§ 3.9.3 - L.R. 15 marzo 1985, n. 15.
Disciplina e coordinamento degli interventi nel settore energetico.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 energia
Data:15/03/1985
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Principi generali e finalità.
Art. 2.  Progetto energia.
Art. 3.  Prime iniziative.
Art. 4.  Funzioni delegate.
Art. 5.  Norma transitoria.
Art. 6.  Norma finanziaria.


§ 3.9.3 - L.R. 15 marzo 1985, n. 15. [1]

Disciplina e coordinamento degli interventi nel settore energetico.

(B.U. 19 marzo 1985, n. 11, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Principi generali e finalità.

     1. La regione Lombardia attua la politica energetica sulla base della legislazione e della programmazione nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e di quelle delegate dallo Stato ai sensi del vigente piano energetico nazionale, della legge nazionale 29 maggio 1982, n. 308, dei relativi decreti di attuazione, della legge 10 gennaio 1983 n. 8, di tutta la legislazione nazionale vigente in materia e di altre norme di futura emanazione.

     2. E' pertanto, in coerenza con il piano regionale di sviluppo ed al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi del piano energetico nazionale, informa la propria azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

     a) il risparmio energetico da conseguirsi anche attraverso la più ampia attività promozionale e di sensibilizzazione della popolazione;

     b) la riduzione della dipendenza energetica dei prodotti petroliferi;

     c) l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili e/o assimilabili;

     d) la collaborazione attiva e propositiva con gli organismi nazionali e delle comunità europee per gli adempimenti derivanti dalle rispettive disposizioni legislative.

 

     Art. 2. Progetto energia.

     1. In coerenza con le disposizioni della L.R. 31 marzo 1978, n. 34, sul programma regionale di sviluppo, il progetto di intervento nel settore energetico è deliberato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

     2. A tal fine la giunta regionale presenta al consiglio regionale entro il 31 ottobre di ciascun anno il progetto di intervento.

     3. Il progetto energia deve contenere fra l'altro: una relazione generale esplicativa, i dati di consuntivo riferiti allo stato attuativo del progetto del presente esercizio, le proposte di carattere generale e specifico riferite all'esercizio di competenza e i relativi aggiornamenti.

 

     Art. 3. Prime iniziative.

     1. Ai fini della redazione e dell'attuazione del progetto di cui all'articolo precedente, la giunta regionale adotta le seguenti prime iniziative:

     1) studi e progetti relativi all'uso razionale dell'energia, all'utilizzo di fonti alternative e rinnovabili, alle procedure per la valutazione dell'impatto ambientale connesso con la realizzazione di impianti energetici e alla creazione di una rete lombarda di teleriscaldamento;

     2) censimento delle fonti energetiche rinnovabili con l'indicazione degli interventi prioritari finalizzati all'attuazione degli obiettivi indicati al precedente articolo 1;

     3) promozione di studi e diffusione dell'informazione sui problemi dell'energia con particolare riferimento a quelli connessi alla legge 28 maggio 1982 n. 308 ed alla localizzazione degli impianti di produzione di energia.

     2. Per l'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo la regione può chiedere l'assistenza dell'ENEL, dell'ENI, dell'ENEA e del CNR, secondo il disposto dell'art. 15 della legge 308/82.

     3. La regione può altresì avvalersi di specifiche collaborazioni tecniche anche esterne per fornire al servizio regionale competente le valutazioni tecnico-economiche necessarie.

     4. L'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo è promossa e coordinata tra i diversi settori eventualmente interessati, dal presidente della giunta regionale o dall'assessore ai problemi dell'energia se delegato.

 

     Art. 4. Funzioni delegate.

     1. Il consiglio regionale delibera, su proposta della giunta, le modalità ed i criteri di proprietà per l'esercizio delle funzioni delegate alla regione dagli artt. 6, 7, 8, 9, 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308 sulla base dei seguenti indirizzi:

     - correttezza tecnica degli interventi proposti;

     - miglior rapporto tra quantità di energia primaria risparmiata e capitale investito;

     - aggregazione della domanda potenziale;

     - promozione di interventi su edifici o complessi edilizi, compresi in piani o programmi di settore regionali e/o nazionali, al fine di conseguire l'ottimizzazione di tali edifici anche sotto il profilo energetico;

     - valorizzazione degli interventi, che abbiano capacità dimostrativa e possano assumere carattere di esemplarità nei diversi settori edilizi o produttivi o in specifiche aree territoriali e/o che tengano particolarmente conto della tutela ambientale;

     - promozione di interventi nei settori agricolo, zootecnico e forestale secondo le disposizioni del decreto del ministro dell'agricoltura e foreste del 16 marzo 1983;

     - individuazione di criteri di priorità, che tengano conto:

     - nel settore edilizio degli interventi integrati o complessi sul medesimo edificio;

     - nel settore industriale degli interventi, basati su organiche iniziative di verifica e di revisione del sistema energetico aziendale o relativi a settori produttivi da privilegiare in base alla rilevanza della struttura economica della regione, all'intensità energetica dei relativi cicli produttivi e al grado dell'effettiva comprimibilità dei consumi energetici;

     - nel settore agricolo degli interventi inseriti in piani zonali e/o in piani organici di sviluppo aziendale, dell'utilizzazione di energia solare e di energia idraulica, dell'utilizzazione di calore o altre forme di energia recuperabili in processi od impianti, dell'utilizzazione di sottoprodotti organici o prodotti vegetali.

     2. I provvedimenti esecutivi sono assunti dai presidente della giunta regionale, o per sua delega, dall'assessore regionale competente.

     3. I decreti del presidente della giunta regionale in attuazione della legge 10 gennaio 1983 n. 8 «Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centri elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi» sono emanati previa consultazione con i presidenti delle amministrazioni provinciali interessate.

 

     Art. 5. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge il progetto energia riferito agli esercizi 1984 e 1985 è costituito dagli enti approvati con deliberazione consiliare n. 111/1675 del 26 luglio 1984.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per il 1985 la spesa:

     a) di L. 300 milioni per le iniziative dirette della regione di cui al precedente articolo 3, primo comma;

     b) di L. 1.000 milioni per le iniziative di cui al secondo comma del precedente art. 3.

     2. Alla determinazione della spesa di cui al precedente primo comma, lettera a) si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario 1986, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

     3. Gli oneri relativi agli interventi previsti dal presente articolo trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1985/87 alle:

     1) Parte I «Spese per l'adempimento delle funzioni normali», attività 3.8.1.1 «Interventi regionali del campo energetico» per L. 300 milioni;

     2) Parte II «Spese per i programmi di sviluppo» progetto 3.4.2.2 «Incentivazione tecnologica» per L. 1.000 milioni.

     4. Al finanziamento dell'onere complessivo di L. 1.300 milioni per il 1985, previsto dal precedente primo comma, si provvede mediante impiego per L. 300 milioni del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti operative per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» e per L. 1.000 milioni del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali», iscritti rispettivamente ai capitoli 1.5.2.1.1.546 e 2.5.2.1.1.765 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

     5. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi, allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985, parte I, ambito 3, settore 8, finalità 1, sono istituiti:

     a) il cap 1.3.8.1.1.1719 «Spese per iniziative dirette per studi, per progetti, per convegni e per la diffusione delle informazioni nel campo dell'energia» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300 milioni;

     b) il capitolo 1.3.8.1.1.1722 «Contributi per studi e per la diffusione delle informazioni nel campo dell'energia a favore di enti pubblici e privati operanti nel settore energetico» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000 milioni.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 57 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.