§ 3.6.67 - L.R. 28 novembre 2007, n. 30.
Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, commercio
Data:28/11/2007
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 “Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali”, limitatamente agli [...]
Art. 2.  (Norme transitorie e abrogazioni)


§ 3.6.67 - L.R. 28 novembre 2007, n. 30. [1]

Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali

(B.U. 26 novembre 2007, n. 48 - S.O. 30 novembre 2007, n. 1)

 

Art. 1. (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 “Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali”, limitatamente agli articoli 1, 5 bis, 5 ter e 5 quater)

1. Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima dell’articolo 1 sono inserite le seguenti parole: “TITOLO I – Disposizioni generali”;

b) il comma 1 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

“1. La presente legge, nell’esercizio della potestà legislativa di cui all’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, disciplina le vendite straordinarie di liquidazione, di fine stagione e promozionali, nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti; disciplina, inoltre, i giorni e gli orari di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa nella Regione Lombardia.”;

c) il comma 2 dell’articolo 1 è abrogato;

d) al comma 2 bis dell’articolo 1, le parole “e quelle vigenti in materia di orari e di aperture domenicali e festive” sono soppresse;

e) prima dell’articolo 2 sono inserite le seguenti parole: “TITOLO II – Disciplina delle vendite straordinarie”;

f) prima dell’articolo 5 bis sono inserite le seguenti parole: “TITOLO III – Disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali”;

g) l’articolo 5 bis è sostituito dal seguente:

“Art. 5 bis

(Orari delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa)

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e dei criteri adottati dai comuni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale, anche in raccordo con le indicazioni del piano territoriale degli orari di cui alla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28 (Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città), ove approvato.

2. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tale fascia oraria l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite di tredici ore giornaliere. L’osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa.

3. I comuni, con le modalità di cui al comma 1 e fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere, possono:

a) estendere la fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa tra le ore cinque e le ore ventiquattro;

b) autorizzare, per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe all’orario di apertura mattutino di cui alla lettera a).

4. Salvo deroghe motivate da parte dei comuni interessati, non è consentita la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive.

5. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, nel corso dell’anno solare e nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11, possono restare aperti al pubblico:

a) nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;

b) nell’ultima domenica dei mesi di maggio, agosto e novembre;

c) nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;

d) in altre tre giornate domenicali e festive scelte dai comuni in relazione alle esigenze locali.

6. I comuni, su proposta degli esercenti e sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individuano le giornate di cui al comma 5, lettera d), entro il 30 novembre di ogni anno.

7. Entro il termine di cui al comma 6 e fermo il disposto dei commi 5 e 10, lettera d), il comune può autorizzare l’apertura domenicale e festiva fino a un massimo di ulteriori dieci giornate annue per:

a) i comuni capoluogo di provincia, limitatamente alle zone diverse dal centro storico, previo accordo con le organizzazioni di cui al comma 1;

b) gli esercizi, organizzati anche in forma unitaria, aventi superficie di vendita non inferiore a 10.000 metri quadrati, denominati factory outlet center, specializzati nella vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare al fine di esitare esclusivamente articoli invenduti di fine serie, fallati, collezioni di anni precedenti e prodotti campionari, previo accordo con le organizzazioni di cui al comma 1.

8. La Giunta regionale può autorizzare, per gli ambiti di cui al comma 7, lettera b), un ulteriore incremento di giornate di apertura domenicale e festiva a seguito di motivata richiesta del comune interessato e previo accordo unanime dello stesso con le organizzazioni di cui al comma 1.

9. Nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11 l’apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita, con riferimento all’intero anno solare, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati.

10. Nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11, l’apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita negli ambiti territoriali a forte attrattività, così individuati:

a) i comuni montani che siano sedi di impianti sciistici;

b) i comuni rivieraschi dei laghi lombardi di cui all’allegato A della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), con esclusione dei capoluoghi di provincia e limitatamente ai laghi in cui è presente un servizio pubblico di navigazione di linea o turistica per il trasporto di persone e cose;

c) i comuni sedi di stabilimenti termali riconosciuti ai sensi della disciplina regionale vigente;

d) i centri storici dei comuni capoluogo di provincia, come delimitati dagli strumenti urbanistici;

e) i comuni su cui insiste il sedime degli aeroporti di Malpensa, Linate, Orio al Serio e Montichiari, entro un raggio di 500 metri in linea d’aria a partire dagli accessi al pubblico allo scalo, esclusivamente per le strutture di vendita a supporto dello sviluppo aeroportuale.

11. Salvo non coincida con la festa patronale e salvo deroghe motivate da parte dei comuni, non è consentita l’apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate domenicali o festive:

a) 1° gennaio;

b) Pasqua;

c) 25 aprile;

d) 1° maggio;

e) 15 agosto;

f) 25 dicembre pomeriggio;

g) 26 dicembre.

12. L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

13. Le disposizioni del presente titolo, ad eccezione del comma 12 del presente articolo, non si applicano alle seguenti tipologie di attività, purchè esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l’80 per cento della superficie di vendita dell’esercizio: a) rivendite di generi di monopolio;

b) rivendite di giornali, riviste e periodici;

c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;

d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;

e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.

14. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell’utenza e alle particolari caratteristiche del territorio, l’esercizio dell’attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.”;

h) dopo l’articolo 5 bis è inserito il seguente:

“Art. 5 ter

(Sanzioni per le violazioni della disciplina degli orari)

“1. Le violazioni delle disposizioni in materia di obbligo di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di cui alla presente legge nelle giornate domenicali e festive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro per la tipologia di esercizi di vicinato, da 2.000 euro a 5.000 euro per la tipologia delle medie strutture di vendita e da 5.000 euro a 30.000 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita.

2. Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la medesima violazione. In caso di più contestazioni di violazioni dell’obbligo di cui al comma 1 nell’arco di un quinquennio, il Sindaco, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, dispone la sospensione dell’attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni consecutivi. Il provvedimento di sospensione è disposto anche qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta relativamente alle violazioni contestate.”;

i) dopo l’articolo 5 ter è aggiunto il seguente:

“Art. 5 quater

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell’attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nell’ampliare e diversificare l’apertura degli esercizi commerciali.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione triennale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) in che misura e con quali modalità gli esercenti hanno utilizzato le opportunità di apertura domenicale e festiva, in relazione alla dimensione degli esercizi commerciali ed alla loro distribuzione territoriale;

b) quali azioni sono state intraprese dalla Regione e dai comuni per incentivare le iniziative delle associazioni di categoria delle imprese commerciali finalizzate all’animazione dei centri urbani ed alla promozione delle attività commerciali ai sensi della legge regionale 21 marzo 2000, n. 13 (Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali);

c) in che misura e con quali modalità i comuni hanno regolato gli orari commerciali;

d) in che misura e con quali modalità le iniziative di diversificazione e ampliamento delle aperture degli esercizi commerciali sono state inserite nei piani territoriali degli orari nei comuni che si sono dotati di questo strumento;

e) quali soluzioni organizzative e quali tipologie di lavoro sono state prevalentemente utilizzate dagli esercenti per far fronte alle aperture domenicali e festive, in relazione alla dimensione degli esercizi commerciali ed alla loro distribuzione territoriale.”.

 

     Art. 2. (Norme transitorie e abrogazioni)

1. Al fine di garantire la programmazione annuale degli orari di vendita degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa da parte dei comuni, le disposizioni di cui agli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater della l.r. 22/2000, come modificate dalla presente legge, entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

2. Dal termine di cui al comma 1 sono o restano abrogati:

a) il comma 9 dell’articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale);

b) l’articolo 7 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004);

c) il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia);

d) gli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 del regolamento regionale 21 luglio 2000, n. 3 (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 per il settore del commercio) e relativi provvedimenti attuativi;

e) il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”).

3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 1 i comuni individuano le giornate di deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui all’articolo 5 bis, comma 5, lettera d) e comma 7 della l.r. 22/2000, come modificato dalla presente legge.

4. La Regione, sostenendone l’organizzazione e gestione con le risorse e gli strumenti di cui alla l.r. 13/2000, incentiva le iniziative delle associazioni rappresentative delle imprese commerciali e loro articolazioni territoriali o locali, finalizzate alla animazione dei centri urbani e alla promozione delle attività commerciali in tutti i giorni della settimana, comprese le iniziative che prevedono la partecipazione delle piccole e medie imprese commerciali, nonché lo sviluppo delle produzioni tipiche locali e dei percorsi di educazione al consumo.


[1] Abrogata dall'art. 155 della L.R. 3 febbraio 2010, n. 6.