei presidenti delle commissioni l'amministrazione regionale provvede alla liquidazione delle relative spettanze.

 

     Art. 8.

     1. Agli oneri relativi alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi di cui al precedente art. 7 si provvede con quota dei fondi stanziati al capitolo 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento del consiglio, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» annualmente iscritto fra le spese obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

     2. Agli oneri derivanti dall'assunzione a carico del bilancio regionale delle spese di cui al precedente art. 6 si provvede con gli ordinari stanziamenti iscritti nello stato di previsione delle spese ai capitoli relativi alle spese del personale, nonché di arredo e manutenzione dei locali.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 23 della L.R. 4 marzo 2009, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Lettera abrogata dall'art. 3, comma 170, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.